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Ddl concorrenza. Ecco la relazione in Commissione Affari Sociali. Mercoledì il parere


Si è avviato l’esame in sede consultiva. Atteso per domani il parere in particolare sull’art. 32 e sulle modifiche apportate dalla Bilancio. Al centro dell’attenzione dei deputati anche l’art. 7 sul risarcimento del danno non patrimoniale. Il testo integrale della relazione illustrativa dell'on. Maria Amato.

15 SET - Di seguito il testo integrale della relazione alla Commissione Affari Sociali della Camera dall’on. Maria Amato (PD) sul ddl concorrenza sul quale domani la stessa Commissione dovrebbe esprimere il suo parere.
 
“Il nuovo testo del disegno di legge sulla concorrenza, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive), nel corso dell’esame in sede referente, reca – come evidenziato dall’articolo 1 - disposizioni volte alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.
 
Ricordo che, proprio al fine di raggiungere le predette finalità, l'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
 
Per quanto riguarda, specificamente, le disposizioni recate dal provvedimento in oggetto, che incidono sulle materie afferenti alla competenza della XII Commissione, rilevo innanzitutto l’articolo 32, recante misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica.
 
In particolare, il comma 1 reca modifiche all’articolo 7 della legge n. 362 del 1991, e successive modificazioni, in materia di titolarità e gestione delle farmacie.
 
La prima novità(art. 32, co. 1, lett. a), che modifica il comma 1 dell’articolo 7) – già contenuta nel testo originario del Governo – è rappresentata dall’ingresso delle società di capitali nel novero dei soggetti abilitati alla titolarità dell’esercizio delle farmacie private, che si aggiungono alle persone fisiche, alle società di persone e alle società cooperative a responsabilità limitata.
 
La seconda modifica- recata dal comma 1, lettera b), dell’articolo 32, come emendato nel corso dell’esame in Commissione, che sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 7 - prevede che la partecipazione alle predette società sia incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società citate società si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 362 del 1991. Quest’ultimo, a legislazione vigente, specifica che la partecipazione alle società di cui all'articolo 7 è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco; b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
 
Viene soppresso, quindi, l’obbligo per cui le società siano formate esclusivamente da farmacisti iscritti all’alboe in possesso dell’idoneità. Resta invece confermato il vincolo per cui le società devono avere come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia.
 
Inoltre, si stabilisce che la direzione della farmacia gestita da una società sia affidata ad un farmacistain possesso del requisito dell'idoneità (art. 32, comma 1, lettera c), che sostituisce il comma 3 dell’articolo 7 della citata legge n. 362 del 1991). Ricordo che, a legislazione vigente, la direzione della farmacia gestita in forma societaria deve essere affidata ad uno dei soci che ne è responsabile.
 
L’altra importante novitàè contenuta nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 32, che abroga il comma 4-bis del suddetto articolo 7, facendo venire meno il limite, per ciascuna società, della titolarità dell’esercizio di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.
 
Osservo, poi, che durante l’esame in sede referente sono stati aggiunti quattro commi dopo il comma 1 dell’articolo 32 del testo in oggetto. In particolare, il comma 1-bis sostituisce la lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della legge n. 362 del 1991 che, come si è visto poc’anzi, prevede casi di incompatibilità con la gestione in forma societaria delle farmacie, facendo riferimento ai casi di cui all’articolo 7, comma 2, secondo periodo. Dalla lettura combinata dei testi, quindi, risulta esclusa la fattispecie della “intermediazione” nel settore del farmaco.
 
Il comma 1-ter sostituisce il comma 2 del citato articolo 8 della legge n. 362 del 1991, in materia di obblighi informativi e di comunicazione relativi allo statuto delle società di capitali che possono essere titolari di farmacie private. Rispetto alla legislazione vigente - ai sensi della quale, entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia, lo statuto delle società di cui all'articolo 7 ed ogni successiva variazione sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria locale competente per territorio - viene introdotto l’obbligo di comunicare anche le variazioni relative alla compagine sociale. 
 
Il comma 1-quater, in materia di pianta organica delle farmacie, aggiunge il comma 2-bis all’articolo 2 della legge n. 475 del 1968, concernente il servizio farmaceutico, disponendo che, nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro.
 
Un’altra disposizione rilevante con riferimento alle competenze della XII Commissione è l’articolo 32-bis, ai sensi del quale gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), stabiliti dalle autorità competenti, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia.
 
Conseguentemente, la disposizione permette a chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
 
Un’ulteriore disposizione che, anche se non di stretta competenza, assume comunque un certo rilievo rispetto alle materie di cui si occupa la Commissione affari sociali, è quella recata all’articolo 7, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale.
 
L’articolo 7 apporta modifiche agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, rispettivamente per lesioni di non lieve entità e per lesioni di lieve entità.
 
La modifica più rilevante riguarda l’unificazione nel danno non patrimoniale delle varie voci di danno (biologico, morale ed esistenziale) risarcibili. Tale unificazione segue l’orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 26972 – 26975 dell'11 novembre 2008 con le quali è stato affermato il carattere unitario del danno non patrimoniale in caso di lesioni della salute, individuandolo nella categoria onnicomprensiva del danno biologico.
 
Alla luce di tale ricostruzione, nel concetto di danno biologico rientrano tutte le conseguenze della menomazione subita, incluse le possibili forme di sofferenza fisica o psichica vissute dalla vittima (danno morale) e gli aspetti esistenziali (danno esistenziale).
 
Faccio presente che, rispetto al vigente testo dell’articolo 138 del CAP, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale per macrolesioni (che comportano menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti), la proposta alla base del D.P.R. per la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni alla integrità psico-fisica, è assegnata - ai sensi dell’articolo 7 del provvedimento in esame - al Ministro dello sviluppo economico, in luogo del Ministro della salute, del quale è ora necessario il concerto.
 
In particolare, anche a seguito delle modifiche apportate nel corso dell’iter del provvedimento in sede referente, si prevede che il D.P.R. con il quale dovrà essere approvata la tabella unica per il risarcimento delle macrolesioni dovrà garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori.

 

Il comma 2 dell’articolo 138, nel testo modificato dall’articolo 7 del provvedimento in oggetto, contiene i principi e i criteri che devono essere seguiti nella redazione della tabella, per la quale occorre tenere conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
 
Tra i criteri da seguire per la predisposizione della suddetta tabella, si ricorda quello di cui alla lettera d-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente: al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione. Considerando tale valorizzazione del risarcimento del danno morale, la personalizzazione del risarcimento attribuita alla discrezionalità del giudice è diminuita dal quaranta al trenta per cento rispetto al testo originario ed è limitata al solo danno biologico (articolo 138, comma 3, come modificato dall’articolo 7 del provvedimento in oggetto).
 
Inoltre, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi dell’articolo 138, come sostituito dall’articolo 7 del provvedimento in esame, è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.
 
L’articolo 7, comma 3, del provvedimento in oggetto, infine, reca modifiche all’articolo 139 del CAP, concernente il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, stabilendo i criteri e le misure secondo i quali tale risarcimento deve essere effettuato.
Riguardo alle lesioni di lieve entità si prevede, in particolare, che, con riferimento alle lesioni quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazione, è ammesso un esame visivo ai fini della loro risarcibilità”.

15 settembre 2015
© Riproduzione riservata


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