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Opg. Consulta conferma legittimità legge 81/2014 per superamento


Respinto il ricorso promosso dal Tribunale di sorveglianza di Messina contro la legge 81/2014 sul superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, giudicando non fondata la questione di legittimità costituzionale. Cecconi (Stop Opg): “ Corte conferma legittimità legge sul superamento degli OPG. Ora commissariare regioni inadempienti”.  LA SENTENZA

23 LUG - La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso promosso dal Tribunale di sorveglianza di Messina contro la legge 81/2014 sul superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, giudicando non fondata la questione di legittimità costituzionale.
 
Il ricorso contestava la legge 81/2014 nelle parti in cui stabilisce che l’accertamento della pericolosità sociale “è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni (cosiddette ambientali)  di cui all’articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale” e che “non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali”.
 
Per la Corte “la disposizione censurata non ha modificato, neppure indirettamente, per le persone inferme di mente o seminferme di mente, la nozione di pericolosità sociale, ma si è limitata ad incidere sui criteri di scelta tra le diverse misure di sicurezza e sulle condizioni per l’applicazione di quelle detentive. L’erroneità del presupposto interpretativo posto a base della questione sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Messina ne comporta l’infondatezza in relazione a tutti i residui parametri evocati”.
 
“La Consulta – sottolinea Stefano Cecconi di StopOpg - conferma la piena legittimità costituzionale della legge 81, laddove in sostanza ci dice che un malato povero, emarginato, senza casa o abbandonato dai servizi non può diventare, per questa ragione, socialmente  pericoloso e finire in OPG. Come troppo spesso sinora è accaduto. Si conferma e si rafforza così l’orientamento di quella che abbiamo definito una buona legge. Il tratto più interessante della nuova norma è aver spostato il baricentro dai binomi manicomiali “malattia mentale/pericolosità sociale e cura/cusotodia” ai progetti di cura e riabilitazione individuali e al territorio. In particolare essa stabilisce che la regola deve essere una misura di sicurezza diversa dalla detenzione in Opg e in Rems, salvo situazioni determinate che devono diventare l’eccezione.  In questo senso la sentenza della Consulta è illuminante e conferma precedenti atti. La mobilitazione di stopOPG così prosegue con più forza e la prima richiesta al Governo è il commissariamento delle regioni che non hanno ancora accolto i propri pazienti e che impediscono la chiusura degli OPG a quasi quattro mesi dalla scadenza del 31 marzo 2015”.

23 luglio 2015
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