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Farmacie. Tar Brescia: “Sì a orari e turni liberi”

di Paolo Leopardi

Per i giudici amministrativi lombardi i limiti non sono invalicabili ma servono a garantire il “servizio minimo” ai cittadini. E inoltre libertà di orario e turni “non sono incompatibili con più elevati livelli di concorrenza nella vendita al dettaglio dei farmaci”. Il testo della sentenza

08 GIU - Non vi è dubbio che tra le tante novità dei vari decreti leggi e dei futuri disegni di legge (o decreti legge anch’essi) in materia di farmacie, quella che liberalizza orari e turni rappresenta una delle più discusse.
I farmacisti chiedono chiarezza, combattuti tra la possibilità di maggiori entrate grazie al prolungamento degli orari e la riduzione (azzeramento) delle ferie e le preoccupazioni che detta “deregulation” incontrollata possa far vacillare un sistema di servizio farmaceutico sinora sicuramente efficace e capillare.

Un’ultima sentenza del Tribunale Amministrativo di Brescia n. 787 dell’8 maggio 2012, prendendo spunto dall’iniziativa giudiziale di una farmacista del 2010, ha espresso le proprie motivazioni in favore del richiesto prolungamento degli orari e quindi della liberalizzazione degli stessi.
Rievocando il percorso della normativa in parola e richiamando anche le iniziative dell’ Autority competente, la decisione pare non lasciare dubbi sulla possibilità di liberalizzare gli orari ed i turni delle farmacie.
Nello specifico la sentenza fa riferimento all’attività dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che, da anni, evidenzia che nella regolamentazione dell'attività delle farmacie occorre introdurre un maggiore livello di concorrenza (compresa la possibilità di differenziare le strategie commerciali, a partire dagli orari di apertura).

La finalità del nuovo approccio, afferma AGCM e recita la sentenza, è quello di favorire in primo luogo i consumatori, sotto forma di competizione sui prezzi e sulla varietà dei servizi accessori, ma anche di rafforzare la struttura imprenditoriale delle farmacie: queste ultime infatti in seguito all'ingresso sul mercato delle parafarmacie di cui all'art. 5 del DL 4 luglio 2006 n. 223 devono potersi difendere ad armi pari disponendo di maggiore flessibilità nel posizionamento della propria offerta per intercettare ogni segmento di clientela potenziale.
La sentenza, in sintesi , afferma condividendo l’assunto dell’ AGCM che, la tutela della salute dei cittadini non è incompatibile con più elevati livelli di concorrenza nella vendita al dettaglio dei farmaci, il che dovrebbe condurre a considerare gli orari di apertura non come un limite invalicabile ma piuttosto come il servizio minimo da garantire ai cittadini.

Gli auspici dell'AGCM sulla piena liberalizzazione degli orari e dello svolgimento del servizio in ogni settore commerciale hanno trovato concretizzazione in alcuni recenti interventi legislativi (v. art. 3 commi 7 e 8 del DL 13 agosto 2011 n. 138; art. 3 c.1 lett. d-bis del DL 223/2006, come modificato dall'art. 31 del DL 6 dicembre 2011 n. 201; art. 1 commi 1 e 2 del DL 24 gennaio 2012 n. 1).
Sono ora ammissibili, secondo la decisione del TAR lombardo, soltanto limitazioni proporzionate a specifiche finalità pubbliche, il che evidentemente non consente di ritenere esclusa dal nuovo regime l'intera attività di vendita al dettaglio dei farmaci per il solo fatto che sussiste un collegamento con la tutela della salute (le deroghe alla liberalizzazione devono essere direttamente funzionali a garantire ciascuna un aspetto dell'interesse pubblico).
In conclusione una decisione che pare far chiarezza sulla vicenda ma che in realtà ancora cozza con le limitazioni dettate dalle varie e specifiche leggi regionali.

Avv. Paolo Leopardi

08 giugno 2012
© Riproduzione riservata

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