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Milleproroghe. Il dossier delle Regioni sulle norme di interesse sanitario e sociale


Analizzate tutte le misure relative alla sanità e alle politiche sociali. Toccati tre aspetti fondamentali: il sistema di remunerazione della filiera del farmaco, gli accreditamenti provvisori delle strutture private e il certificato medico di gravidanza. IL DOSSIERE DELLE REGIONI.

07 MAR - La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha pubblicato il quadro sinottico aggiornato relativo al Milleproroghe. Il monitoraggio esamina le misure relative alla sanità e alle politiche sociali.
 
Le osservazioni contenute nel documento riguardano tre aspetti fondamentali. Per quanto concerne il sistema di remunerazione della filiera del farmaco, la Conferenza sottolinea che, entro il 1° gennaio 2015, “l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l’Aifa”.

In materia di accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e sociosanitarie private, le Regioni precisano che “provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi”. Qualora le Regioni non provvedano agli adempimenti entro il 31 ottobre 2014, “il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente della Regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti”.

In relazione al certificato medico di gravidanza, la sinossi spiega che “il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia”.

La Conferenza, inoltre, nella riunione del 20 febbraio 2014, “nell’esprimere grande preoccupazione in merito al mancato accoglimento degli emendamenti della materia salute, considerata l’urgenza e le ricadute nel settore, ha chiesto al Governo, in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20 febbraio 2014”, di inserire alcuni emendamenti nel primo provvedimento utile in corso di conversione. Ecco gli emendamenti proposti dalla Conferenza:

Attività intramoenia – libera professione
Articolo aggiuntivo. “All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 le parole: “entro il 31
dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2015”.
Motivazione. "Il D.lgs. n. 254 del 2000 ha disposto il finanziamento per il programma dell’attività libero professionale. La maggior parte degli interventi risulta conclusa e collaudata; restano ancora da completare una minima parte di interventi che hanno avuto oggettive e precise problematiche connesse con l’appalto e l’esecuzione, dovute principalmente alle difficoltà intrinseche delle imprese che, con la crisi economica degli ultimi anni, hanno evidenziato seri problemi di liquidità con ripercussioni sugli approvvigionamenti delle forniture e, in alcuni casi, con il fallimento delle stesse".

Ex O.P.G
Articolo aggiuntivo.“Al comma 4 dell'articolo 3-ter della legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: “1 aprile 2014” sono sostituite dalle seguenti: “1 aprile 2017”. Motivazione. L’art. 3-ter della L. n. 9/2012 stabiliva il 1 febbraio 2013 quale termine ultimo per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Con la legge n. 57/2013 (art. 1 comma 1 lett. b) del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24) il termine di cui sopra è stato sostituito stabilendo altresì che 'Dal 1° aprile 2014 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi…'. Nonostante il fatto che le Regioni abbiano presentato, entro i ristretti termini assegnati (15 maggio 2013), i programmi per la realizzazione delle strutture sanitarie alternative agli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, le stesse non saranno in grado di poter nemmeno avviare nei pochi mesi rimasti, le procedure di gara per la scelta del progettista e dell’impresa esecutrice dei lavori. Per tale motivo risulta necessaria una proroga di almeno quattro anni per realizzare le strutture alternative agli ex O.P.G. consentendo la chiusura definitiva di quest’ultimi". 

Antincendio
Articolo aggiuntivo. “All'articolo 6 comma 2 del D.L. n. 158 del 13 settembre 2012 convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera c) le parole: « trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: quarantotto mesi”. Motivazione. "L’adeguamento delle strutture alla Regola Tecnica per l’antincendio delle strutture sanitarie è previsto da un susseguirsi di normative ed ultimamente normata dal D.L. 13.09.2012 n. 158 art. 6, comma 2. La Commissione Ministeriale per il riesame della regola tecnica, già aggiornata nel corso del 2012, ha formulato una nuova proposta, che deve essere sottoposta ai conseguenti pareri tecnici e di trasparenza. Si presume che il decreto potrà essere emanato nei primi mesi del 2014 e, pertanto, stante ancora il livello di incertezza sulle effettive opere da porre in essere, si chiede una proroga di almeno un anno dalla data di pubblicazione del citato decreto".

Rinnovo patente
Articolo aggiuntivo. “I termini di cui al comma 2 dell’art. 8 del decreto 15 novembre 2013 “Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente” sono prorogati di un anno”.
Motivazione. "Si ritiene necessario procedere ad un differimento delle disposizioni previste che, comunque, hanno necessità di essere sperimentate per le seguenti criticità: - di natura tecnica (ad es. la mancanza delle attrezzature informatiche necessarie per il corretto funzionamento soprattutto negli ambulatori periferici); - ulteriore burocratizzazione delle procedure, attribuendo al medico/commissione atti meramente amministrativi, come ad esempio riportare i codici a barre dei bollettini versati dall’utenza; -allungamento dei tempi di rilascio della certificazione".
 

07 marzo 2014
© Riproduzione riservata

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