La Farmacia allarga i suoi servizi. Ecco la bozza della nuova convenzione. Offerta di prestazioni infermieristiche e di fisioterapia, aderenza terapeutica, prenotazioni, pagamento ticket e molto altro. Ma resta il nodo economico
di Luciano Fassari
La nuova proposta di Accordo collettivo nazionale consegnata dalla Sisac ai sindacati nell’ultimo confronto contiene tutte le novità che via via negli anni sono state introdotte, vedi per esempio la Farmacia dei servizi del 2010 o l’aderenza terapeutica nel 2016. Ma l’Acn non risolve il nodo risorse. LA BOZZA
03 AGO - Farmacia dei servizi (con prestazioni infermieristiche e di riabilitazione), assistenza e dispensazione dei farmaci al domicilio a supporto del medico, servizio prenotazioni, pagamento ticket, ritiro referti, aderenza terapeutica, farmacovigilanza, erogazione di prestazioni analitiche mediante l’utilizzo di dispositivi per test autodiagnostici. Sono queste le principali ‘novità’ introdotte dalla bozza Sisac per il rinnovo della convenzione con le farmacie pubbliche e private.
Anche se in realtà di novità vere e proprie ve ne sono poche, perché molti di questi servizi e prestazioni sono già erogati da molte farmacie. Ma di nuovo c’è il fatto che essendo l’ultima convenzione datata 1998, la nuova proposta contiene tutte le novità che via via negli anni sono state introdotte, vedi per esempio la Farmacia dei servizi del 2010 o l’aderenza terapeutica nel 2016.
Insomma, finalmente una convenzione aggiornata. Ma le risorse? La bozza che la Sisac ha consegnato ai sindacati nell’ultimo confronto, infatti non scioglie il nodo: per i nuovi servizi si rimanda alla scorsa Legge di Bilancio che ha stanziato 36 mln nel triennio per la sperimentazione della farmacia dei servizi mentre sulla nuova remunerazione la bozza non interviene in quanto vi è la legge Balduzzi che affida il compito ad un decreto Mef-Salute previa intesa in Stato-Regioni e basato su un accordo tra sindacati e Aifa (il tutto com’è noto non si è mai realizzato ed è sempre stato rinviato di proroga in proroga). E per questo la trattativa sembra essersi un po' arenata in attesa che, da un lato i sindacati facciano le loro mosse e che dall'altro arrivi un segnale da Governo e Regioni.
Ma vediamo in sintesi alcuni punti della bozza Sisac:
La bozza prevede due livelli di contrattazione: uno nazionale e uno demandato agli accordi regionali:
Il livello di negoziazione nazionale riguarda l’individuazione dei requisiti richiesti alle farmacie ed altri aspetti di carattere generale quali:
a) l’erogazione dell'assistenza farmaceutica nel territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, dispositivi medici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale;
b) l’erogazione delle seguenti funzioni attuabili nel rispetto di quanto previsto dai Piani sociosanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, da esprimere secondo le modalità stabilite dalle singole Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano:
i. la partecipazione delle farmacie operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta;
ii. la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;
iii. la preparazione, nonché la dispensazione al domicilio, delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla normativa vigente;
iv. la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
v. la messa a disposizione da parte delle farmacie di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti per la effettuazione a domicilio di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta secondo condizioni e modalità previste dagli Accordi Integrativi Regionali.
c) la definizione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura;
d) le modalità di effettuazione di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con DM Ministero della Salute del 16 dicembre 2010 “Erogazione da parte delle farmacie di prestazioni professionali specifiche”;
e) la definizione del modello organizzativo per la prenotazione da parte degli assistiti di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, per il pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché per il ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 196 e dal DM del Ministero della Salute 8 luglio 2011;
f) la collaborazione alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;
g) la promozione della collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento alle attività di cui alla lettera precedente;
h) la dotazione minima di personale ai fini del mantenimento della convenzione con il SSN in relazione al fatturato a carico del Servizio sanitario stesso, nonché ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai sensi del D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153; i) le modalità di presentazione delle ricette e i tempi di pagamento dei corrispettivi dovuti.
Sono individuate attraverso gli Accordi Integrativi Regionali modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza. In particolare tali accordi possono disporre:
a) una diversa disciplina, rispetto a quanto previsto dall’ACN, delle modalità di presentazione delle ricette, dei tempi dei pagamenti dei corrispettivi, nonché la individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza, definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale;
b) la definizione delle condizioni, le caratteristiche strutturali e organizzative, le dotazioni tecnologiche minime e le modalità di partecipazione delle farmacie per la erogazione dei servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico;
c) la definizione delle condizioni e le modalità di partecipazione delle farmacie alle campagne di prevenzione che possono prevedere l'inserimento delle stesse tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;
d) la definizione delle condizioni e delle modalità di disponibilità alla prestazione della propria opera e attività professionale, su richiesta della Regione o dell'Azienda, presso i servizi pubblici del territorio;
e) la definizione delle condizioni e delle modalità di predisposizione di un sistema di segnalazione immediata alla utenza di comunicazioni concernenti i servizi urgenti di guardia medica e farmaceutica in zona.
La Farmacia dei servizi. Le farmacie potranno erogare i seguenti servizi:
a. le attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
b. i limiti e le condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo;
c. l’erogazione di specifiche prestazione professionali;
d. le altre attività di partecipazione e collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria.
Prenotazione delle prestazioni. Nell’ambito della programmazione regionale, l’Accordo Integrativo Regionale (AIR) fissa i requisiti richiesti alle farmacie per le attività di:
a. prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e privare accreditate;
b. pagamento delle quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino;
c. consegna dei referti.
Prestazioni di autodiagnostica. Nell’ambito della programmazione regionale, l’Accordo Integrativo Regionale (AIR) fissa i requisiti richiesti alle farmacie per la erogazione delle prestazioni analitiche di prima istanza mediante l’utilizzo di dispositivi per test autodiagnostici.
Erogazioni di prestazioni professionali. L’Accordo Integrativo Regionale (AIR) fissa i requisiti richiesti alle farmacie per la erogazione di prestazioni professionali effettuate esclusivamente da infermieri e fisioterapisti in possesso di titolo abilitante ai sensi della normativa vigente e iscritti al relativo ordine professionale, laddove esistente.
Le prestazioni di Fisioterapisti:
a) definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all'individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;
b) attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
c) verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
Le prestazioni degli Infermieri
a) supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo;
b) effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo;
c) attività concernenti l'educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato;
d) iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie.
Aderenza terapeutica, farmacovigilanza, assistenza domiciliare, screening:
La Regioni promuovono l’attivazione dei nuovi servizi prevedendo l’adesione del titolare della farmacia con riferimento:
a) alla partecipazione al servizio di assistenza domiciliare integrata, per la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari, per la preparazione e la dispensazione di miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, sulla base delle indicazioni della Azienda territorialmente competente e nel rispetto del criterio della farmacia più vicina all’abitazione del paziente;
b) al monitoraggio dell’andamento della terapia farmacologica degli assistiti, con particolare attenzione ai pazienti con patologia cronica (adesione alla terapia, interazione tra farmaci e con gli alimenti);
c) alla rilevazione ed al monitoraggio dei consumi farmaceutici di farmaci non concedibili dal SSN, ai fini della farmacovigilanza e farmacoutilizzazione; d. alla partecipazione alla diffusione della cultura degli screening e al processo di presa in carico del paziente (dalla consegna del materiale alla consegna del referto).
Il finanziamento dei nuovi servizi erogati dalle farmacie:
1. Per la farmacia dei servizi si richiamano i 36 mln stanziati per il triennio 2018-2020 dall’ultima Legge di Bilancio per la sperimentazione nelle Regioni
2. La ritenuta dello 0,02% già posta a carico delle farmacie, sull'ammontare lordo della spesa farmaceutica meno lo sconto di legge relativa all'assistenza diretta, ai sensi dell’articolo 15 del DPR 8 luglio 1998, n. 371, a decorrere dal mese successivo dall’entrata in vigore del presente Accordo è finalizzata alla implementazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del S.S.N.
3. Il contributo di cui all’articolo 17, comma 4 del DPR 8 luglio 1998, n. 371 a carico delle Aziende e per un importo pari allo 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal S.S.N. per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta, a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo cessa di essere riversato all’ENPAF ed alle farmacie pubbliche e viene destinato dalle Regioni al finanziamento dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del S.S.N.
Luciano Fassari
03 agosto 2018
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