Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Venerdì 03 MAGGIO 2024
Regioni e Asl
segui quotidianosanita.it

Puglia. Per il Tar illegittimi criteri di esenzione per ticket disabili


Con sentenza n. 169/2012 annullata parte del regolamento regionale per la determinazione delle fasce di esenzione dal ticket per l’accesso ai servizi dei centri diurni da parte delle famiglie dei disabili gravi. Illegittimo prendere a riferimento anche le somme non fiscalmente rilevanti.

16 GEN - Il Tar della Puglia ha bocciato, con la sentenza n. 169/2012, i ticket sociali della Regione riguardanti disabili gravi poiché “svuotano i principi della normativa nazionale”. I giudici amministrativi pugliesi hanno annullato quella parte di regolamento regionale sulle esenzioni dal ticket per l’accesso ai servizi dei centri diurni da parte delle famiglie dei disabili gravi laddove si prevede come riferimento il reddito familiare incluse le somme non fiscalmente rilevanti, quali l’indennità di accompagnamento dell’Inps, le pensioni di invalidità, le rendite Inail. 
La sentenza ha così accolto un ricorso presentato da alcuni utenti e loro familiari, e dal sindacato Sfida (Sindacato famiglie italiane diverse abilità) contro le linee guida del Comune di Bari, ispirate alla disciplina della stessa Regione. Entrambi gli Enti, inoltre, sono stati condannati a pagare 3 mila euro di spese.

Il regolamento regionale aveva stabilito tre fasce di reddito ai fini dell’esenzione: 7mila e 500 euro quale soglia di gratuità, e 30mila euro come limite oltre il quale la retta è a totale carico della famiglie. Il caso nasce per i disabili cosiddetti gravi: in tal caso la Regione aveva fatto riferimento alla situazione del singolo ma rapportandola a quella della sua situazione familiare, inserendo quindi nei calcoli anche quei redditi non fiscalmente rilevanti (assegni invalidità accompagnamento, ecc.). Ed è stato esattamente questo il principio bocciato dal Tar. 
Per quanto riguarda Bari, invece, il Comune aveva individuato nel range tra 7.500 e 30 mila euro altri quattro criteri (oltre a quelli regionali), ma non aveva tutelato quei singoli disabili gravi comunque tutelati anche dal regolamento regionale. “Il Comune - è scritto nel dispositivo del Tar - non ha previsto casi di rilevanza della situazione del solo assistito, omettendo così di operare una valutazione e una distribuzione delle risorse diverse per i casi di disabilità più grave”.

16 gennaio 2012
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Regioni e Asl

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy