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Le violazioni delle norme in materia di servizio farmaceutico non possono essere considerate alla stregua delle violazioni del Codice della Strada

di Paolo Leopardi

Accolto il ricorso di una farmacista che contestava un provvedimento emesso a suo carico per non avere in magazzino il 90% delle scorte di medicinali in commercio, compregi gli omeopatici. Il Giudice di Pace ha ritenuto che la sanzione non poteva essere commutata in quanto nella motivazione della stessa mancavano "i presupposti di fatto e le ragioni di diritto" e ciò è consentito solo per le violazioni del Codice della Strada

08 SET - Con una recente sentenza del Giudice di Pace di Roma (IV Sez. n. 15752/2021) è stato accolto il ricorso in opposizione di una farmacista, titolare dell’autorizzazione di commercio all’ingrosso di farmaci, sanzionata, ai sensi dell’art. 104 D. Lgs. 219/2006 punto b), perché non era presente nel magazzino il 90% delle scorte di medicinali in commercio, compresi gli omeopatici.
 
La farmacista, a seguito della notificazione della riferita sanzione ai sensi della L. 689/81, aveva depositato presso l’Autorità Amministrativa le proprie deduzioni in merito a quanto accaduto contestando la carenza di motivazione del verbale d’accertamento e per detto motivo richiedeva l’audizione in ragione del verbale contestato.
 
L’Autorità amministrativa competente (Roma Capitale), non teneva conto delle deduzioni della farmacista e della sua richiesta di audizione ed emetteva, di conseguenza, la determinazione dirigenziale di ingiunzione di pagamento.
 
Anche detto provvedimento veniva opposto dalla farmacista innanzi al Giudice di Pace il quale, all’esito del giudizio emetteva la citata sentenza con la quale accoglieva l’opposizione annullando l’ingiunzione di pagamento e condannava Roma Capitale alla refusione delle spese di lite.
 
Il Giudice di Pace motivava la decisione affermando che il contenuto minimo della motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto, e deve tener conto anche delle argomentazioni esposte dall’interessato nella memoria difensiva e manifestare le ragioni che hanno condotto ad adottare una determinata scelta richiamando le circostanze di fatto nonché il processo logico seguito per pervenire ad una determinata decisione.
La funzione della motivazione deve, pertanto, porre l’interessato in condizione di esercitare le proprie difese, ripercorrendo l’iter logico e giuridico che ha portato l’autorità amministrativa a ritenere fondato l’accertamento ed ad applicare la sanzione.
Nel caso esaminato l’obbligo di motivazione non può ritenersi soddisfatto mediante il riferimento al verbale di accertamento ed alla norma violata, in quanto la mera indicazione di essa non è sufficiente a specificare la natura e la portata della trasgressione senza che venga fatto cenno alcuno ai motivi addotti dall’opponente ed alla loro ritenuta infondatezza traducendosi, pertanto, nel mancato esame da parte dell’autorità amministrativa.
 
La decisione del Giudice di Pace, prosegue evidenziando un principio in assoluta controtendenza con l’indirizzo sino ad oggi seguito dall’Autorità Amministrativa ed afferma: benchè il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’infrazione, non trova applicazione, la pronuncia della Cassazione Sez. Un. n. 1786/10, in quanto l’applicabilità dello speciale procedimento di opposizione ex art 22 L. n. 689/81 e smi, nel caso in cui manchi un’ordinanza ingiunzione e la pretesa sanzionatoria della P.A. si basi su un verbale di accertamento di violazione amministrativa al Codice della Strada, risulta essere l’unica ipotesi in cui detto verbale è immediatamente impugnabile davanti al Giudice di Pace; è consentita pertanto in detta sola ipotesi l’impugnazione del verbale di accertamento di violazione amministrativa al Codice della Strada, quand’anche privo di efficacia esecutiva, mentre nel caso in esame trattasi di verbale di accertamento di violazione (sotteso alla Determinazione impugnata) avverso cui non è esperibile l’impugnazione direttamente in sede giurisdizionale essendo previsto esclusivamente la possibilità di proporre scritti difensivi all’Autorità amministrativa.
 
Ma vi è di più.
 
La decisione prosegue evidenziando un aspetto di assoluta rilevanza per i soggetti che possono incorrono in un accertamento di tale natura: nell’economia del procedimento amministrativo dettagliatamente regolato dall’art. 18 L. 689/81, l’audizione della parte che ne abbia fatto richiesta ha carattere essenziale in quanto, da un lato attraverso detta audizione potrebbe pervenirsi ad evitare l’instaurarsi di un processo, dall’altro l’interessato in sede di audizione vede tutelato il diritto di difesa anche attraverso l’illustrazione orale delle proprie ragioni.
Tale osservanza è condizione di validità dell’atto amministrativo per cui il diritto si risolve in un vizio insanabile non trovando, per i motivi sopradetti, applicazione la richiamata pronuncia della Suprema Corte e considerato che l’Autorità Amministrativa competente, benchè costituita, non ha fornito idonea prova circa la convocazione alla espressamente richiesta audizione personale.
 
In conclusione, una decisione di “garanzia” per i soggetti che possono “incappare” in una sanzione amministrativa nel corso della propria attività professionale ma ciò non deve far perdere di vista la dovuta osservanza delle norme che regolano l’esercizio della professione stessa.
 
Avv. Paolo Leopardi

08 settembre 2021
© Riproduzione riservata

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