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Osteopati, ancora in altomare la questione delle equipollenze

di Antonino Arizia

23 FEB - Gentile Direttore,
nel quotidiano del giorno 22 febbraio 2022 vengono riportate le dichiarazioni del Presidente della Federazione TRSM-PSTRP in merito all’emendamento accettato in sede di commissione durante la discussione delle legge di conversione del DL 30/12/2021 n. 228, così detto decreto milleproroghe e relativo alla proroga del termine entro cui deve essere adottato l’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia.
 
L’iniziativa dei parlamentari che hanno presentato l’emendamento viene enunciata come qualcosa di nuovo ma devo evidenziare che sotto l’aspetto giuridico non vi alcuna novità se non per i risvolti che appresso vengono esposti.
 
Il comma 8-sexies, introdotto con l’emendamento , si limita a modificare il secondo periodo del comma 2 dell’art. 7 della legge n. 3 del 2018 laddove alle parole “da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti “da adottare entro il 31 dicembre 2022”.
 
In buona sostanza con l’emendamento si è eliminata la discrasia venutasi a creare con il mancato rispetto, a distanza di quattro anni dall’entrata in vigore della legge n. 3 del 2018, di quel termine entro cui doveva esser adottato l’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia.
 
Con l’intervento il legislatore si è limitato a porre un ulteriore termine di proroga per la conclusione della seconda fase prevista dal secondo periodo del comma 2 dell’art. 7 della legge n. 3 del 2018; nulla si è detto sul termine previsto dal primo periodo del comma 2 che prevedeva la stipula , entro tre mesi dall’entrata in vigore delle legge n. 3/2018, degli accordi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativi alla determinazione dell’ambito di attività e di funzioni caratterizzanti le professioni dell’osteopatia e del chiropratico nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti e dell’esperienza professionale.
 
Il primo accordo, ratificato dal DPR n. 31 del 7 luglio 2021 pubblicato nella G. U. 233 del 29-09-2021, inerente l’ambito dell’attività e delle funzioni caratterizzanti la professione dell’osteopatia, è stato siglato e ratificato in legge a distanza di più di tre anni.
Rimane inattuato, pertanto, quello sui criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti e dell’esperienza professionale.
 
Ora se in sede di conversione in legge del decreto mille proroghe l’emendamento presentato ha avuto attinenza alla proroga del termine per la conclusione della seconda fase ( istituzione dell’ordinamento universitario) e nulla ha detto in merito al termine , già scaduto , per la conclusione della prima fase ( individuazione criteri per la equipollenza dei titoli pregressi e dell’esperienza professionale) emerge a chiare lettere che essa è , per legge , propedeutica alla seconda fase. Il che significa che per la individuazione dei criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti e delle esperienze professionali deve farsi riferimento a quelle scuole che in Italia hanno saputo fornire corsi formativi pregressi con una valutazione che non può essere agganciata a quella che sarà adottata per l’istituendo ordinamento didattico di formazione universitaria. I titoli rilasciati da scuole che operano nei paesi facenti parte della comunità europea o in paesi non comunitari potranno essere valutati allorquando sarà istituito il corso di laurea in osteopatia secondo le precise disposizioni comunitarie.
 
L’interpretazione letterale dell’art. 7 comma 2 della lege n. 3 del 2018 è di chiara evidenza e trova maggiore conferma nell’emendamento approvato allorquando si è ritenuto di prorogare al 31 dicembre 2022 il termine entro cui deve concludersi la seconda fase e non anche quello entro cui deve invece trovare attuazione la prima fase.
 
Se il legislatore avesse voluto sovvertire le scadenze diversificate già sancite nella stesura della legge n. 3 del 2018 , in sede di approvazione della legge di conversione del decreto milleproroghe con apposito emendamento il termine di tre mesi , previsto per la prima fase, sarebbe stato prorogato ad una data successiva a quella del 31 dicembre 2022.
 
Ora è compito della Conferenza Stato -Regioni dare corso all’accordo per la individuazione dei criteri per il riconoscimento dei titoli pregressi equipollenti e delle esperienze professionali perché il segnale dato dal legislatore con l’emendamento approvato in sede di conversione della legge del decreto mille proroghe è inequivocabile. E va rilevato che la stessa conferenza Stato -Regioni nella stipula dell’accordo sulle funzioni del professionista osteopata all’art. 1 mantiene la distinzione delle due fasi quando afferma che l’osteopata è professionista sanitario e che può pertanto iscriversi all’istituendo albo professionale in quanto o è in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o è in possesso del titolo equipollente.
 
Avv.to Antonino Arizia
Resp.le Ufficio Legale
Associazione Nazionale Professionisti Osteopati


23 febbraio 2022
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