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Fumo. Dal 20 maggio in vigore in tutta Europa le nuove norme


Il recepimento della Direttiva europea prevede l’introduzione sulle confezioni di sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per pipa ad acqua delle “avvertenze combinate” relative alla salute: testo, fotografia a colori e numero del telefono verde contro il fumo. Limitazioni anche per le sigarette elettroniche.

20 MAG - Dal 20 maggio 2016 entrano in vigore in tutta Europa le norme della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.  L’Italia ha recepito la Direttiva con 5 mesi di anticipo con il Decreto Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016. Dopo la Legge 3 del 16 gennaio 2003 (art. 51) “Tutela della salute dei non fumatori”, si tratta del principale intervento normativo in materia di tabacco degli ultimi anni.

Obiettivo principale della Direttiva europea e del decreto è assicurare un elevato livello di protezione della salute dissuadendo i consumatori (in particolare i giovani) dall’acquisto e dal consumo di prodotti contenenti tabacco e nicotina.

Il recepimento della direttiva europea sui prodotti del tabacco prevede l’introduzione sulle confezioni di sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per pipa ad acqua delle “avvertenze combinate” relative alla salute: testo, fotografia a colori e numero del telefono verde contro il fumo. Le avvertenze occuperanno il 65% del fronte e del retro delle confezioni e dell’eventuale imballaggio esterno.

Il recepimento prevede inoltre il divieto di additivi che rendono più “attrattivo” e “più nocivo” il prodotto del tabacco (come caffeina, vitamine, coloranti delle emissioni, nonché additivi che facilitino l’inalazione o l’assorbimento di nicotina e che abbiano proprietà cancerogene, mutageniche o tossiche), l'abolizione dei pacchetti da 10 sigarette e delle confezioni di tabacco da arrotolare contenenti meno di 30 grammi di tabacc, il divieto di utilizzare nell’etichettatura elementi promozionali e fuorvianti, come riferimenti a benefici per la salute o per lo stile di vita, ad un gusto o un odore, il divieto di apporre sulle etichette informazioni relative al contenuto di catrame, nicotina o monossido di carbonio, ritenute ingannevoli per il consumatore che, nel confronto tra più prodotti, tende a preferire quello con minori quantità di tali sostanze, ritenendolo meno nocivo.

Il recepimento prevede anche il divieto di “aromi caratterizzanti” nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare. Per “aromi caratterizzanti” si intendono: odori o gusti chiaramente distinguibili, dovuti a un additivo o a una combinazione di additivi, come: frutta, spezi ed erbe, il divieto di vendita a distanza transfrontaliera (on line) ai consumatori di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina.

Sono state, inoltre, introdotte numerose misure relative alle sigarette elettroniche con nicotina, come il divieto di vendita ai minori di 18 anni di sigarette elettroniche e di liquido di ricarica con presenza di nicotina, già precedentemente disposto da un’ordinanza del Ministro della salute. Sono stati inoltre introdotti requisiti di sicurezza per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, a prova di bambino e di manomissione, corredati da un “foglietto illustrativo”, contenente istruzioni d’uso, controindicazioni, informazioni su eventuali effetti nocivi.
 
Lorenzo Proia

20 maggio 2016
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