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Cure all'estero. Corte UE: "Spese mediche devono essere rimborsate dallo Stato che non garantisce cure tempestive per mancanza di farmaci e materiali medici"


Lo ha stabilito la Corte UE con la sentenza C-268/13 che ha accolto il ricorso di una cittadina romena affetta da una grave patologia cardiovascolare. La donna, constatando la mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità e l'insufficienza di letti disponibili, ha deciso di farsi operare in Germania sostenendo una spesa di quasi 18mila euro. LA SENTENZA

09 OTT - Il rimborso delle spese mediche sostenute all'estero non può essere negato qualora le cure ospedaliere non possano essere prestate in tempi ragionevoli nello Stato membro di residenza dell’assicurato a causa della mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità. Tale impossibilità deve essere valutata, da un lato, rispetto al complesso degli istituti ospedalieri di detto Stato membro idonei a prestare le cure di cui trattasi e, dall’altro, rispetto al lasso di tempo entro il quale queste ultime possono essere ottenute tempestivamente. E' quanto ha deciso la Corte di giustizia UE con la sentenza C-268/13 che ha dato ragione al ricorso di una cittadina romena, affetta da una grave patologia cardiovascolare, che è stata costretta ad operarsi in Germania.

Diritto dell'Unione
Secondo il diritto dell'Unione, un lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, può essere autorizzato a recarsi in un altro Stato e "avere diritto a ricevere prestazioni in natura erogate, per conto dell’istituzione competente, dall’istituzione del luogo di dimora secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto". Tutto questo fermo restando che le spese sostenute sono rimborsate dal suo Stato membro di residenza. Quest'ultimo non può negare l'autorizzazione quando le cure richieste figurano fra le prestazioni previste dalla sua legislazione e se, tenuto conto dello stato di salute del lavoratore e della probabile evoluzione della sua malattia, non possono essergli praticate in tempo utile nello stato di residenza.

Il caso
La signora Petru, di cittadinanza romena, è stata colpita, nel corso dell’anno 2007, da un infarto del miocardio, a seguito
del quale ha subìto un intervento chirurgico. Nel corso del 2009, essendo peggiorato il suo stato di salute, la stessa è stata ricoverata presso l’Institutul de Boli Cardiovasculare (Istituto di malattie cardiovascolari) di Timişoara (Romania). Gli accertamenti diagnostici cui la donna è stata sottoposta hanno portato alla decisione di procedere ad un’operazione a cuore aperto per sostituire la valvola mitrale e introdurre due stent.
Considerata la carenza delle condizioni materiali della struttura ospedaliera, e considerata la complessità dell'intervento chirurgico, la signora Petru ha deciso di recarsi in una clinica in Germania dove è stata eseguita l'operazione al cuore per un costo complessivo di 17 714,70 euro.

La donna, prima di recarsi in Germania, aveva chiesto alla Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Sibiu di sostenere i costi dell’intervento sulla base del modulo E 112, ma la sua domanda, registrata il 2 marzo 2009, era stata respinta adducendo come motivazione che dal referto del medico curante non risultava che la prestazione richiesta, compresa tra i servizi di base, non potesse essere erogata in una struttura sanitaria in Romania in tempi ragionevoli, considerando il suo attuale stato di salute e l’evoluzione della patologia.
Il 2 novembre 2011, la signora Petru ha promosso un’azione civile volta ad ottenere il pagamento da parte della Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Sibiu e della Casa Naționala de Asigurari de Sanatate dell’equivalente in lei rumeni della somma di EUR 17 714,70 a titolo di rimborso. A sostegno della domanda, la donna ha evidenziato la carenza delle condizioni di ricovero presso l’Institutul de Boli Cardiovasculare di Timișoara, la mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità e l’insufficienza di letti disponibili. Essa ha altresì dichiarato che proprio la complessità dell’intervento in questione e tali condizioni precarie l’hanno indotta a lasciare tale ospedale e a recarsi in una clinica in Germania.

Il Tribunale regionale di Sibiu (Romania), investito della causa, ha chiesto alla Corte di giustizia di accertare se la situazione in cui mancano farmaci e materiali medici di prima necessità equivalga a una situazione in cui le cure mediche necessarie non possono essere prestate nello Stato di residenza, di modo che un cittadino di tale Stato, se lo richiede, deve essere autorizzato a ricevere tali cure in un altro Stato membro, a carico del regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza.

Nella sentenza C-268/13, la Corte ha evidenziato che il diritto dell'Unione impone l'autorizzazione preventiva di rimborso delle spese mediche in presenza di due condizioni: innanzitutto, che le cure figurino fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui risiede l'assicurato; le cure che l'assicurato intende ricevere all'estero, inoltre, tenuto conto del suo attuale stato di salute e dell'evoluzione della sua malattia, non devono poter esser praticate nel termine normalmente necessario nello Stato membro di residenza.
Per quanto riguarda quest'ultima condizione, la Corte ha dichiarato che l'autorizzazione non può essere negata ove un trattamento identico o che presenti lo stesso grado di efficacia non possa essere ottenuto in tempo utile nello Stato membro nel cui territorio risiede l'interessato.
Il governo romeno ha rilevato che la signora Petru aveva il diritto di rivolgersi ad altri istituti sanitari in Romania che disponessero della strumentazione necessaria a effettuare l'intervento di cui aveva bisogno. Inoltre, il referto del medico curante indica che tale intervento doveva essere effettuato entro tre mesi. È quindi compito del giudice del rinvio valutare se detto intervento avrebbe potuto essere effettuato o meno entro tale termine presso un altro istituto ospedaliero in Romania.

La Corte conclude che l'autorizzazione di rimborso delle spese mediche sostenute all'estero non può essere negata qualora le cure ospedaliere non possano essere prestate in tempi ragionevoli nello Stato membro di residenza dell'assicurato a causa di una mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità. Tale impossibilità deve essere valutata rispetto al complesso degli istituti ospedalieri di detto Stato membro idonei a prestare le cure e rispetto al lasso di tempo entro il quale esse possono essere ottenute tempestivamente.

09 ottobre 2014
© Riproduzione riservata

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