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Responsabilità sanitaria. I dubbi del Servizio Bilancio del Senato sull’azione di rivalsa: “Andrebbe ritenuta potenzialmente onerosa”


Gli effetti virtuosi di contrasto della medicina difensiva sono "indiretti" e, essendo legati a modifiche comportamentali, secondo il dossier "non possono essere considerati automatici". Inoltre, viene ritenuta meritevole di un supplemento di valutazione la scelta di sottrarre l'azione di rivalsa alla competenza della Corte dei conti. Infine, vengono chiesti ulteriori chiarimenti sull'ambito di operatività della rivalsa da parte della struttura sanitaria verso l'operatore. IL TESTO
 

19 APR - La nuova disciplina dell'azione di rivalsa, contenuta nel disegno di legge sulla responsabilità professionale attualmente all'esame della commissione Sanità del Senato, viene "criticata" dai tecnici del Servizio Bilancio di Palazzo Madama. In particolare, nel dossier, vengono sollevati diversi dubbi sul fatto che l'articolo 9 possa effettivamente non comportare nuovi oneri per la finanza pubblica.
 
"L'articolo 9, letto unitamente al dispositivo dell'articolo 7, comma 3, delinea un sistema che appare chiaramente volto a rendere più difficile e, comunque, meno proficua l'azione di rivalsa delle strutture socio-sanitarie verso l'esercente della professione sanitaria responsabile di errore medico. Infatti, la rivalsa sarà possibile solo in caso di dolo o colpa grave, l'onere della prova sarà a carico del danneggiato, soggiacendo ai criteri interpretativi correlati alla responsabilità aquiliana (articolo 7, comma 3), che influenzeranno anche il termine prescrizionale e, da ultimo, la misura della rivalsa non potrà eccedere il triplo della retribuzione lorda annua. Le limitazioni appena elencate - si spiega nel documento - sembrerebbero pertanto suscettibili di determinare possibili riflessi negativi sulla finanza pubblica, sia in termini di attribuzione di responsabilità (quindi sull'an della rivalsa verso gli operatori sanitari da parte della P.A.) che di ammontare della rivalsa (quantum richiesto all'operatore sanitario)".
 
"Va tuttavia rimarcato - continua il dossier - che il complesso delle misure in esame (artt. 7 e 9) potrebbe conseguire il risultato di ridurre il fenomeno della cd. medicina difensiva (e i correlati costi per il Ssn) senza pregiudicare il diritto al risarcimento per i malati danneggiati, le cui richieste sono già attualmente indirizzate quasi esclusivamente verso le strutture anziché verso i singoli operatori. Dalla prevalenza dell'uno (minori rivalse verso gli operatori sanitari) o dell'altro fenomeno (minore ricorso alla medicina difensiva) dipenderà il segno (negativo o positivo) del provvedimento in esame sui saldi di finanza pubblica". In ogni caso i tecnici del Servizio Bilancio segnalano come, a rigore, "secondo principi di prudenza contabile, esso andrebbe ritenuto potenzialmente oneroso, essendo l'impatto negativo diretto, mentre gli effetti virtuosi sono indiretti e, essendo legati a modifiche comportamentali, non automatici".
 
Ma non finisce qui. Ulteriori dubbi vengono espressi sulla decisione di sottrarre l'azione di rivalsa alla competenza della Corte dei Conti. "Alla luce dei principi attinenti alla giurisprudenza contabile si rileva che tale previsione potrebbe di fatto determinare un incremento delle azioni di rivalsa da parte dei pubblici funzionari degli enti del Ssn interessati, al fine di evitare il rischio di incorrere a loro volta nell'azione di responsabilità erariale, senza procedere a un previo discernimento sulla natura della colpa del sanitario. Tale eventualità, oltre ad apparire in contraddizione con la ratio dell'assetto normativo che si propone, sembra inoltre suscettibile di determinare oneri di giudizio correlati a procedimenti destinati in buona parte ad estinguersi in quanto la responsabilità successivamente riscontrata non raggiunge la gravità che la normativa in esame richiede per la punibilità dell'operatore esercente la professione sanitaria. In sostanza, appare ragionevole ipotizzare il manifestarsi di una tendenza ad avviare (inutilmente) un numero maggiore di azioni di rivalsa".
 
Infine, vengono richiesti maggiori chiarimenti sull'ambito di operatività della rivalsa da parte della struttura sanitaria verso l'operatore, la quale dovrebbe in realtà operare soltanto nel caso di adozione di misure analoghe alternative all'assicurazione. "Infatti, in presenza di copertura assicurativa obbligatoria, il patrimonio dell'ente pubblico dovrebbe rimanere indenne, salvo i danni inferiori alle franchigie o superiori ai massimali stabiliti contrattualmente, per cui un pregiudizio per l'azienda si verificherebbe soltanto in tali casi e soltanto in questi vi sarebbe interesse ad esercitare l'azione di rivalsa".

19 aprile 2016
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