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Farmacie. Consiglio di Stato: “Determinazione zona di competenza di ciascuna sede deve essere delimitata secondo il criterio di ‘accessibilità’ del servizio”


In particolare, i Giudici hanno sottolineato che la determinazione della zona di competenza rientra nella discrezionalità del Comune e deve essere ispirata “a criteri che se, da un lato, devono tenere conto dell’esigenza di assicurare la copertura con il servizio farmaceutico delle zone meno densamente popolate e periferiche del territorio comunale, dall’altro lato, non devono comprimere eccessivamente le scelte imprenditoriali del farmacista. LA SENTENZA

12 SET - Lo scorso 7 agosto 2018, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4855/2018, ha affermato che la determinazione della zona di competenza di ciascuna sede farmaceutica deve essere delimitata secondo il criterio di “accessibilità” del servizio farmaceutico, verificando la concreta possibilità che i residenti di una determinata zona hanno di accedere al servizio, indipendentemente dall’ubicazione della sede farmaceutica.

In particolare, i Giudici hanno sottolineato che la determinazione della zona di competenza di ciascuna farmacia, funzionale ad individuare il potenziale bacino di utenza della nuova farmacia, rientra nella discrezionalità del Comune e deve essere ispirata “a criteri che se, da un lato, devono tenere conto dell’esigenza di assicurare la copertura con il servizio farmaceutico delle zone meno densamente popolate e periferiche del territorio comunale, dall’altro lato, non devono comprimere eccessivamente le scelte imprenditoriali del farmacista, determinando l’anti-economicità della nuova sede farmaceutica: questa, infatti, finirebbe con il ritorcersi contro lo stesso interesse pubblico alla corretta distribuzione del servizio farmaceutico, incidendo sulla qualità del medesimo e, in una più ampia prospettiva temporale, determinando la privazione del servizio de quo in danno delle zone che non siano idonee a garantire la sopravvivenza economica della nuova farmacia”.

12 settembre 2018
© Riproduzione riservata

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