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Ddl Governo clinico, lunedì in Aula


Dopo l’approvazione dei nuovi emendamenti presentati dal relatore Di Virgilio, volti a superare le criticità sottolineate dalla Ragioneria generale dello Stato e dalla Commissione bicamerale per le Questioni Regionali, il Ddl sul governo clinico è pronto per il voto definitivo dell’Aula di Montecitorio. La sintesi del documento e in allegato il testo originale.

31 MAG - Questa volta ci siamo. Il Ddl sul governo clinico sarà in Aula per il voto definitivo dell’Assemblea di Montecitorio lunedì 7 giugno.
Il provvedimento, licenziato dalla XII Commissione Affari Sociali già a fine aprile, aveva subito un rallentamento a causa di alcune criticità sollevate dalla Ragioneria generale dello Stato e dalla Commissione bicamerale per le Questioni Regionali. Superate le osservazioni e approvati i nuovi emendamenti proposti dal relatore Di Virgilio la scorsa settimana il testo definitivo, pronto per l’Aula, è stato licenziato dalla Commissione Affari Sociali.
Il testo, che modifica sostanzialmente la legge 502 del 1992 composto da 13 articoli, focalizza, secondo il suo relatore Domenico Di Virgilio “particolare attenzione su due aspetti fondamentali per procedere a un modello di sanità efficace ed efficiente, in linea con le aspettative dei cittadini e degli operatori sanitari, ovvero il ripristino della meritocrazia e il rispetto del ruolo del medico nelle Asl e negli ospedali”.
Inoltre sono stabiliti criteri nuovi per la nomina dei direttori generali, per i concorsi per primari e per uniformare l’età pensionabile dei medici ospedalieri a quella degli universitari, ovvero a 70 anni. Proprio sul punto legato alle pensioni dei camici bianchi sono state sollevate alcune osservazioni, soprattutto da parte della Commissione Bilancio.
Di seguito la sintesi del Documento articolo per articolo
 

Articolo 1
(Princìpi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche)
Il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni che definiscono l’organizzazione per la presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari e per la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale. Il Ddl garantisce il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e dei professionisti del Ssn.
 
Art. 2.
(Funzioni del Collegio di direzione)
il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale sono organi dell’Azienda
Il Collegio di direzione concorre alla pianificazione strategica delle attività e degli sviluppi gestionali e organizzativi. La regione stabilisce le competenze del Collegio di direzione, disciplina i poteri del Collegio di direzione in relazione all'atto aziendale, ai programmi di ricerca e di formazione, agli obiettivi della contrattazione integrativa aziendale e al piano aziendale di formazione del personale medico e sanitario.
La regione disciplina l’attività e la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo e, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, del direttore scientifico.
 
Art. 3.
(Requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali)
Le regioni sono tenute, in anticipo, a pubblicizzare in modo trasparente le procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale.
Il diploma di laurea e l’esperienza almeno quinquennale con qualifica dirigenziale sono requisiti indispensabili per gli aspiranti alla copertura dei posti vacanti di direttore generale.
Le regioni sono tenute, anche utilizzando i propri siti istituzionali, alla pubblicità dei curricula degli aspiranti al citato incarico. I curricula sono valutati da una commissione nominata da ogni regione.
 
Art. 4.
(Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura)
Le regioni disciplinano le modalità per l’affidamento degli incarichi che  hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo. L’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata e il trattamento economico sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
 
Art. 5.
(Valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento)
Alle regioni spetta il compito di definire gli strumenti per la valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento. Gli strumenti per la valutazione devono essere inseriti anche nel contratto di lavoro della dirigenza medica.
 
Art. 6.
(Dipartimenti)
Questo articolo stabilisce l’organizzazione dipartimentale definendo l’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
 
Art. 7.
(Responsabilità dei direttori di dipartimento)
L’articolo attribuisce ai direttori di dipartimento responsabilità in merito alle attività clinico-assistenziali e tecnico-sanitarie finalizzate a garantire che ogni assistito abbia accesso ai servizi secondo i princìpi di ottimizzazione dell'uso delle risorse assegnate, di appropriatezza clinica e organizzativa dell’attività, di efficacia delle prestazioni, di minimizzazione del rischio di effetti indesiderati e di soddisfazione dei cittadini.
 
Art. 8.
(Limiti di età)
L’articolo porta a sessantasette anni il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale. Tale limite può giungere fino a settanta anni a domanda dell’interessato e su valutazione del Collegio di direzione.
 
Art. 9.
(Attività libero-professionale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Ssn)
Alle regioni è affidata la disciplina dell’attività libero professionale dei dirigenti medici e sanitari del Ssn nel rispetto di alcuni principi. È ribadito che tale attività è compatibile con il rapporto unico d’impiego, purché espletata fuori dell’orario di lavoro all’interno delle strutture sanitarie o all’esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Ssn. Sono poi dettagliatamente indicate le forme con le quali il dirigente può svolgere l’attività libero-professionale. Il monitoraggio e il controllo sullo svolgimento della libera professione e la disciplina dei provvedimenti sanzionatori sono attività svolte dalla regione anche con l’ausilio dell’Agenas; i risultati sono inviati trimestralmente al Ministero della salute che, in caso di perdurante inerzia degli organi regionali adotta i provvedimenti sostitutivi.
 
Art. 10.
(Libera professione degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251).
Vengono dettati alcuni principi per l’esercizio dell’attività libero-professionale per gli operatori delle professioni sanitarie non mediche.
 
Articolo 11.
(Programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie).
Sono stabiliti alcuni principi sulla programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie da parte delle regioni, allo scopo di assicurare il rispetto di criteri di sicurezza, efficienza ed economicità.
 
Art. 12.
(Norma finale).
 
Art. 13.
(Abrogazioni).

31 maggio 2010
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