Ddl Lorenzin. Consiglio ordine nazionale biologi, la competenza passa al Ministero della Salute
di G.R.
Approvato un emendamento a prima firma Fabiola Anitori (Ap) che sostituisce il comma 3 dell'articolo 4. Il Ministero della Salute, sentito il Consiglio dell’Ordine nazionale dei Biologi, dovrà adottare gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni.
26 FEB - Nella giornata di ieri la commissione Sanità al Senato, durante l’esame del ddl Lorenzin, ha approvato l’emendamento 4.6 riformulato, a prima firma
Fabiola Anitori (Ap), che interviene in materia di Ordinamento delle professioni di biologo.
L’emendamento modifica il comma 3 stabilendo che le competenze riguardanti il Consiglio dell’Ordine nazionale dei biologi passano dal Ministero della Giustizia a quello della Salute. Proprio il Ministero della Salute, sentito il Consiglio dell’Ordine nazionale dei Biologi, dovrà poi adottare gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233.
Il Consiglio dei Biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge, resterà in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; "il rinnovo avverrà con le modalità previste dalla legge in vigore al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi".
Di seguito il testo dell'emendamento approvato.
4.6 (testo 2)
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, in quanto applicabile.
#a Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà con le modalità previste dalla legge in vigore al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi.».
Giovanni Rodriquez
26 febbraio 2016
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