Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Lunedì 29 APRILE 2024
Governo e Parlamento
segui quotidianosanita.it

Se lo stesso medico è giudicato due volte per la stessa cosa. Le ingiustizie della legge Lorenzin

di Antonio Panti

Le nuove norme sugli Ordini aprono diverse  possibili iniquità nelle modalità di giudizio del medico da parte degli Ordini e delle altre autorità preposte. Per due questioni irrisolte: una riguarda la natura giuridica del professionista medico e cioè se questi è, sul piano del diritto, una figura unica, e non molteplice come di fatto è; l'altra  risiede nel fatto che, non avendo precisato che il giudizio disciplinare è legato solo alle eventuali infrazioni al codice deontologico, si crea una gran confusione tra comportamento deontologico e normativa contrattuale

12 GEN - Quotidiano Sanità ha dedicato ampio spazio alla cosiddetta legge Lorenzin, in particolare alla normativa inerente gli Ordini professionali. Premetto che sono pienamente d'accordo con chi sostiene che si è persa un'occasione eccezionale per affrontare i veri problemi in campo: il medico è ancora il professionista di weberiana memoria, tutto scienza e coscienza, oppure il diritto è in grado di decidere se è assimilabile a una piccola impresa quando esercita liberamente, con tutte le conseguenze etiche e giuridiche del caso, oppure è un pubblico impiegato, quando esercita come dipendente o come convenzionato col SSN, anche in questo caso con le debite conseguenze? E che strana associazione è l'Ordine professionale?
 
In questa breve riflessione voglio affrontare questi temi sul piano dell'esercizio del potere disciplinare, il che tuttavia mette in luce le contraddizioni che il legislatore non ha voluto o saputo affrontare.
 
Condivido le osservazioni di Benci e Cavicchi, che posso avvalorare dopo 45 anni di presenza nel Consiglio dell'Ordine di Firenze, di cui 30 come Presidente. Allo stato il Presidente istruisce la pratica e la porta in Consiglio. Funge quindi da procuratore e da giudice istruttore.
 
Se il Consiglio decide di aprire procedimento disciplinare, e formula gli addebiti, il Presidente nomina un relatore e l'incolpato è convocato e ascoltato alla presenza, se egli vuole, di un avvocato. Non è facile acquisire altri elementi probatori anche se ricordo che prima di procedere contro un medico accusato di pedofilia, poi radiato, ascoltai ben 40 testimoni medici e non.
 
Ma questi sono elementi probatori del tutto incerti. Il dispositivo della nuova legge tenta di dipanare questo strano garbuglio, separando la funzione istruttoria da quella giudicante. Ma il nucleo forte del problema disciplinare non è scalfito.
 
Nella legge manca una precisa relazione tra normativa deontologica e funzione disciplinare. La legge delimita i confini del giudizio disciplinare alla coerenza con altre norme cui il medico sia soggetto (precisamente "alla normativa nazionale e regionale vigente- quale?- e alle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro").
 
Questo è il nodo principale. Perché apre due questioni: l'iniquità per cui dalla stessa infrazione possono scaturire due diversi giudizi se il medico è o no soggetto alla suddetta limitazione, poi perché non vi è uguaglianza di fronte alla legge, il che contrasta con i principi fondamentali della democrazia.
 
Infine il medico pubblico dipendente potrà scontare la sanzione inflitta solo se il suo datore di lavoro (la ASL) la assume qual sua. Il medico libero professionista o il convenzionato dovranno scontare la sanzione, il dipendente no. Questa è un'ulteriore iniquità che la legge non ha risolto.
 
Ma perché permangono tali vetuste e grossolane ingiustizie? Per due questioni irrisolte. L'una riguarda la natura giuridica del professionista medico. Se questi è, sul piano del diritto, una figura unica, e non molteplice come di fatto è, nonostante le contrarie proclamazioni, allora il giudizio disciplinare deve avere sempre lo stesso valore.
 
L'altra questione risiede nel fatto che, non avendo precisato che il giudizio disciplinare è legato solo alle eventuali infrazioni al codice deontologico, si crea una gran confusione tra comportamento deontologico e normativa contrattuale.
 
Infine, ma non è l'ultima iniquità, a quanti gradi o tipologie di giudizio deve essere sottoposto il medico? Amministrativo, contrattuale, civile, penale, talora anche alla Corte dei Conti e, dulcis in fundo, al proprio Ordine.
 
E questa è un'ulteriore iniquità; i cittadini sono giudicati una volta sola per lo stesso fatto. Il giudizio disciplinare dovrebbe seguire a quello penale, ove l'infrazione deontologica costituisca anche reato. Ma le infrazioni deontologiche non dovrebbero essere giudicate altro che dall'Ordine, lasciando alle commissioni di disciplina contrattuali il giudizio sulle infrazioni contrattuali o amministrative.
 
Mi spiace ma, come diceva un mio illustre concittadino, "l'é tutto da rifare". In definitiva, ma questo merita un più ampio discorso, la legge ha regolamentato l'Ordine senza precisare chi sono quegli strani professionisti che lo abitano. Anche se non è facile. Due medici che si picchiano, in corsia, in ospedale psichiatrico, nella sede di guardia medica (tre episodi reali, in uno dei quali il medico donna mandò al pronto soccorso l'uomo), da chi debbono essere giudicati? Penso dall'Ordine.
 
Ugualmente dovrebbe essere soggetto al giudizio disciplinare quel medico che notulava la visita notturna dopo aver "visitato" la moglie durante il turno di notte del marito. Inoltre, caso più serio, chi giudica i medici che non si aggiornano?
 
Non ha senso sottoporre il collega a due procedimenti, dell'Ordine, previsto dalla legge generale sulle professioni, e del datore di lavoro. Le sette radiazioni irrogate durante la mia presidenza - sempre confermate - hanno preceduto la sanzione della ASL o dell'Università. Ma il medico ha subito doppi procedimenti per lo stesso fatto, sia pur illuminato da diversi riflettori, il che ha senso solo quando convivono aspetti deontologici e penali.
 
Infine una legge moderna avrebbe dovuto imporre la pubblicità del giudizio deontologico. Tanti sono i problemi che meritano una regolamentazione riflettuta e moderna, predisposta da chi è competente in materia, non dai parlamentari. Quindi l'amico Pizza ha ragione. Non sono d'accordo invece sul merito della celebre questione sui protocolli del 118, che in Toscana funzionano da quasi vent'anni e sono stati predisposti congiuntamente da medici e infermieri.
 
Perché litigare su chi fa la diagnosi algoritmica quando il computer, mediante le prime applicazioni dell'IA, è in grado di effettuare diagnosi algoritmiche e perfino bayesiane meglio dei medici e degli infermieri? Quando ero giovane vicesegretario nazionale della FIMMG mi capitò di accompagnare  il segretario nazionale del SUMAI al Ministero per discutere se la glicemia potesse essere effettuata dal medico di famiglia, dato che gli specialisti la consideravano prestazione specialistica. Non ero molto convinto e avevo ragione. Oggi i diabetici eseguono in casa la glicemia con l'apparecchio fornito dal SSN. Gli esempi di scotomizzazione del futuro abbondano nel nostro mondo.
 
Questa legge non spiega perché debbano sussistere ancora gli Ordini professionali, in quanto non decide sulla figura del medico e sul valore della deontologia. In un mondo in trasformazione, in cui i valori di riferimento variano nel tempo, un codice di comportamento per chi ha in mano la vita delle persone è assolutamente necessario e non può essere affidato al giudice ordinario.
 
Occorre una magistratura ordinistica sciolta da ogni vincolo corporativo e elevata a vero giudizio amministrativo deontologico valido erga omnes. Una procedura disciplinare moderna, uguale per tutti i medici e rispettosa dei diritti del danneggiato e dell'incolpato.
 
Antonio Panti
Componente della commissione deontologica nazionale FNOMCeO
 

12 gennaio 2018
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Governo e Parlamento

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy