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Farmacie. Confermata la competenza delle Giunte comunali su revisioni delle 'piante organiche'

di Paolo Leopardi

La sentenza n. 5542/2014  del Consiglio di Stato afferma che la giurisprudenza "è consolidata nel senso che, dopo la riforma degli enti locali, sono passate alla Giunta comunale le competenze in materia di pianta organica delle farmacie". Sempre la competenza resta della Giunta anche qualora il Comune fosse titolare di farmacie sul territorio in quanto il conflitto di interessi riguarda le persone e non le Istituzioni.

12 NOV - Ancora una decisione sulla competenza comunale in materia di revisioni delle “piante organiche” delle farmacie. L’11 novembre u.s. il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 5542/2014 ha ribadito la competenza della Giunta Comunale rispetto al Consiglio Comunale ad effettuare quantomeno le revisioni delle farmacie da assegnare a mezzo del noto concorso straordinario. Detta decisione se conferma la consolidata giurisprudenza dell’Alta Autorità Amministrativa contrasta con un’ultima decisione della stessa sezione del Consiglio di Stato che il 16 settembre u.s. con sentenza n. 4075 aveva affermato la competenza del Consiglio Comunale.

La decisione dell’11 novembre afferma, infatti che: “La giurisprudenza è consolidata nel senso che dopo la riforma degli enti locali introdotta con la legge n. 142/1990 sono passate alla Giunta comunale le competenze già esercitate dal Consiglio in materia di pianta organica delle farmacie (da ultimo, sent. 1638/2014 di questa Sezione). Quest’orientamento si è affermato con riferimento ad un quadro normativo nel quale l’intervento del Comune si qualificava formalmente come 'parere' – in quanto l’approvazione definitiva era rimessa ad un’autorità sovracomunale (in genere la Regione). Nondimeno, nella pratica corrente il momento decisionale effettivo era sempre quello della deliberazione comunale, e questo spiega anche la considerazione che la pianta organica di ciascun Comune è sempre stata concepita per rispondere alle esigenze proprie e specifiche della popolazione del Comune medesimo e, comunque, era riferita esclusivamente a quel territorio; a nulla rilevando, quanto ai contenuti ed agli effetti pratici, la circostanza che l’atto finale di approvazione riguardasse simultaneamente una pluralità di Comuni. Non risulta che nella prassi le proposte dei singoli Comuni siano mai state modificate dall’autorità sovracomunale in considerazione di una valutazione estesa ad àmbiti territoriali più ampi di quello comunale. Per questa ragione, la modifica normativa (d.l. n. 1/2012) che ha semplificato il procedimento escludendo l’intervento dell’autorità sovracomunale non comporta, di per sé, l’esigenza di modificare la distribuzione delle competenze interne all’ente locale”.

Continua poi la sentenza affermando la competenza è della Giunta anche qualora il Comune fosse titolare di farmacie sul territorio: “Com’è noto, la legge consente al Comune di assumere la titolarità di una o più farmacie, ma quando ciò accade non per questo il Comune si trasforma in un operatore commerciale con fini di lucro. Anzi, la norma è verosimilmente basata sul presupposto che il Comune, proprio in quanto non avente scopo di lucro, potrà ubicare un presidio farmaceutico là dove un privato non troverebbe conveniente farlo. Non si ravvisa un significativo conflitto di interessi per il fatto che il Comune sia contemporaneamente titolare di alcune farmacie e titolare altresì di rilevanti funzioni amministrative nel campo del servizio farmaceutico. In genere si ritiene che la tematica del conflitto di interessi riguardi le persone fisiche dei titolari di pubblici uffici, in quanto portatori di interessi privati confliggenti; e non riguardi invece le istituzioni e gli enti pubblici in quanto titolari, in ipotesi, di una pluralità di competenze. Altrimenti, paradossalmente, si dovrebbero mettere in dubbio le attribuzioni del Comune in materia urbanistica ed edilizia, in quanto 'interessato' a valorizzare gli immobili di proprietà comunale, ovvero ad incrementarli mediante nuove espropriazioni; eccetera. In ogni caso, la questione del (supposto) conflitto di interessi riguarderebbe il Comune come tale, e da questo punto di vista non sarebbe rilevante attribuire al Consiglio piuttosto che alla Giunta, o viceversa, la competenza ad adottare determinati provvedimenti”.

Da ultimo, una parentesi irrilevante per l’argomento del presente elaborato, ma certamente rilevante per le prossime assegnazioni di sedi nella Regione Lazio a seguito della pubblicazione della graduatoria. Difatti, la sentenza oltre ad analizzare i citati problemi di competenza ha rilevato un vizio nell’iter amministrativo di individuazione della “sede farmaceutica” oggetto dell’impugnativa e per detto motivo ha ritenuto illegittimo il provvedimento comunale ma non nella misura in cui individua la sede in contestazione bensì solo per la sua collocazione sul territorio.
Di talchè: “La messa a concorso della sede rimane legittima ed utile, in quanto niente vieta, in linea di principio, che venga messa a concorso una farmacia mentre l’individuazione della zona è ancora 'sub iudice'. S’intende che il futuro vincitore del concorso conseguirà la sede in quella che sarà la configurazione definitiva”.

In conclusione, il povero vincitore che si vedrà assegnata la sede de qua conoscerà il Comune dove insisterà il suo futuro esercizio farmaceutico ma non la zona dove poterlo aprire.

Avv. Paolo Leopardi

12 novembre 2014
© Riproduzione riservata

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