Certificati introduttivi di invalidità. Fimmg a Ministero: “Non rientrano nei Lea. È prestazione svolta in favore dell’Inps”
Il sindacato dei medici di famiglia scrive al Ministero della Salute per chiarire come “il medico che redige il certificato medico introduttivo non svolge alcuna funzione in ordine all’accertamento delle patologie invalidanti” ma “produce i suoi effetti con riferimento ad esigenze e bisogni amministrativi propri dell’Inps”. LA LETTERA
09 APR - “Il medico che redige il certificato medico introduttivo non svolge alcuna funzione in ordine all’accertamento delle patologie invalidanti”. Lo specifica la Fimmg in una lunga lettera inviata al Ministero della Salute in cui chiarisce la natura giuridica del certificato medico introduttivo ai fini del riconoscimento di condizioni invalidanti e sulla estraneità della prestazione professionale connessa all’emissione di tale certificazione rispetto ai LEA indicati nel DPCM 12 gennaio 2017.
“Il mero invio telematico del certificato medico introduttivo – si legge - è estraneo al procedimento di accertamento sanitario della condizione invalidante, atteso che l’avvio del procedimento si determina con l’invio della domanda di cui il certificato medico introduttivo costituisce semplicemente un allegato. In definitiva, dunque, può ritenersi senz’altro che il rilascio del certificato sia funzionale unicamente a soddisfare l’interesse dell’INPS, anche per fini di concentrazione del procedimento amministrativo di verifica ed accertamento della condizione invalidante, ad avere una sintesi stabile e, tendenzialmente, definitiva (sia pure con le eccezioni sopra rilevate) del quadro patologico da cui risulta affetto l’interessato. La funzione del certificato medico introduttivo, dunque, si esplica solo indirettamente nei confronti dell’interessato ma produce i suoi effetti con riferimento ad esigenze e bisogni amministrativi propri dell’INPS”.
Per questi motivi “la prestazione professionale svolta dal medico certificatore, quindi, è rivolta in favore dell’INPS e non, invece, direttamente a favore dell’interessato: la “direzione” delle prestazioni professionali svolte dal medico certificatore, pertanto, concerne l’ambito delle successive attività di accertamento medico legali che saranno svolte dagli organi competenti e non l’interessato. Il destinatario dell’invio del certificato medico introduttivo, peraltro, è l’INPS e non l’interessato".
"È del tutto evidente - prosegue il sindacato - , quindi, che il medico certificatore, all’atto in cui rilascia il certificato medico introduttivo, svolge, nei confronti dell’interessato, nessuna delle funzioni contemplate dall’allegato 1, lettera G), del DPCM del 12 gennaio 2017. La correttezza delle deduzioni sopra formulate, peraltro, è confermata anche dall’interpretazione letterale dell’allegato 1, lettera G), del DPCM del 12 gennaio 2017: secondo tale disposizione prescrittiva, difatti, sono sussunti nei LEA gli accertamenti medico legali per il riconoscimento della condizione invalidante. Si è già ampiamente riferito, però, che gli accertamenti medico legali che conducono al riconoscimento della condizione invalidante, per espresso dettato normativo, competono, a seconda della Provincia di riferimento, all’INPS o all’ASL del luogo di residenza dell’interessato e non al medico certificatore che rilascia il certificato medico introduttivo: ne deriva che le attività professionali svolte dal medico certificatore (che può anche non essere un medico di medicina generale) che provvede all’invio del certificato medico introduttivo non attengono all’ambito di applicazione dei LEA individuati dal medesimo decreto”.
09 aprile 2019
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