Massofisioterapisti. Ministero ribadisce: “Appartengono sempre alla categoria di operatore di interesse sanitario”

Massofisioterapisti. Ministero ribadisce: “Appartengono sempre alla categoria di operatore di interesse sanitario”

Massofisioterapisti. Ministero ribadisce: “Appartengono sempre alla categoria di operatore di interesse sanitario”
Così il sottosegretario Gemmato rispondendo ad un’interrogazione di FdI in Affari sociali alla Camera. La replica di Ciocchetti: “Si continua a ritenere vincolante l’interpretazione che nega l’equipollenza tra l’attività svolta dai massofisioterapisti iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento e l’esercizio di una professione sanitaria”.

“È evidente che pur distinguendo i massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali di cui trattasi, dai massofisioterapisti che non sono iscritti, in ogni caso non ha mai inteso ricomprendere i primi nell’ambito dei professionisti sanitari, bensì ha confermato ancora una volta la qualificazione giuridica di tutti i massofisioterapisti quali operatori di interesse sanitario”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato rispondendo in Commissione Affari sociali alla Camera ad un’interrogazione di FdI.

La risposta integrale del Ministero della Salute.

Ringrazio l’Onorevole interrogante per consentirmi di rappresentare il quadro complessivo relativo alla figura dei massofisioterapisti. Devo premettere, al riguardo che, dalla normativa e giurisprudenza attualmente vigente, si evince in maniera chiara che la qualificazione giuridica della figura professionale del massofisioterapista è quella di operatore di interesse sanitario, anche a seguito dell’istituzione degli Elenchi speciali per massofisioterapisti di cui al decreto ministeriale 9 agosto 2019. Da ultimo, con la sentenza della Sezione Terza del Consiglio di Stato, del 1° giugno 2022, n. 4513 il Supremo Consesso, collocandosi nel solco della precedente giurisprudenza, ha nuovamente chiarito che la figura del massofisioterapista, anche successivamente all’entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 e del decreto ministeriale 9 agosto 2019, appartiene sempre alla categoria di operatore di interesse sanitario.

È evidente, pertanto, che il Consiglio di Stato, pur distinguendo i massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali di cui trattasi, dai massofisioterapisti che non sono iscritti, in ogni caso non ha mai inteso ricomprendere i primi nell’ambito dei professionisti sanitari, bensì ha confermato ancora una volta la qualificazione giuridica di tutti i massofisioterapisti quali operatori di interesse sanitario. Ai fini dell’applicazione della esenzione IVA l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto che le prestazioni erogate dal massofisioterapista che si è iscritto, entro il 30 giugno 2020, nell’elenco speciale a esaurimento previsto dal decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2019, devono considerarsi di carattere sanitario e, dunque, rientranti tra le spese detraibili dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco.

Ai fini IVA, tuttavia, è stato affermato che tali prestazioni non rientrano tra le prestazioni sanitarie esenti atteso che l’articolo 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede che beneficiano del trattamento di esenzione le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2002.

In base all’esposto quadro normativo e di prassi, il Ministero dell’economia e delle finanze ha intrapreso le necessarie interlocuzioni con il Ministero della salute per verificare il possibile aggiornamento del decreto ministeriale 17 maggio 2002, al fine di inserire la categoria dei massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale a esaurimento di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019 tra quelle che beneficiano dell’esenzione IVA.

Al riguardo, il Ministero della salute si è espresso favorevolmente in ordine allo schema di decreto di modifica del decreto ministeriale 17 maggio 2002, proposto dal Ministero dell’economia e finanze a condizione che nel decreto fosse aggiunta all’articolo 1, comma 1, la lettera c-bis) contenente il riferimento ai massofisioterapisti, quali « operatori di interesse sanitario », iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento in ragione della corretta qualificazione giuridica ad essi riconosciuta dalla normativa e dalla giurisprudenza.

La replica di Luciano Ciocchetti (FDI). Il deputato si dichiara parzialmente soddisfatto, con specifico riferimento all’attività di concertazione in corso tra il Ministero dell’economia e delle finanze e quello della salute per quanto riguarda l’esenzione dal pagamento dell’IVA per le prestazioni erogate dai massofisioterapisti. Non si ritiene, invece, soddisfatto dell’altra parte della risposta del Governo, in cui si continua a ritenere vincolante l’interpretazione che nega l’equipollenza tra l’attività svolta dai massofisioterapisti iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento e l’esercizio di una professione sanitaria.

29 Febbraio 2024

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