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Unioni civili. Governo pone la fiducia alla Camera sul testo già approvato al Senato


Lo ha comunicato all’aula il ministro Boschi.Il testo in votazione sarà quello già approvato da Palazzo Madama il 25 febbraio scorso. Il testo contiene norme in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze tra persone di sesso diverso non sposate.

10 MAG - Il ministro  per le Riforme e i Rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi ha posto a fine mattinata la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico della proposta di legge n. 3634, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato lo scorso 25 febbraio.
 
Anche al Senato il ddl passò per un voto di fiducia su un maxiemendamento del Governo frutto della mediazione con Ncd che ha portato all stralcio della stepchild adoption e dell'obbligo di fedeltà.
 
Sulle adozioni, si legge nel testo che andrà ora al voto della Camera, "Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti". Viene quindi lasciata, in tal senso, discrezionalità ai magistrati.
 
Con le nuove disposizioni le coppie dello stesso sesso che contrarranno un "unione civile" avranno di fatto gli stessi diritti e doveri delle coppie sposate anche se il riferimento costituzionale non è all'articolo 29 che riguarda specificatamente la famiglia "come società naturale fondata sul matrimonio", ma si rifà agli articoli 2 e 3 della Carta costituzionale riguardanti le formazioni sociali.  
 
Ma la legge disciplina per la prima volta anche diritti e doveri delle cosiddette "convivenze di fatto", ovvero "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile".
 
Per queste "nuove" coppie si prevede in particolare, per quanto riguarda i temi di interesse sanitario, che in caso di malattia o ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
 
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; in caso di morte per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

10 maggio 2016
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