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Suicidio assistito. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dopo il caso Dj Fabo


Filomena Gallo (Ass. Coscioni): “Il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale non è previsto in nessuna legislazione straniera sul fine vita, ed è un requisito discriminatorio se interpretato in senso restrittivo“

15 MAR -

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, dottoressa Agnese De Girolamo, che lo scorso 17 gennaio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale, già modificato dalla sentenza costituzionale 242 del 2019, nella parte in cui richiede che la non punibilità di chi agevola il suicidio sia subordinata anche alla condizione dell’essere “tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale” per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32, e 117 della Costituzione. A comunicarlo è l'associazione Luca Coscioni.

L’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale riguarda l’aiuto che, a dicembre 2022, Marco Cappato, Felicetta Maltese e Chiara Lalli avevano fornito a Massimiliano, 44enne toscano di San Vincenzo (Livorno) affetto da sclerosi multipla, organizzando il viaggio e accompagnandolo in Svizzera per poter ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Il giorno successivo alla sua morte, Felicetta Maltese e Chiara Lalli si erano autodenunciate, presso la stazione dei carabinieri di Firenze, insieme a Marco Cappato in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Soccorso Civile che aveva organizzato e finanziato il viaggio di Massimiliano. I tre si erano autodenunciati per aver aiutato a ottenere la morte volontaria una persona priva del requisito inteso in senso restrittivo del “trattamento di sostegno vitale” richiesto dalla Corte costituzionale per poter accedere legittimamente in Italia al suicidio assistito. A seguito di una richiesta di archiviazione e dell’udienza del 23 novembre scorso, la GIP ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero e dai difensori degli indagati perché la condotta degli indagati non ricade nelle ipotesi di non punibilità introdotte dalla sentenza Cappato-Antoniani della Corte costituzionale in quanto Massimiliano non aveva un trattamento di sostegno vitale. Quindi risultano soddisfatte tre condizioni su quattro del giudicato costituzionale. Nella decisione della GIP leggiamo che “Nel caso di specie sussistono tutti gli elementi costitutivi del titolo di reato in origine ipotizzato dal pubblico ministero”. Ovvero, è astrattamente configurabile il reato di aiuto al suicidio – mentre viene esclusa l’ipotesi di istigazione avendo Massimiliano autonomamente deciso. In caso di condanna gli indagati rischiano dai 5 ai 12 anni di carcere.

La GIP ha pertanto “dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 codice penale, come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, nella parte in cui richiede che la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio sia subordinata alla che l’aiuto sia prestato a una persona ‘tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale’, per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in riferimento agli articoli 8 e 14 della Convenzione EDU”.

“Dopo il caso Dj Fabo, concluso con la storica sentenza della Consulta 242 del 2019 ‘Cappato Antoniani’ che attualmente norma il tema della morte volontaria assistita in Italia - commenta Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, difensore e coordinatrice del collegio legale di studio e difesa — composto anche dagli avvocati Maria Elisa D’Amico, Francesco Di Paola, Francesca Re, Rocco Berardo, Benedetta Liberali, Massimo Clara, Irene Pellizzone e dalla Dott.ssa Alessia Cicatelli - la Corte costituzionale è chiamata a esprimersi nuovamente sulla costituzionalità dell’articolo 580 del codice penale nella versione vigente a seguito della decisione del 2019, assunta sulla base delle specifiche condizioni di salute di Fabiano Antoniani, che era effettivamente dipendente dalla respirazione artificiale e dall’assistenza continuativa. Il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale non è previsto in nessuna legislazione straniera sul fine vita, ed è un requisito discriminatorio se interpretato in senso restrittivo, in quanto non incide sulla capacità di prendere decisioni, sulla irreversibilità della malattia, né sulle sofferenze intollerabili. I Giudici della Consulta con questo nuovo dubbio di costituzionalità,sono chiamati a decidere se i tanti malati che, si trovano in condizioni diverse da quella di Fabiano Antoniani, ma che sono affetti da malattie irreversibili fonti di sofferenze intollerabili, pienamente capaci di assumere decisioni libere e consapevoli, possano legittimamente accedere alla morte volontaria in Italia. Siamo fiduciosi nel lavoro della Corte costituzionale”.



15 marzo 2024
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