Farmacie. Tar Lazio: “No al payback del 26,70% per il ripiano dello sfondamento della spesa territoriale”
I giudici hanno dato ragione a Federfarma che aveva impugnato la determina Aifa (3 novembre 2008) con la quale si sono previste le modalità di ripiano, in caso di scostamento dal tetto programmato del 14% della spesa farmaceutica territoriale (per il 2013 tale tetto è stato stabilito nell'11,35%). LA SENTENZA
29 SET - Il Tar del Lazio annulla la determina Aifa che impone la quota del 26,70% alle farmacie per il ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica territoriale. Federfarma aveva impugnato tale determina (3 novembre 2008) con la quale si sono previste le modalità di ripiano, in caso di scostamento dal tetto programmato del 14% della spesa farmaceutica territoriale (per il 2013 tale tetto è stato stabilito nell'11,35%).
L'intero ripiano dello sforamento, si ricorda, è previsto che sia ripartito tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali. Federfarma ha contestato il fatto che Aifa abbia previsto la quota di sforamento posta a carico delle farmacie avendo come riferimento unicamente il margine teorico di spettanza di queste ultime (26,70%), senza tener conto che tale margine si era fortemente ridotto in virtù degli sconti al Ssn.
Secondo la sentenza del Tar, il ricorso di Federfarma è stato accolto con assorbimento delle ulteriori ‘doglianze’ non esaminate con le quali è stata prospettata “l’illegittimità costituzionale, sia della normativa che individua i farmacisti tra i soggetti obbligati a contribuire al ripiano dello sforamento della spesa farmaceutica territoriale sia di quella che ricomprende nella spesa farmaceutica territoriale anche l’importo correlato alla distribuzione per conto, relativa agli acquisti di farmaci da parte delle aziende ospedaliere la cui consegna viene effettuata in alcune farmacie convenzionate”.
29 settembre 2018
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