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Precari del ministero della Salute discriminati da un’assurda falla legislativa

di I precari del Ministero della Salute

01 FEB -

Gentile Direttore,
vogliamo portare alla sua attenzione la situazione di 20 unità del personale sanitario che opera presso gli Uffici periferici del Ministero della salute ormai disoccupati e discriminati dal 31 dicembre 2023.

Di fatti l’art 1, comma 268, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il cui esplicito intento è, tra gli altri, quello di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza da Covid-19, ha posto le basi ad una forma di discriminazione che in qualche modo ha impedito l’effettiva partecipazione di “alcuni” lavoratori all’organizzazione economica e sociale del Paese.

Il richiamato comma 268 consentirebbe infatti dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 l’assunzione a tempo indeterminato del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali che hanno maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Ssn almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.

Si ritiene di dover sottolineare che la finalità del disposto è ,come esplicitato, non solo il rafforzamento del Ssn ma altresì quello di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale (sanitario e non) che ha prestato servizio anche durante l’emergenza da Covid-19.

Tuttavia, lo stesso art 1, comma 268, lettera b) della L. n. 234/2021 ha, sia implicitamente che esplicitamente, escluso categoricamente una minoranza professionisti sanitari assunti dal Ministero della Salute, nelle more dell’Art. 2 del D.L. n. 18 del17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L.n. 27 del 24 aprile 2020, specificatamente al fine di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti anche in virtù delle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del Covid-19.

Sebbene in Italia in virtù della Carta Costituzionale tutti i cittadini e nondimeno i lavoratori, nel caso specifico professionisti sanitari, dovrebbero avere pari dignità sociale ed essere eguali davanti alla legge, senza che venga loro negata (soprattutto dallo stesso Stato italiano) l’effettiva partecipazione all’organizzazione economica e sociale del Paese e sebbene lo stesso disposto normativo, ovvero il D.L. n. 18/2020, abbia, contestualmente e per lo stesso intento, previsto l’assunzione di professionisti sanitari sia per il Ministero della Salute (Art. 2) che per le aziende e agli enti del SSN (Art. 2 ter), il campo di applicazione del comma 268dell’art 1 della legge n. 234/2021 ha escluso categoricamente i soli professionisti sanitari assunti nei primi mesi dell’anno 2022 dal Ministero della Salute.

Lo stesso Art. 3 Cost. pone le basi nella necessità diseguaglianza delle persone non soltanto sul piano del trattamento giuridico ma anche sul piano dei fatti, nel godimento dei beni della vita, quali tra gli altri il diritto ad una posizione lavorativa stabile.

In totale contrasto alle rassicurazioni date dai Segretari dell’attuale Ministro della Salute a tutte le OO. SS. nel corso di una riunione il 7 dicembre 2023 che lasciavano ben sperare circa un’integrazione del disposto di cui al comma 268 dell’art 1 della legge n. 234/2021, i soli professionisti sanitari del Ministero della Salute, assunti come già ribadito specificatamente in virtù delle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del Covid-19, il 31 Dicembre 2023 sono stati lasciati a casa dimenticati da tutti.

Professionisti sanitari di serie B quelli del Ministero della Salute, non collocati sullo stesso livello di diritto rispetto a tutti gli altri Professionisti sanitari operanti presso una qualsiasi azienda o ente del Ssn, e palesemente discriminati a causa di un’assurda falla legislativa dovuta al comma 268dell’art 1 della legge n. 234/2021, e posta più volte, già agli esordi dell’anno 2023, all’attenzione del Ministro e delle Direzioni del Ministero tramite le OO. SS. nel corso delle varie riunioni sindacali tenutesi. Sebbene attualmente in Italia, per legge dello Stato e su disposizione dello stesso Ministro della Salute, possono esercitare una delle 30 professioni sanitarie esistenti esclusivamente i cittadini che abbiano conseguito la specifica qualifica professionale attraverso un percorso di studi universitario e che siano obbligatoriamente e regolarmente iscritti al rispettivo Ordine e/o Albo Professionale laddove esistente. Il possesso di tali requisiti infatti è richiesto indistintamente sia dai bandi di concorso emessi da qualunque azienda o ente del SSN che da quelli emessi dallo stesso Ministero della Salute.

Ad oggi infatti non esiste e, stante all’attuale legislazione italiana in materia, non può esistere in Italia un professionista sanitario esercitante in un Ente pubblico e privato o come libero professionista che non sia in possesso dei predetti requisiti, in quanto sarebbe cagionevole del reato di esercizio abusivo della professione. Di contro il Ministro della Salute, e più in grande l’attuale Governo italiano, non hanno collocato sullo stesso livello di diritto tutti i Professionisti sanitari operanti nel territorio nazionale, ma pretendendo invece, già attraverso i bandi di concorso emanati dall’afferente dicastero, gli stessi doveri le contestuali responsabilità etiche e professionali comuni a tutti i professionisti della salute italiani nell’espletamento delle proprie funzioni. Da qui nasce infatti la grande discriminazione già rappresentata, che renderebbe in altre parole i Professionisti sanitari precari del Ministero della Salute gli unici considerati tali esclusivamente per i doveri e responsabilità e non per i diritti ovvero per la valorizzazione della loro professionalità.

Si pone inoltre all’evidenza la reiterata e gravissima carenza di personale sanitario soprattutto negli Uffici periferici della Direzione generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute e della Direzione generale della Sanità Animale tale che, in alcuni casi, non consentirebbe il regolare e, in un certo senso, neppure minimo svolgimento delle istituzionali attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi internazionale a cui detti Uffici sono preposti, creando un gravissima forma di vulnerabilità della tutela della salute pubblica dei cittadini italiani ed europei. Tutto ciò è in totale controtendenza a quanto previsto dal Regolamento sanitario internazionale (RSI) 2005 che ha definito un accordo fra l’Oms e i Paesi membri, tra cui l’Italia, ad investire nel controllo della diffusione di epidemie e altre emergenze di salute pubblica a livello mondiale, nella salvaguardia di viaggi e nei controlli delle importazioni, stabilendo altresì le regole per minimizzare il rischio di diffusione delle malattie a livello di aeroporti, porti e frontiere.

Con la speranza che il Ministero possa porre fine a tale discriminazione e assegnare la giusta riconoscenza al personale sanitario in questione che ha prestato l’attività durante l’emergenza pandemica da Covid-19.

I precari del Ministero della Salute



01 febbraio 2024
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