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Croce Rossa. Camera inizia l’esame dello schema di decreto 


È cominciato ieri in Commissione Affari Sociali l’esame dello schema di Dlgs sulla riorganizzazione della Croce rossa. Il relatore e presidente della Commissione, Giuseppe Palumbo, ha ricordato che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere di competenza al Governo.

01 DIC - Lo schema di decreto legislativo il cui obiettivo è la riorganizzazione della Croce rossa è da ieri all’attenzione della XII commissione Affari Sociali di Montecitorio che dovrà, lo ha ricordato il presidente della commissione e relatore Giuseppe Palumbo, Pdl, dare un parere di competenza al governo. Nella sua introduzione Palumbo ha rimarcato che “dalla documentazione inviata non risulta tuttavia l'intesa con la Conferenza unificata”. Nonostante ciò, la presidenza della Camera, considerati anche i tempi per esercitare la delega, ha proceduto ugualmente all’assegnazione del decreto “richiamando – ha detto ancora Palumbo – peraltro l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima che il governo abbia provveduto ad integrare nel senso indicato la richiesta di parere”.

 
Lo schema di decreto sulla Cri è stato infatti adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 183 del 2010 che prevede che, entro “dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, vengano adottati uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, degli istituti e delle società vigilati dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti”.
 
Palumbo ha anche ricordato come la delega indica i criteri e i principi direttivi da seguire, tra questi la delega prevede che i decreti legislativi debbano essere emanati “previo parere della Conferenza Stato-regioni, da esprimersi rispettivamente entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi vengono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel caso in cui il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al precedente comma 1 (cioè del 24 novembre 2011), quest'ultimo è prorogato di due mesi”.
 
Fatta questa premessa Palumbo è passato all’illustrazione del provvedimento.
Otto articoli. L’articolo 1riguarda la natura e i compiti dell’ente. Confermata la natura di ente pubblico non economico su base associativa sottoposto alla vigilanza dei ministeri di Salute e Difesa. L’articolazione dell’ente è divisa in comitato centrale, comitati regionali, comitati provinciali e comitati locali. La personalità giuridica di diritto pubblico è riconosciuta al Comitato centrale, quelli regionali e a quelli delle province autonome. Gli altri sono riconosciuti organismi associativi autonomi dotati ciascuno di propria personalità giuridica di diritto privato. Tra i compiti istituzionali contemplati la gestione dei centri per l’identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri e dei centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo, lo svolgimento anche in tempo di pace del servizio di ricerca delle persone scomparse, anche in ausilio alle forze dell'ordine, l'attuazione di interventi di cooperazione allo sviluppo, d'intesa e in raccordo con il Ministero degli affari esteri.
 
L'articolo 2disciplina i comitati locali e provinciali prevedendo che dalla data di entrata in vigore del provvedimento assumano la personalità giuridica di diritto privato.
È compito dell'Associazione definire lo statuto tipo dei comitati provinciali e locali e le modalità di affiliazione degli stessi. A seguito della privatizzazione, i citati comitati non potranno usufruire di finanziamenti statali ad eccezione di quelli derivanti dalla eventuale applicazione delle norme sulle associazioni di volontariato. Hanno però piena autonomia economica e gestionale per le attività organizzate su base territoriale e possono impiegare personale proveniente dal Comitato centrale, e da quelli regionali e delle province autonome.
 
L'articolo 3si occupa del personale civile della Cri. L’obiettivo è una revisione degli organici per arrivare a ridurre di almeno il 40 per cento la spesa relativa al personale in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre 2010. Per il personale con contratto a tempo indeterminato del Comitato centrale e dei comitati regionali si applicano le disposizioni di carattere generale del personale della P.A. e  quelle del Ccnl di comparto. Diversamente, per il personale dei Comitati provinciali e locali conformemente alla natura giuridica associativa di diritto privato, il governo farà un decreto per determinare le modalità “di equiparazione tra i livelli di inquadramento relativi alle altre pubbliche amministrazioni e quelli applicabili alla Cri”.
Al momento per il personale dipendente dai comitati provinciali e locali si prevedono le seguenti ipotesi: la permanenza in servizio presso le componenti pubblicistiche dell'Associazione, fino alla copertura dell'effettivo fabbisogno e nel limite della nuova dotazione organica; l'assunzione presso i comitati provinciali e locali con contratto di diritto privato; il passaggio ad altre pubbliche amministrazioni, anche mediante la mobilità obbligatoria. È previsto anche un piano di riallocazione del personale in servizio a tempo indeterminato, sulla base degli effettivi fabbisogni presso le strutture di natura pubblicistica dell'Associazione.

 
L'articolo 4interviene sulla materia relativa al Corpo militare della Croce rossa italiana, al fine di istituire un apposito contingente ad esaurimento con un numero massimo di ottocentoquarantotto unità, compreso l'ispettore nazionale, nel quale far confluire il personale attualmente appartenente al Corpo militare e assunto a tempo indeterminato in virtù di precedenti provvedimenti di reclutamento.
 
L'articolo 5riguarda il patrimonio immobiliare e mobiliare della Cri, destinato al perseguimento dei fini statutari dell'Associazione; esso può essere utilizzato dai comitati provinciali e locali in comodato gratuito, rimanendo a carico dell'utilizzatore gli oneri indiretti e i costi di manutenzione. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione del piano sono destinate prioritariamente al ripiano delle eventuali situazioni debitorie.

 
L'articolo 6ridefinisce le funzioni di vigilanza sull'Associazione da parte del ministero della Salute e della Difesa. Tra gli altri: emanare atti di indirizzo e impartire direttive in determinate materie, disporre ispezioni e verifiche, approvare determinati regolamenti e atti dell'ente, tra i quali quelli di amministrazione e contabilità, di organizzazione e funzionamento, il bilancio di previsione, il rendiconto.

 
L'articolo 7reca alcune norme transitorie e finali. Il Commissario straordinario della Cri è prorogato fino al 31 dicembre 2012 e, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, deve provvedere alla riduzione del numero dei volontari civili in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Il Commissario approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, lo Statuto provvisorio con il quale si procede eventualmente anche alla soppressione o alla fusione di comitati provinciali e locali, e un successivo statuto definitivo che sarà deliberato dall'assemblea dei soci entro un anno dalla ricostituzione degli organi elettivi.
 
L'articolo 8reca la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento. 

01 dicembre 2011
© Riproduzione riservata

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