Caso Marlia. Il ruolo dei fisici specialisti in fisica medica
di Luisa Begnozzi
19 GIU -
Gentile direttore,
In riferimento
all’articolo “Tecnici radiologia. Interrogazione alla Commissione europea su caso Marlia”, senza voler entrare nel merito del caso citato, si pone in evidenza quanto i contenuti dell’articolo, e quindi della stessa interrogazione, non corrispondano al vero, in particolare quando si afferma che
“..
il Tecnico Radiologo è abilitato a svolgere in via autonoma gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica ...”
La Direttiva Europea 97/43, citata nell’articolo e riguardante la protezione dai pericolidelle radiazioni ionizzanti degli individui esposti per scopi medici, non solo non cita la figura del Tecnico di radiologia in relazione agli scopi prefissati, ma all’art. 5 stabilisce il concetto della delega di funzioni, prevista per l’esecuzione degli aspetti pratici da parte di individui autorizzati ad operare in un riconosciuto campo di specializzazione.
La stessa
Direttiva 97/43, recepita in Italia dal D.Lgs. 187/2000, stabilisce invece all’art. 2 la figura del Fisico Specialista in Fisica medica, professione sanitaria regolamentata dalle normative nazionali di ambito sanitario, che agisce e consiglia sulla dosimetria dei pazienti, sull’uso delle apparecchiature e delle tecniche complesse, sull’ottimizzazione,
sull’assicurazione di qualità, compreso il controllo di qualità, e sui temi di radioprotezione connessi alle esposizioni mediche.
Anche il
nuovo testo comunitario Basic Safety Standards per la protezione dai pericoli nell’uso delle radiazioni ionizzanti, che sostituirà il precedente stabilisce che il Fisico Specialista in Fisica medica è la figura che assume la responsabilità della dosimetria del paziente e degli aspetti di radioprotezione nelle
esposizioni mediche con uso di radiazioni ionizzanti.
Luisa Begnozzi
Presidente Associazione Italiana di Fisica Medica
19 giugno 2013
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