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Direttiva UE ferite da taglio in sanità. Parere favorevole delle Commissioni Lavoro e Affari Sociali al decreto attuativo


Le Commissioni chiedono però alcune integrazioni. Le misure preventive devono valere anche quando l’operatore opera a casa del paziente o in altra sede esterna all’ospedale o ambulatorio. Si inseriscano le norme anche negli accordi con le strutture accreditate e convenzionate.

29 GEN - Nella seduta di martedì 28 gennaio le Commissioni riunite Lavoro e Affari Sociali della Camera hanno espresso parere favorevole con alcune condizioni e osservaqzioni allo “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE” che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario.
 
 
ECCO  IL PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
  
Le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali), esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (Atto n. 48); 
   
premesso che: 
- lo schema di decreto legislativo è volto al recepimento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'Allegato B della legge di delegazione europea 2013 (legge n.96 del 2013), della direttiva 2010/32/UE, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM (Associazione europea datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario) e FSESP (Federazione sindacale europea dei servizi pubblici), in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario; 
 
l'accordo quadro – firmato il 17 luglio 2009 dalle parti sociali HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario – indica, all'articolo 3, come limite temporale per il recepimento l'11 maggio 2013, termine entro il quale gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva o si accertano che le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo; 
 
in data 23 luglio 2013, la Commissione europea ha inviato un parere motivato ex articolo 258 TFUE, nell'ambito della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (n. 2013/275), per mancato recepimento della direttiva 2010/32/UE, atteso che il termine per il recepimento della direttiva (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE il 1o giugno 2010) era fissato all'11 maggio 2013; 
 
nel campo di applicazione dell'Accordo quadro concluso da HOSPEEM e FSESP, e recepito dalla direttiva 2010/32/UE, rientrano, per espressa previsione dello stesso Accordo, anche gli apprendisti e i lavoratori assunti da agenzie di lavoro temporaneo ai sensi della direttiva 91/383/CEE (che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale), che non risultano, invece, espressamente richiamati nello schema di decreto; 
 
le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, alla materia di potestà legislativa concorrente Stato-Regioni «tutela e sicurezza del lavoro»; 
 
auspicando che nel procedimento per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private da parte delle regioni si effettuino controlli e accertamenti volti anche a verificare il rispetto delle norme sulla tutela della salute dei lavoratori in particolare per quanto riguarda il presente decreto; 
 
preso atto del parere favorevole espresso in sede di Conferenza Stato-regioni; 
 
preso infine atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla V Commissione (Bilancio), che si allegano al presente parere, 
 
esprimono
 
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni: 
a) all'articolo 286-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008 – introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto – che individua i soggetti interessati, siano inseriti tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari che a qualunque titolo nel settore ospedaliero e sanitario operano o manipolano con strumenti da taglio o da punta; 
 
b) al medesimo articolo 286-bis, siano richiamati espressamente i lavoratori aventi un contratto di lavoro a tempo determinato, di apprendistato o un rapporto di lavoro interinale; 
 
c) all'articolo 286-quater del decreto legislativo n. 81 del 2008, previsto dal citato articolo 1, sia introdotta un'apposita disposizione che preveda che le regioni inseriscano i principi e le norme generali di tutela di cui allo schema di decreto in esame all'interno dei protocolli di convenzionamento e accreditamento dei soggetti privati operanti nel campo sanitario e socio-sanitario;
  
e con le seguenti osservazioni: 
a) all'articolo 286-ter, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, sempre introdotto dall'articolo 1 dello schema di esame, andrebbe precisato che tra i luoghi di lavoro interessati debbano essere incluse anche le residenze dei pazienti presso le quali gli operatori sanitari prestano assistenza domiciliare, chiarendo che tutte le misure generali di tutela e prevenzione siano rispettate, in quanto compatibili, anche quando gli operatori svolgono la propria attività fuori dalle strutture sanitarie ovvero presso il domicilio del paziente; 
 
b) ai fini di cui alla lettera a), si raccomanda, altresì, di introdurre un apposito riferimento all'esigenza di individuare forme di informazione e prevenzione per i volontari impiegati nelle cure domiciliari; 
 
c) all'articolo 286-septies del decreto legislativo n. 81 del 2008 – introdotto anch'esso dall'articolo 1 – le sanzioni andrebbero elevate negli importi, al fine di produrre un efficace e concreto effetto deterrente.

29 gennaio 2014
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