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Decreto anticipi. Via libera anche da Camera a raddoppio fondi bonus psicologo, esenzione Iva per chirurgia estetica e altri 50 mln per danneggiati da vaccini. Il provvedimento è legge


Testo approvato con ricorso alla fiducia. I fondi 2023 per il bonus psicologo salgono a 10 milioni complessivi. Aliquota agevolata Iva al 10% agli integratori alimentari. Esenzione Iva per le prestazioni sanitarie anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica. Misure per le Regioni in piano di rientro per il disavanzo sanitario e per l'assistenza dettata dalla crisi in ucraina. IL TESTO

14 DIC -

Dopo aver accordato ieri la fiducia al governo, questa mattina l'aula della Camera ha approvato in via definitiva il decreto Anticipi che diventa così legge. Diverse le novità introdotte in tema di sanità. A cominciare dal raddoppio dei fondi per il bonus psicologo. Si estende poi l'esenzione Iva per le prestazioni di chirurgia estetica con alcuni paletti in termini di cura e problemi psico-fisici.

Si dispone un'aliquota Iva agevolata per gli integratori alimentari e si assoggetta i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, ad un’imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina. Si introducono misure per le Regioni in piano di rientro dal disavanzo sanitario e si vincola alla garanzia dell'erogazione dei Lea l'autonomia degli enti sanitari.

Ecco di seguito tutte le misure di interesse sanitario, articolo per articolo.

L’articolo 4-ter dispone l’applicazione dell’aliquota agevolata Iva al 10% agli integratori alimentari.

L’articolo 4-quater estende l’esenzione Iva per le prestazioni sanitarie anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.


L’articolo 6-bis assoggetta, a decorrere dal 1° maggio 2024, i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, ad un’imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina (10%). L’articolo rinvia quindi a una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la definizione di un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti non conformi alle disposizioni del presente articolo.

I commi 1 e 2 dell’articolo 9, danno attuazione all’accordo tra il Governo e la Regione siciliana in materia finanziaria sottoscritto in data 16 ottobre 2023. Il comma 1 attribuisce alla regione 300 milioni di euro per il 2023 a titolo di contributo statale all’aumento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria di spettanza regionale. Il comma 2 modifica la disciplina dettata dalla legge di bilancio 2023 che consente alla Regione siciliana la dilazione del ripiano del disavanzo accertato nel 2018, allo scopo di ridurne i tempi da 10 ad 8 anni, inserire nella norma il richiamo ai principi dettati dagli articoli 81 e 97 della Costituzione e aggiornare gli impegni posti a carico della regione, anch’essi stabiliti nell’ultimo accordo sottoscritto con il Governo.

L’articolo 9, comma 8, consente alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario, in presenza di alcune condizioni finanziarie, di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’Irpef, ove scattate automaticamente, alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.

Il comma 9 prevede che le Regioni determinino il finanziamento dei propri enti sanitari, in modo da assegnare le relative quote con uno o più atti deliberativi, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi. Si introduce inoltre il principio che l’autonomia imprenditoriale degli enti sanitari che giuridicamente rivestono le forme di organismi pubblici economici (Asl, Aziende ospedaliere, Irccs pubblici e Aou) sia attuata entro i limiti della normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Lea).

Il comma 11 incrementa di 50 milioni di euro le risorse del Fondo indennizzi per soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie ed il comma 12 prevede la corrispondente clausola di copertura finanziaria.

L’articolo 17-bis è volto a prorogare il periodo di transitorietà per l’applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell’Irpef in favore delle Onlus, in attesa dell'istituzione e dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), spostando l’efficacia delle disposizioni previste a regime a decorrere dal quarto anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore. La disposizione prolunga altresì di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2024, il periodo in cui tali organizzazioni continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente.

L’articolo 17-ter dispone un’integrazione della composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps, con riferimento alle sedute aventi ad oggetto l’esame di questioni relative alle materie di natura assistenziale in favore delle persone con disabilità; in base all’integrazione, a tali sedute partecipa, con diritto di voto, un rappresentante scelto (di intesa tra di esse) dalle seguenti quattro associazioni di categoria: Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (Anmic); Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uici); Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi (Een); Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (Anffas).

L’articolo 18-bis proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 alcune disposizioni transitorie in materia di lavoro agile, relative sia al diritto di alcuni lavoratori al ricorso a tale istituto sia alla possibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.

L’articolo 21 ai commi 9-11 reca disposizioni correlate alla crisi ucraina. In particolare, il comma 9 autorizza la spesa di 180 milioni per l’anno 2023 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e assistenza alla popolazione ucraina. Il comma 9-bis proroga al 4 marzo 2024 lo stato di emergenza per il soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina, con attribuzione di correlative risorse per 26,3 milioni. Il comma 9-ter demanda ad ordinanze di protezione civile l’individuazione e rimodulazioni delle conseguenti misure di assistenza.

L’articolo 22-bis incrementa di 5 milioni di euro, per l’anno 2023, il limite complessivo di spesa per il bonus psicologo. Viene così raddoppiato il fondo 2023 che passa da 5 a 10 milioni complessivi.

G.R.



14 dicembre 2023
© Riproduzione riservata
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