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Senato. Fino a due anni di carcere per medici abusivi. Lo prevede il Ddl Barani


La Commissione Giustizia ha iniziato l'esame del Ddl Barani (Gal) che modifica le norme del Cpp sull’esercizio abusivo della professione medica e odontoiatrica. La detenzione può arrivare fino a due anni e la multa fino a 50mila euro. In più c’è il sequestro dei locali e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati per commettere il reato.

18 SET - La commissione Giustizia del Senato ha iniziato ieri l’esame del ddl 730 proposto dal senatore Lucio Barani, Gal, che stabilisce una modifica al codice penale per quanto riguarda l’esercizio abusivo delle professioni, e una nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra.
 
In sostanza il nuovo disegno di legge, qualora venisse approvato, prevede per la materia sanitaria “ritenuta ontologicamente più grave delle altre ipotesi di esercizio abusivo delle professioni, in quanto l'attività sanitaria è di per sé foriera di mettere immediatamente in pericolo la salute o la vita delle persone", la reclusione da 12 a 24 mesi e la multa da un minimo di 5 mila ad un massimo di 50 mila euro.
 
E in più si “dispone anche che il condannato sia soggetto al sequestro dei locali e alla confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati per commettere il reato e che i beni mobili ed immobili sequestrati o confiscati vengano destinati alle strutture pubbliche e private che offrono cure ed assistenza a persone in difficoltà economica e sociale”.
 
Gabriele Albertini (SCpI), in veste di relatore del provvedimento, ha riferito in Commissione che “Il disegno di legge muove da preoccupazioni sicuramente fondate: in particolare non vi è dubbio che lo sviluppo scientifico e tecnico avvenuto in campo sanitario abbia reso l'atto medico profondamente diverso da quello di 80 anni fa e, almeno in certi casi, potenzialmente più pericoloso per il paziente”.
 
Albertini ha poi ricordato “che il Senato ha esaminato nella scorsa legislatura un'iniziativa legislativa, l'atto Senato 2420, diretta all'aggravamento delle sanzioni penali per l'esercizio abusivo delle professioni, e che nel corso del dibattito sono emersi alcuni elementi che dovrebbero costituire importanti spunti di riflessione per quanto riguarda l'esame del disegno di legge in titolo. Per quanto riguarda in particolare la novella dell'articolo 348, il disegno di legge n. 2420 - che peraltro non prevedeva una disciplina speciale per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, mantenendo dunque la fattispecie indubbiamente più grave di esercizio abusivo all'interno della disciplina generale - prevedeva un aumento della pena detentiva da due a cinque anni, e di quella pecuniaria da 10 mila a 50 mila euro”.
 
In quell’occasione ha aggiunto Albertini “da un lato si confrontarono due opposte impostazioni, vale a dire quella di chi riteneva che andasse mantenuta e magari aggravata la sanzione penale, in funzione del notevole allarme sociale destato dalla fattispecie, e quella di chi invece, in coerenza con un obiettivo di ampia depenalizzazione dei reati minori da tutti condivisa ma non sempre coerentemente perseguita, ne proponeva la trasformazione in violazione amministrativa; dall'altro lato, anche tra coloro che si professavano favorevoli al mantenimento dell'esercizio abusivo fra i delitti di cui al libro II del codice penale, si manifestavano talune perplessità circa l'opportunità di un aggravamento di pena che non tenesse conto della sistematica complessiva del codice, e in particolare del rapporto di questa fattispecie di reato con quella di cui all'articolo 347, ‘usurpazione di funzioni pubbliche’, che, immaginata come più grave dal legislatore del 1930, sarebbe stata, nell'ipotesi di approvazione del disegno di legge n. 2420, sanzionata come una pena sensibilmente inferiore.
Il disegno di legge in esame indubbiamente propone una pena detentiva molto più bassa rispetto a quella proposta dal disegno di legge n. 2420 della scorsa legislatura, e che resta inferiore a quella comminata dall'articolo 347 del codice penale”.
 
“Tuttavia – ha concluso Albertini – è evidente che su questa materia sono necessari una riflessione e un confronto in Commissione per valutare - anche alla luce del fatto che nell'esperienza concreta l'esercizio abusivo di professioni diverse da quelle sanitarie si presenta il più delle volte nelle forme di uno "sconfinamento" tra attività professionali in qualche modo contigue - se il mantenimento della sanzione penale e addirittura il suo aggravamento rispondano ai criteri generali di una nuova politica criminale”. 

18 settembre 2013
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