Tribunale Civile di Roma dà ragione a Giuseppe Mele. Annullata sospensione da attività sindacale nella Fimp
Si conclude così il primo round del contenzioso tra la Fimp e il suo ex presidente, che nel frattempo era stato eletto segretario della Fimp di Lecce, estromesso per due anni da ogni attività sindacale. Per il Giudice della III sezione Civile, la decisione assunta dal Collegio nazionale dei probiviri è stato svolto in violazione dalle previsioni e prescrizioni dettate dallo Statuto
20 MAG - Sospensione dell’esecuzione e degli effetti del provvedimento disciplinare che estrometteva
Giuseppe Mele, ex presidente della Fimp, per due anni da ogni attività sindacale, decretando così anche la sua decadenza dal ruolo di Segretario provinciale Fimp Lecce.
Arriva a distanza di quasi un anno la
pronuncia della III Sezione Civile del Tribunale di Roma che, con un'Ordinanza, dà ragione a
Giuseppe Mele accogliendo la sua istanza di sospensione, e bolla come “irrituali” le contestazioni formulate al suo indirizzo dal Collegio nazionale dei probiviri della Fimp che lo aveva estromesso dall’attività sindacale.
Una vicenda questa, iniziata nel luglio 2014 e alla quale il giudice ha messo, almeno per il momento, la parola fine accogliendo la fondatezza dell’opposizione presentata dal ricorrente.
Per il giudice, il procedimento culminato nell’adozione di sanzioni disciplinari verso Mele è stato svolto in violazione dalle previsioni e prescrizioni dettate dallo Statuto della Federazione nazionale dei pediatri. E nelle conclusioni precisa che “alla luce delle complessive considerazioni è dato apprezzare il ‘fumus boni iuris’ delle censure e doglianze svolte da Mele a fondamento delle impugnazione del provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti. E che nel caso di specie, sia ravviabile anche ‘un periculum in mora' richiesto per l’utile accesso al rimedio della sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. E infatti, Mele per effetto del provvedimento si trova ad essere escluso dalla vita dell’Ente per un considerevole lasso di tempo, con il rischio concreto di perdere il credito acquisito presso gli altri associati, e di vedere pregiudicata la propria ‘immagine’ e reputazione professionale”.
20 maggio 2015
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