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Specializzandi. Perché è così importante la decisione della Corte di Giustizia Europea sui rimborsi per chi si è iscritto prima del 1982

di Marco Tortorella

29 MAR - Gentile Direttore,
il 3 marzo scorso la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sulla questione dei medici che non hanno percepito la borsa di studio negli anni di specializzazione tra il 1983 e il 1991 e ha risposto a una questione fondamentale: se anche i medici iscritti prima dell’82 avessero diritto all’adeguata remunerazione e, quindi, al risarcimento del danno (vedi testo sentenza).
 
La Corte lussemburghese ha accolto la tesi che noi abbiamo sempre sostenuto nei procedimenti per i medici tutelati da Consulcesi, tra l’altro andando contro un orientamento di segno opposto che per più di tre anni era stato adottato dalla Corte di Cassazione, e ha stabilito che anche i medici che si sono iscritti prima dell’82 hanno diritto all’adeguata remunerazione e al risarcimento. Questo vale, ovviamente, per gli anni che vanno dal primo gennaio 1983 in poi ma indipendentemente dalla data di iscrizione al corso.
 
In questo procedimento la Commissione europea, la quale rappresentava la Comunità europea e cioè il soggetto che aveva emanato le direttive comunitarie in questione, ha preso posizione anche su un altro aspetto che poi non è stato oggetto di pronuncia da parte della sentenza perché questa doveva riguardare solo gli iscritti prima dell’82. Ebbene, la Commissione ha stabilito che la remunerazione deve comprendere anche la rivalutazione e gli interessi, che comunemente si chiamano interessi compensativi.
 
Questo aumenta di molto il risarcimento del danno. Anche in questo caso, si tratta di una tesi che affermiamo ormai da più di dieci anni e contro la quale erano andate molte sentenze delle corti dei giudici italiani. Grazie a questa presa di posizione, molto forte, da parte della Commissione, noi continueremo ad insistere affinché anche questo argomento venga mandato alla Corte di Giustizia europea affinché chiarisca qual è la portata delle direttive comunitarie. Deve essere salvaguardato il principio dell’effettività della vigenza e dell’applicazione delle norme europee. Tra l’altro, questo principio potrebbe avere effetti anche sull’annoso problema della data dell’inizio di decorrenza della prescrizione, in quanto proprio la legge da cui normalmente i giudici italiani fanno decorrere la prescrizione, ovvero la 370 del ‘99, è stata contestata dalla Commissione europea, la quale afferma che questa legge si pone in contrasto con le norme del trattato.
 
Ora, dunque, tutti i giudici italiani dovranno adeguarsi alla pronuncia della Corte e quindi dovranno riconoscere il diritto a tutti i medici, indipendentemente dalla data di iscrizione al corso, al risarcimento del danno. Ovviamente, ripeto, per gli anni di frequenza dal primo gennaio ’83 in poi. Questo è il primo effetto chiaro e indiscutibile della sentenza. Per quanto riguarda invece la presa di posizione della Commissione europea nelle proprie memorie, questa, nel corso di tale procedimento, può dare maggiore forza alle nostre richieste di remissione, nuovamente alla Corte europea, per tutte le questioni che a nostro avviso rimangono ancora in sospeso. Vale a dire: l’ammontare del risarcimento, il riconoscimento di valutazione e interessi e la questione della prescrizione.
 
Va tenuto conto, inoltre, anche di un altro importante aspetto. Chi si è specializzato dopo il ’93 ha percepito la borsa di studio, ma la successiva normativa ha bloccato la rivalutazione e gli interessi di queste somme. Questa borsa di studio non è stata quindi adeguata al cambiamento del valore economico della moneta.
 
Ora, invece, la presa di posizione della Commissione europea, ovvero le note che sono state depositate dalla stessa in questo procedimento, nelle quali viene contestato proprio il fatto che non siano stati riconosciuti la rivalutazione e gli interessi, potrà avere degli effetti anche in favore dei medici che hanno un contenzioso in corso in ordine all’adeguatezza nel tempo della borsa di studio che è stata percepita all’epoca. Noi, come sempre, sosterremo questa tesi.
 
Marco Tortorella
Avvocato patrocinate in Cassazione, specialista del contenzioso

29 marzo 2022
© Riproduzione riservata

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