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Codice deontologico dei medici. Fnomceo approva anche 4 allegati. I temi: Conflitto di interesse, Sperimentazione scientifica, Tecnologie informatiche, Giuramento professionale


I quattro testi rappresentano indirizzi applicativi al nuovo Codice e, in particolare, agli articoli 40, 47 e 78. Bianco: “Abbiamo coniugato scienza, diritto e tutela della salute". I DOCUMENTI: Conflitto di interesse, Sperimentazione scientifica, Tecnologie informatiche, Giuramento professionale.

17 GIU - Quattro nuovi allegati per portare a compimento il nuovo Codice Deontologico dei Medici. Ad approvarli, “con votazioni tutte a larga maggioranza”, come sottolinea una nota della Fnomceo, è stato, il Consiglio Nazionale della Federazione degli Ordini dei Medici riunito a Bari il 18 maggio scorso. Gli allegati, da intendersi come indirizzi applicativi, riguardano il Giuramento professionale, Conflitto di interessi, Information and Communication Tecnology e Ricerca-Sperimentazione, ed interessano, in particolare, l'articolo 30 (Conflitto di interessi), l'articolo 47 (sperimentazione scientifica) e l'articolo 78 (Tecnologie informatiche) del nuovo Codice

“Il nuovo testo di riferimento della deontologia professionale medica italiana – commenta la Fnomceo - ha visto una intensa e complessa mole di lavoro, ma un unico filo unisce i percorsi compiuti dalla Federazione per arrivare al nuovo Codice, secondo le parole usate a Bari dal presidente Amedeo Bianco: ‘Abbiamo coniugato scienza, diritto e tutela della salute, perché, in fondo, la finalità ultima delle nostre prese di posizione nonché delle nostre azioni come medici è proprio la tutela del diritto alla salute dei cittadini’”.

Sperimentazione scientifica
Tra le altre cose, il documento richiama all’importanza che “l’interesse per la produzione di nuove conoscenze scientifiche non deve mai prevalere sui fini primari della tutela della salute, della vita e del rispetto della dignità, dell’integrità e del diritto all’autodeterminazione e alla riservatezza dei dati personali dei soggetti coinvolti nella ricerca”. Il medico, quindi, partecipa a uno studio clinico “se la sua rilevanza scientifica è superiore ai rischi prevedibili per i soggetti coinvolti nella ricerca ed è prevalente sugli interessi economici o aziendali dei finanziatori della ricerca”. Inoltre il medico sperimentatore deve garantire che il soggetto reclutato non sia sottratto a consolidati trattamenti indispensabili al mantenimento o al ripristino del suo stato di salute. E quando i rischi si rivelano superiori ai potenziali benefici, è il ricercatore a dover decidere se continuare, modificare o interrompere immediatamente lo studio, “considerando inaccettabili protocolli di ricerca contenenti clausole d'interruzione stabilite a discrezione del finanziatore”. Il medico è quindi tenuto a “non sottoscrivere” risultati di ricerche “non conformi ai principi del Codice di deontologia medica”

Conflitto di interessi
I medici “non devono accettare elargizioni o altre utilità che possano limitare l’appropriatezza delle proprie decisioni inerenti all’esercizio professionale” e i medici o le associazioni professionali che effettuano campagne di prevenzione ed educazione sanitaria o promuovono forme di informazione sanitaria o partecipano alla diffusione di notizie scientifiche attraverso i mass media o la stampa di categoria, “devono manifestare il nome dello sponsor e applicare i presenti indirizzi applicativi validi anche nei rapporti eventualmente intrattenuti con industrie, organizzazioni ed enti pubblici e privati”. Nessuna sollecitazione deve poi essere fatta dal medico sulle associazioni di malati per chiedere la erogazione di farmaci di non provata efficacia. Anche il medico ricercatore è chiamato a dichiarare gli eventuali rapporti di consulenza o collaborazione con gli sponsor della ricerca o della pubblicazione. Paletti e richiami anche alle condizioni di partecipazione ai congressi e agli eventi formativi. Chiaro riferimento al divieto di sollecitare o accettare premi, vantaggi pecuniari o in natura, offerti da aziende farmaceutiche o da aziende fornitrici di materiali o dispositivi medici. Anche i campioni di farmaci possono essere accettati dal medico solo per un anno dalla loro immissione in commercio.

Tecnologie informatiche
Tra le altre cose, il medico, nell’uso di qualsiasi strumento informatico il medico deve utilizzare “sistemi affidabili” e “privilegiare i servizi pubblici o privati che consentano la creazione di un formato indipendente rispetto alla piattaforma, senza che sia impedito il riuso dell’informazione veicolata, assicurandone la disponibilità, la riservatezza e le modalità di conservazione”. Ribadito senza mezzi termini che il medico, facendo uso dei sistemi telematici, “non può sostituire la visita medica che si sostanzia nella relazione diretta con il paziente, con una relazione esclusivamente virtuale”, anche se “può utilizzare gli strumenti di telemedicina per le attività di rilevazione o monitoraggio a distanza, dei parametri biologici e di sorveglianza clinica”.
Il medico, inoltre, “utilizza solo dopo attenta valutazione clinica, etica e deontologica i sistemi e gli
strumenti di contatto plurisensoriale col paziente e agisce secondo gli indirizzi della comunità
scientifica, sempre evitando il conflitto di interessi”. In ogni caso, “il consulto e le consulenze mediante le tecnologie informatiche della comunicazione “a distanza” devono rispettare tutte le norme deontologiche che regolano la relazione medico-persona assistita”. Compito del medico è anche “contrastare ogni uso distorto o illusorio delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati clinici sul versante commerciale, dell’informazione ai cittadini e della pubblicità sanitaria nonché l’intrusione nelle banche dati e si pone sempre come garante della correttezza, scientificità e deontologia dell’uso dello strumento informatico, assumendosi l’obbligo di segnalare all’Ordine eventuali violazioni di tali comportamenti”.

Il giuramento professionale
Il documento prevede che il medico si assuma, tra le altre cose, l’impegno di “esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà e l’indipendenza della professione” e “di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo l’eliminazione di ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute”. In questo contesto, però, si impegna anche a “non compiere mai atti finalizzati a provocare la morte” ma anche a “non intraprendere né insistere in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, senza mai abbandonare la cura del malato”. Diligenza, perizia, prudenza ed equità sono le parole d’ordine. E tra gli impegni del medico compare anche quello di “evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il decoro e la dignità della professione”.

“Il nuovo testo di riferimento della deontologia professionale medica italiana – commenta la Fnomceo - ha visto una intensa e complessa mole di lavoro, ma un unico filo unisce i percorsi compiuti dalla Federazione per arrivare al nuovo Codice, secondo le parole usate a Bari dal presidente Amedeo Bianco: ‘Abbiamo coniugato scienza, diritto e tutela della salute, perché, in fondo, la finalità ultima delle nostre prese di posizione nonché delle nostre azioni come medici è proprio la tutela del diritto alla salute dei cittadini’”.

17 giugno 2014
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