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Stabilità. Per la sanità monitoraggio della qualità e dito puntato sugli ospedali in rosso. Acquisti alle centrali regionali o alla Consip. Nuovi Lea a febbraio. DG responsabili dei piani di rientro. Per le Regioni 1,8 mld di concorso alla finanza pubblica: decideranno ancora una volta di prenderli dalla sanità? LA BOZZA

di Giovanni Rodriquez

Il testo definitivo della legge di stabilità è ancora sotto limatura ma siamo in grado di anticipare una bozza molto dettagliata degli interventi previsti. Sulla sanità nessun nuovo taglio alle prestazioni. Ma alle Regioni è chiesto un concorso alla finanza pubblica di 1,8 miliardi nel 2016 da recuperare nel rispetto dei livelli di assistenza in diversi ambiti e settori del bilancio regionale, sanità compresa. LA BOZZA DELLA STABILITÀ

16 OTT - I tecnici del Mef stanno lavorando a ritmo serrato per la stesura del testo da inviare in Parlamento ma i provvedimenti della legge di stabilità sono ormai definiti.
 
Nel testo in nostro possesso non è ancora inserito il livello di finanziamento per il 2016 che in ogni caso Matteo Renzi ha detto essere fissato in 111 miliardi.
 
Da sottolineare che anche in questa legge di stabilità è previsto un concorso delle Regioni alla finanza pubblica, pari, stavolta, a 1,8 miliardi nel 2016, da recuperare, nel rispetto dei livelli di assistenza, in diversi ambiti e settori del bilancio regionale con gli stessi meccanismi dello scorso anno. e cioè intesa Stato Regioni entro il 31 gennaio sugli ambiti di spesa e gli importi da risparmiare oppure intervento diretto dello Stato che, dopo 20 giorni dalla scadenza del termine per l'intesa, potrà decidere lui dove e quanto tagliare, compresa la sanità.
 
Vale la pena ricordare che proprio dall'applicazione di questo meccanismo già previsto nella scorsa legge di satbilità deriva il taglio al fondo sanitario di 2,35 miliardi inserito nel decreto Enti Locali di agosto che ha abbassato il livello dei finanziamenti per la sanità precedentemente indicato nella legge di stabilità 2015. Se le Regioni ragioneranno come quest'anno non è quindi escluso che di quei 1,8 miliardi una buona parte potrebbero essere "tolti" proprio alla sanità.
 
Ma ecco le principali novità presenti nella bozza ancora in lavorazione.
 
ARTICOLO 22 (Università)
Comma 1. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali è incrementato di 55 mln per il 2016 e di 60 mln per il 2017.

Comma 5. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici l’autorizzazione di spesa è incrementata di 57 milioni di euro per l’anno 2016, di 86 milioni di euro per l’anno 2017, di 126 milioni di euro per l’anno 2018, di 70 milioni per l’anno 2019 e di 90 milioni a decorrere dall’anno 2020. 

 
ARTICOLO 32 (Fondo non autosufficienze)
Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
 
ARTICOLO 33 (Dopo di noi)
È istituito un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado.
 
ARTICOLO 40 (Piani di rientro e riqualificazione degli Enti del Servizio sanitario nazionale)
Comma 2. Gli Enti del Servizio sanitario nazionale attivano un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in coerenza con il Programma nazionale valutazione esiti.

Comma 4. Ciascuna Regione entro il 30 giugno di ogni anno individua le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, gli Irccs e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano uno scostamento tra costi e ricavi pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro; il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

Comma 8. Gli enti con un scostamento tra costi e ricavi presentano alla Regione, entro i novanta giorni successivi all’emanazione del provvedimento di individuazione, il piano di rientro di durata non superiore al triennio.

Comma 10. Le regioni in piano di rientro, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell’ente, valutano l’adeguatezza delle misure previste e la loro coerenza con il piano di rientro regionale. I piani di rientro degli enti, approvati dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta, sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l’ente interessato. 


Comma 13. La regione, o il Commissario ad acta, verifica trimestralmente l’adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro degli enti.

Comma 14. Tutti contratti dei direttori generali, inclusi quelli in essere, prevedono la decadenza automatica del direttore generale in caso di mancata approvazione del piano di rientro da parte dell’ente interessato, o in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro. 


Comma 15. A partire dal 2017, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Asl e ai relativi presidi a gestione diretta e agli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. 


Comma 16. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mef e la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro il 30 giugno 2016, sono definiti i criteri di valutazione, i dati da prendere in considerazione, le modalità di calcolo e i relativi parametri di riferimento per l’individuazione da parte delle Regioni delle aziende, dei presidi e degli enti da sottoporre ad un piano di rientro, in caso di mancato conseguimento dell’equilibrio di bilancio o di disallineamento rispetto ai parametri di qualità ed esiti delle cure.

ARTICOLO 41 (Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli Enti del Servizio sanitario nazionale)
Comma 1. Per garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, in via esclusiva, dalla Consip S.p.A.

Comma 2. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 1 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell’elenco dei soggetti aggregatori.

Comma 5. A livello nazionale la Cabina di regia provvede a: definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei Dispositivi Medici sulla base dei criteri di: rilevanza del problema di salute nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, impatto economico ed impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA); promuovere e coordinare le attività di valutazione multidimensionale realizzate da Agenas e dai presidi regionali e dai soggetti pubblici e privati operanti nel Programma Nazionale di HTA dei Dispositivi Medici.
 
ARTICOLO 42 (Aggiornamento Livelli essenziali di assistenza)
Comma 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all’aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”.

Comma 3. Per l’anno 2016 è finalizzato l’importo di 800 milioni, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale.

Comma 4. Viene istituita, presso il Ministero della salute, la “Commissione nazionale per l’aggiornamento dei Lea e la promozione dell’appropriatezza nel Ssn”. La commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute, è composta dal Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria e da quindici esperti qualificati e da altrettanti 
supplenti, di cui quattro designati dal Ministro della salute, uno dall’Iss, uno dall’Agenas, uno da Aifa, uno dal Ministero dell’economia e delle finanze e sette designati dalla Conferenza delle regioni. La commissione dura in carica 3 anni.

Comma 6. La commissione formula annualmente una proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. 


Comma 9. La Commissione è supportata da una Segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, che può avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di comando o distacco, da Iss, Aifa, Agenas, Regioni, enti del Ssn ed altri enti rappresentati nell’ambito della Commissione, nel numero massimo di cinque unità.

Comma 10. Per le attività di supporto di cui al comma 9 che richiedono specifiche attività di ricerca, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, nonché di esperti, nel numero massimo di cinque.

Comma 11. Gli oneri derivanti dai commi 4, 9 e 10 del presente articolo ammontano ad euro 1 milione.

ARTICOLO 46 (Concorso alla finanza pubblica delle Regioni)
Comma 1. Le Regioni assicurano un contributo alla finanza pubblica pari
 a 1.800 milioni di euro per il 2016, 3.980 milioni di euro per il 2017 e 5.480 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di intesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli Regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del Pil, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

Comma 3. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni, al netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le Regioni previsto dal Dl Enti Locali, è realizzato per gli anni dal 2016 al 2019 secondo le modalità di cui al comma 1.  
 
ARTICOLO 70 (Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata)
Comma 1. a) Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema Tessera Sanitaria mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria.
c) Asl, ospedali e cliniche che non invieranno i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 al fine del loro inserimento nel 730 precompilato, o le invieranno in ritardo o con errori, rischieranno una multa da 100 euro a 2mila euro.
 
Comma 2. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell’anno precedente hanno ottenuto l’attestazione di iscrizione nell’Anagrafe dei fondi sanitari nonché gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati.
 
Giovanni Rodriquez

16 ottobre 2015
© Riproduzione riservata

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