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Nuovi profili professionali e le Direttive Ue

di Antonio Alemanno 

01 MAR - Gentile Direttore,
desidero contribuire ulteriormente all'interessante dibattito sull'aggiornamento dei Profili Professionali, sollevato in questa rubrica dal Dott. Cimino in merito ai tecnici di radiologia.

Dall'inizio del 2000, due direttive europee hanno ristretto in Italia l'ambito d'azione dei TSRM, come definito dal Decreto Ministeriale n. 746 del 1994, influendo negativamente su una sanità più avanzata ed efficiente. Un esempio è la sentenza del TAR Lazio n. 11242/2022, che richiede la presenza del medico radiologo durante le radiografie, consentendogli di modificare il protocollo in base alle necessità cliniche del paziente. Originariamente, il decreto del 1994 definiva il tecnico di radiologia come:
“l'operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Tuttavia, l'ultima Direttiva Euratom 59/2013, recepita con il D.Lgs. 101/2020 e in linea con il precedente D.Lgs. 187/2000, ha limitato questa autonomia dei TSRM. Tale decreto legislativo stabilisce che:
(…) Al medico specialista compete la scelta delle metodologie e tecniche idonee a ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo detrimento individuale e la valutazione della possibilità di utilizzare tecniche alternative che si propongono lo stesso obiettivo… (comma 1, art. 159 “Responsabilità”, D.Lgs.101/2020).

La conduzione tecnica dell’esame è svolta dal TSRM, in relazione a quanto preventivamente concordato con il Medico radiologo, che in ogni caso può direttamente effettuare l’esame o modificarne il protocollo di esecuzione in relazione alle esigenze cliniche del paziente. In ogni situazione difforme dal previsto o in presenza di necessità di chiarimento o approfondimento, il TSRM farà riferimento al Medico radiologo, che assicurerà la propria presenza attiva non limitata alla sola refertazione (Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate ex art. 6, decreto legislativo n. 187/2000, valide anche ai sensi del D.Lgs. 101/2020).

In sede legale, un tecnico che agisca autonomamente, basandosi sul profilo professionale definito dal DM n.746/94, potrebbe essere sanzionato, poiché tale decreto, essendo un regolamento ministeriale, ha un rango inferiore rispetto a leggi o decreti legislativi, specialmente quelli che implementano direttive UE.

È quindi fondamentale che, nella proposta di evoluzione dei profili professionali, la FNO TSRM PSTRP evidenzi al Ministero l'antinomia tra le normative sub-legislative e le direttive UE. Risolvere questa discrepanza normativa chiarirebbe l'ambiguità che da vent'anni caratterizza il lavoro dei radiographers italiani, costretti per legge europea a operare solo in presenza di un medico, il quale in realtà svolge soprattutto altre funzioni all'interno di un servizio di radiologia. A tal proposito, si legga l’illuminante riflessione ad una sentenza, riportata in queste pagine dal Dott. Spada.

La strada normativa appare complessa, poiché un nuovo profilo professionale che contraddica la Direttiva europea 53/2019, conferendo piena autonomia ai TSRM, sarebbe illegittimo per violazione indiretta della direttiva stessa. Una soluzione potrebbe essere una legge ordinaria, ovvero una legge che non sia una normativa sub-legislativa come i decreti ministeriali. In questo caso, un giudice chiamato a valutare l'autonomia professionale dovrebbe sollevare una questione di legittimità costituzionale, non potendo più dare precedenza al decreto di implementazione della norma UE. Ma a condizione che la direttiva 53/2019 sia stata recepita correttamente, ovvero senza forzature nella traduzione del termine "practitioner".

Antonio Alemanno
Tecnico di radiologia

01 marzo 2024
© Riproduzione riservata

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