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Molise. Consulta. Illegittime norme su assunzioni e decadenza automatica Dg Asl


La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due norme della legge finanziaria 2013 della Regione che prevedevano l’autorizzazione alle assunzioni (ma senza limite di spesa) e la decadenza automatica dei Dg Asl alla scadenza della Giunta. Misura però in contrasto “con il principio di imparzialità e buon andamento della Pa”. LA SENTENZA

26 FEB - La Consulta con la sentenza n.27/2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzione di due norme contenute nella Legge Finanziaria 2013 della Regione Molise.
La prima misura bocciata (art. 12, comma 1, della legge reg. n. 4 del 2013) autorizza transitoriamente gli enti inseriti in una tabella procedere alla copertura della dotazione organica e del relativo fabbisogno triennale di personale con le modalità indicate nelle leggi istitutive.
“La norma impugnata – si legge nella sentenza - , limitandosi a considerare quale unico limite a dette assunzioni quello della pianta organica, risulterebbe non in linea con la normativa statale di riferimento che contempla più rigorosi limiti al contenimento della relativa spesa e di conseguenza contrasterebbe con i principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica recati dall’art. 117, terzo comma, Cost” .

La seconda norma dichiarata incostituzionale (in modo parziale) è l’art. 34 della legge regionale «Disposizioni concernenti nomine effettuate da organi regionali» nella parte in cui prevede, al comma 1, che «al termine della legislatura decadono tutte le figure nominate a vario titolo, ragione o causa dal Presidente della Giunta, dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale».

Per la Corte la “disposizione, nella parte in cui si applica anche alle nomine dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, contrasterebbe, da un lato, con la normativa statale in materia di incarichi dei direttori generali e, dall’altro, con il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., come precisato dalla giurisprudenza costituzionale.”

Inoltre, “la durata in carica del direttore generale, è, infatti, disciplinata dell’art. 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), secondo cui «Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile […]».”.
“Sotto questo profilo – si specifica nella sentenza -, quindi, la norma impugnata, disponendo la decadenza automatica, al termine della legislatura regionale, anche dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, contrasterebbe con la richiamata disciplina statale, recante principi fondamentali in materia di «tutela della salute», violando l’art. 117, terzo comma, Cost” . 

26 febbraio 2014
© Riproduzione riservata

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