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Macrì: “Cinque punti per chiarire la legge sull'obbligo vaccinale per l’iscrizione a scuola”

Con i vaccini combinati non c’è alcun rischio di incremento degli effetti collaterali. Inutili i test per prevedere l’eventuale pericolosità delle vaccinazioni. Necessario che il medico certifichi condizioni di rarissime patologie che controindicano alcune vaccinazioni in modo permanente o temporaneo.

07 SET - Con l’obiettivo di fornire supporto scientifico e tecnico nonché chiarimenti procedurali sull’applicazione della Legge 119 del 31 luglio 2017 sull’obbligo vaccinale per l’iscrizione a scuola si è riunito a Roma nei giorni scorsi il Board del Calendario Vaccinale per la Vita composto da SITI, SIP, FIMMG e FIMP.
 
Cinque i punti definiti per supportare cittadinanza ed operatori nell’attuazione delle indicazioni della nuova normativa:
1) Non esistono rischi aggiuntivi tali da controindicare la vaccinazione nei soggetti già immuni per malattia naturale o precedente vaccinazione per una o più malattie. Pertanto l’utilizzo di vaccini combinati non pone alcun problema di incremento della frequenza e della gravità di effetti collaterali rispetto ai vaccini monocomponenti. Le vaccinazioni in formulazioni monocomponenti saranno utilizzate solo quando i servizi vaccinali saranno stati opportunamente dotati.
 
2) In tale ottica si raccomanda di evitare l’utilizzo dei test sierologici per verificare l’eventuale pregressa immunizzazione.
 
3) Sono invece totalmente inutili e privi di qualsiasi valore predittivo i test che vengono proposti da alcuni per verificare la potenziale pericolosità dei vaccini per bambini con particolari profili genetici.
 
4) Resta ferma la necessità che il medico certifichi, ove a lui note perché risultanti dalla storia clinica, condizioni di rarissime patologie (la cui lista è validata dall’Istituto Superiore di Sanità) che controindicano alcune vaccinazioni in modo permanente o temporaneo. Questi pazienti sono già noti e seguiti presso centri specialistici
 
5) Da ultimo si segnala come la legge prevede quali condizioni esimenti dall’obbligo vaccinale in caso di pregressa immunizzazione da malattia naturale, esclusivamente: la notifica effettuata all’atto della diagnosi o in alternativa i referti di analisi sierologica. Nessun altro certificato o attestazione può considerarsi equipollente.

Pasquale Giuseppe Macrì
Componente del Board – Responsabile Medico-Giuridico Federsanità ANCI

 

07 settembre 2017
© Riproduzione riservata

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