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Regolamento Aifa. Ecco il parere del Consiglio di Stato


È positivo il parere del Consiglio di Stato, trasmesso alla Stato Regioni il 13 marzo, sullo schema di decreto già approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 9 febbraio. I giudici hanno suggerito correzioni sostanzialmente formali. Attesa ora approvazione definitiva.

03 APR - Dopo il sì della Conferenza Stato Regioni dello scorso 9 febbraio, lo schema di decreto che modifica il regolamento dell’Aifa raccoglie anche il via libera della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato con alcune osservazioni. Infatti, anche se nella presentazione del documento i giudici di Palazzo Spada affermano che “pur apprezzando il contenuto dello schema”, si è “ritenuto opportuno formulare una serie di osservazioni affinché l’amministrazione ne tenga conto ai fini della stesura del testo definitivo”, continuando a leggere le osservazioni del Consiglio di Stato ci si rende conto che si tratta più di correzioni di forma, per rendere lo schema di decreto ancora più chiaro, piuttosto che di sostanza.

Ad esempio, il Consiglio di Stato elimina la parte dell’art. 2, comma 2bis dello schema di decreto, in cui si prevede che la modifica dell’assetto organizzativo e strutturale dell’Aifa, eventualmente deciso dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del direttore generale, debba essere sottoposto all’approvazione del ministero della Salute e del ministero dell’Economia. Tuttavia, nella nuova formulazione del comma si richiama all’art. 22, comma 3, del Regolamento dell’Aifa (Dm 245/2004), in cui si prevede che “le deliberazioni del CdA di adozione dei regolamenti interni, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, la determinazione del compenso dei membri” della Commissione consultiva tecnico scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, “il bilancio con le relative variazioni e il rendiconto sono trasmessi al ministero della Salute che, di concerto con il ministero dell’Economia e della Finanze, li approva nei 30 giorni successivi alla ricezione o ne chiede il riesame con provvedimento motivato”. Anche se poi, all’articolo 3, comma 4 dello schema di decreto, viene poi stabilito di eliminare dal comma 3 dell’art. 22 del regolamento l’obbligo di trasmissione al ministero della Salute della determinazione del compenso dei membri delle due commissioni, dal momento che lo schema di decreto abroga gli articoli 20 e 21 del regolamento e che ormai la procedura per la determinazione delle indennità dei componenti degli organi collegiali è fissata dall’art. 17, comma 10 del decreto legge 98/2011 convertito in legge 111/2011.

L’articolo 3 dello schema di decreto viene modificato per separare ordinare in diversi commi le norme che riguardano l’organizzazione e il funzionamento della Commissione consultiva tecnico scientifica e del Comitato prezzi e rimborso. Alle ipotesi di sospensione per conflitto di interessi dei componenti non di diritto delle due commissioni, così come al loro decadimento al venire meno dei requisiti della nomina o nei casi di incompatibilità, viene dedicato un apposito comma inserito dopo l’articolo 19 del regolamento.

Tra le principali modifiche, infine, il Consiglio di Stato suggerisce di modificare il testo prevedendo che il CdA, su proposta del direttore generale, aggiorni l’elenco dei servizi e utilità resi a terzi, stabilendo anche i compensi per l’erogazione, ma chiedendo di valutare se non sia il caso di specificare la possibilità di aggiornare la misura degli importi agli indici Istat, sottoponendoli poi all’approvazione dei ministeri della Salute e dell’Economia.
 
Dopo quest'ultimo passaggio si attende ora il varo definitivo del provvedimento che potrebbe richiedere un ulteriore esame della Stato Regioni.

03 aprile 2012
© Riproduzione riservata

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