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Le Rems e la necessità di dare risposte ai soggetti con misure di sicurezza provvisorie

di Pietro Pellegrini

19 SET - Gentile direttore,
molte preoccupazioni sono state avanzate a seguito dell'approvazione di un emendamento al DDL 2067 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena) da parte della Commissione Giustizia del Senato che attribuisce alle REMS gli stessi compiti degli OPG mettendo a rischio la legge 81/2014. 

Il DDL è in trattazione all'Assemblea del Senato e recentemente un gruppo di senatori (De Biasi ed altri) ha presentato per una proposta di modifica (la n.12.122) che limita il possibile invio nelle REMS dei soli soggetti con misure di sicurezza definitive.

Al fine di un effettivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e soprattutto delle prassi ad essi connesse, mi permetto di portare all'attenzione del legislatore una formulazione dell'emendamento che potrebbe rivelarsi molto utile al fine di una piena attuazione della legge 81/2014.

Proposta di modifica all'art. 12 del DDL n. 2067. Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: "d) nella prospettiva dell'effettiva applicazione della legge 81/2014, introduzione di disposizioni volte a destinare alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) in via residuale, le sole persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale e il bisogno di cure psichiatriche e per le quali siano state in via preliminare, d'intesa con il Dipartimento di salute mentale competente per territorio, esperite e documentate tutte le valutazioni ai fini dell'applicazione di misure di sicurezza non detentive e di un piano terapeutico individuale nelle strutture o nel territorio secondo quanto indicato dal Dipartimento di salute mentale competente;"

La parte successiva dell'emendamento è condivisibile ("esclusione dell'accesso alle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorra accertare le relative condizioni psichiche; garanzia dell'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigente individuali di ciascun soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e 32 della Costituzione; valorizzazione dell'istituto del piano terapeutico individuale per ciascun individuo sottoposto a misura di sicurezza anche non detentiva; sviluppo del principio di eccezionalità nella comminazione delle misure di sicurezza di carattere maggiormente afflittivo della libertà personale, con particolare riferimento alla previsione di un novero di fattispecie criminose di rilevante gravità per le quali sole ammettere le misure coercitive dell'infermo di mente non imputabile; introduzione di apposite disposizioni volte a garantire la continuità delle cure e dei processi di riabilitazione in chiave integrata da parte delle REMS e dei servizi territoriali che fanno capo ai Dipartimenti di salute mentale"). 

Ne deriva che occorre dare un'adeguata risposta sanitaria e sociale ai soggetti con misure di sicurezza provvisorie, a coloro nei quali l'infermità mentale sia insorta durante la detenzione e a tutti quelli nei quali le condizioni psichiche devono essere valutate predisponendo adeguati percorsi e servizi all'interno e all'esterno degli Istituti Penitenziari. Credo che l'importanza dei cambiamenti richieda un adeguato coinvolgimento della sanità e degli psichiatri che quotidianamente vivono le difficoltà e le contraddizioni del sistema.

Pietro Pellegrini
Direttore Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze
Patologiche Ausl di Parma


19 settembre 2016
© Riproduzione riservata

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