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Dispositivi medici. Deducibili dall’Irpef solo quelli marcati CE. Ecco l'elenco


Una circolare dell’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di detrarre i dispositivi medici: dagli occhiali ai pannoloni. Ma solo quelli marcati CE. Per facilitarne l'identificazione il Ministero della Salute ha stilato un elenco anche se non esaustivo. Deducibili anche le spese per lo psicoterapeuta, per l’acquisto dell’auto da parte di un disabile e per l’attività sportiva dei figli minorenni.

25 MAG - Una circolare dell’Agenzia delle Entrate risponde a diversi quesiti sulla possibilità e le modalità di detrazione di diverse spese. Confermata la possibilità di detrarre i dispositivi medici, ma solo quelli marcati CE. Deducibili anche le spese per il psicoterapeuta, per l’acquisto dell’auto da parte di un disabile e per l’attività sportiva dei figli minorenni.
L’Agenzia delle entrate ha diramato una circolare contenente per rispondere a diversi quesiti pervenuti fornendo una serie di delucidazioni su come detrarre varie tipologie di spese dalle proprie dichiarazioni Irpef.
Per la sanità vi sono diverse note interessanti. Vediamole.

Come dedurre le spese per l’acquisto di dispositivi medici: dai cerotti ai pannoloni
Per definire la nozione di dispositivi medici l’Agenzia delle entrate ha acquisito il parere del Ministero della Salute. Sulla base di tale parere l’Agenzia precisa che:


Per agevolare l’attività dei contribuenti volta ad individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune (vedi allegato alla circolare).
Dal punto di vista fiscale, fermo restando che la generica dicitura “dispositivo medico” sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, (cfr, risoluzione n. 253 del 2009) si precisa che per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:



Si possono dedurre le spese per lo psicoterapeuta
Interpellato dall’Agenzia delle entrate, il Ministero della Salute ha chiarito che ritiene equiparabili, ai fini della normativa fiscale, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.

Disabili. Si possono detrarre le spese per l’acquisto dell’auto
Sono ammesse alle agevolazioni fiscali (detrazione dall’Irpef del 19%, Iva agevolata al 4%, esenzione dal bollo auto e esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà) previste per l’acquisto di veicoli le seguenti categorie di disabili:
1. disabili con ridotte o impedite capacità motorie;
2. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
3. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
4. non vedenti e sordi.

Agevolazioni per lo sport degli “under 18”
L’articolo 2, comma 1, del Decreto Interministeriale 28 marzo 2007 ha individuato la documentazione idonea ad attestare il sostenimento delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre ecc., per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, al fine di beneficiare della detrazione del 19%, per un importo non superiore a 210 euro, prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i- quinquies), del TUIR.
La spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, oppure da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalle strutture sportive, recante l’indicazione: a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale ovvero, se persona fisica, nome, cognome, residenza e codice fiscale delle associazioni sportive; b) della causale del pagamento; c) dell’attività sportiva esercitata; d) dell’importo corrisposto per la prestazione resa; e) dei dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Anche in presenza di pagamenti effettuati nei confronti dei comuni che abbiano stipulato apposite convenzioni con strutture sportive, al fine di beneficiare della detrazione in esame, è necessario che la spesa sostenuta sia certificata nei modi indicati dalla norma in commento.
Pertanto, il bollettino bancario o postale intestato al comune, ovvero la ricevuta rilasciata dall’associazione sportiva, dovranno riportare le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 2, comma 1, del citato D.I.

25 maggio 2011
© Riproduzione riservata

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