Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Sabato 04 MAGGIO 2024
Lettere al direttore
segui quotidianosanita.it

Responsabilità professionale. Liberi professionisti sono figli di un Dio minore?

di Antonella Agnello

28 APR - Gentile Direttore,
molti colleghi liberi professionisti esprimono forte preoccupazione per il testo su "Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario": non è infatti chiaro in che termini va applicato al mondo, forse poco conosciuto, della libera professione. Il numero di colleghi che hanno fatto questa scelta è nel tempo cresciuto, per cui si è passati a considerare l’area della libera professione non solo quella legata all’odontoiatria, ma anche quella legata ad altre specialità.
 
Alcuni lavorano nel proprio studio ma la maggior parte esercita presso strutture private accreditate o private con organizzazione complessa sovrapponibile ad un’azienda sanitaria pubblica.
 
Diverse interpretazioni delle nuove norme, date da più voci, sembrano esplicitare, che essendo i liberi professionisti in rapporto contrattuale, sono fuori dal campo di applicazione della presente legge anche nei casi in cui lavorano in strutture accreditate con il SSN. 
 
Altri sostengono invece che il rapporto contrattuale è solo per il medico che esercita la libera professione nel suo studio privato e non in struttura privata o privata accreditata.
 
Mi chiedo, ma la responsabilità del medico e l'atto medico possono essere valutati in modo diverso a seconda che sia dipendente del SSN o convenzionato o libero professionista? Il codice deontologico della professione medica può essere  diversificato?
Sembra addirittura che il decreto abbia valore per liberi professionisti intramoenia o nella telemedicina mentre ne sono esclusi i restanti?
 
Oggi la libera professione è raramente esercitata nel proprio studio medico: si è ampliata la gamma delle possibilità di esercitarla in ambiti e ambienti diversi e sempre più spesso i liberi professionisti operano o in strutture private o private accreditate (che vivono peraltro in enormi difficoltà programmatorie data l’incertezza dei tempi con risorse sempre più scarse) e il rapporto è regolato, teoricamente a tutela di entrambi le parti da un contratto secondo le regole dettate dal codice civile. E molti sono anche i contratti di libera professione stipulati dalle aziende ospedaliere.
 
Al di là del contratto, ai medici che operano presso strutture private, sia come dipendenti privati che come liberi professionisti a contratto, o in proprio, è richiesto di osservare le stesse norme deontologiche e comportamenti corretti anche per quanto attiene ad appropriatezza, consumo di risorse, diagnosi e prescrizione di indagini e di terapie.
 
Stando a quanto riferito da alcuni, il libero professionista operante in prima persona non sarebbe equiparabile ad una “rotella” del sistema sanitario nazionale, in sostanza meno controllabile nella qualità del servizio prestato. Ci si chiede allora le autorizzazioni alla apertura di uno studio e le verifiche per accreditamento su operatori e strutture fatti al pari delle strutture pubbliche, a cosa servano.
 
Di recente però in contesto pubblico a Padova, alla richiesta di chiarimenti se un libero professionista operante presso una struttura (accreditata o no), senza rapporti di dipendenza, prestante la sua opera anche a pazienti che deliberatamente lo scelgono, risponda nel caso di approvazione del decreto secondo un rapporto extracontrattuale, il Deputato Gelli ha risposto che questo è chiaramente sancito all’art.7 della legge in oggetto.
 
Anche la posizione degli specializzandi non è chiara ma pare che opererebbero in rapporto extracontrattuale, coperti in primo rischio dalla polizza della struttura e scoperti per quanto riguarda la possibilità di rivalsa da parte della struttura o della sua assicurazione (per cui necessaria assicurazione per far fronte alla rivalsa, con postuma di almeno 5 anni e polizza copertura delle spese legali per sostenere detta causa).
 
In sintesi quello che vorremmo sapere è se il testo della legge trova applicazioni, come auspicabile, in tutti i suoi articoli anche per i medici che esercitano con contratto libero-professionale che operino in strutture private e/o private accreditate, compreso dunque art. 8 tentativo obbligatorio di conciliazione, art. 9  Azione di rivalsa, e in particolare Art. 11. (Estensione della garanzia assicurativa).
 
E’ confortante in proposito quanto letto su Quotidiano Sanità nel testo degli emendamenti portati dalla presidente Fnomceo Roberta Chersevani all’ audizione in Senato:“Dall’esame dell'articolo 7 emerge, tuttavia, che agli esercenti delle professioni mediche in regime di libera attività professionale pura si continua ad applicare il regime della responsabilità contrattuale: la esclusione del libero professionista dalla responsabilità extracontrattuale in ambito civilistico può sembrare punitiva e crea un susseguirsi di eventi che termina danneggiando il rapporto medico-paziente. Si sottolinea quindi che la responsabilità del medico e l’atto medico non possono essere valutati in modo diverso a seconda che sia dipendente del SSN o convenzionato o libero professionista così come il codice deontologico della professione medica non può essere diversificato …”
 
Siamo dunque fiduciosi in attesa di chiarimenti che permettano ai Medici di operare per
il bene dei pazienti con serenità, senza preoccuparsi del contesto e contratto a titolo del quale operano.
 
Antonella Agnello
Consigliere nazionale Associazione Ginecologi Extraospedalieri, Consigliere Ordine dei Medici e odontoiatri di Padova

28 aprile 2016
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Lettere al direttore

lettere al direttore
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy