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Radiologia. Alcune precisazioni sull'autonomia del Tsrm

di Pasquale Cerino

24 GIU - Gentile Direttore,
con l'intento di chiarire alcuni punti, intervengo sulle ultime note riguardanti la querelle sulla necessità della presenza del medico radiologo durante la esecuzione degli esami radiogici. Il d.lgs 187 del 26 maggio 2000 prevede per la procedura radiologica, non distinguendo tra urgenza ed elezione, una serie di atti tra i quali emergono, per importanza in relazione all'oggetto trattato, la giustificazione e la delega degli aspetti pratici della procedura.
La giustificazione consiste in una attività (informazione per il consenso, verifica della esistenza di esami precedentemente effettuati, valutazione quesito clinico, scelta della metodica con il maggior rapporto costo/beneficio) di pertinenza esclusiva del medico radiologo che deve essere necessariamente attivata prima della effettuazione dell'eventuale esame diagnostico.

Va detto, per meglio comprendere ruolo e funzioni, che la effettuazione dell'esame radiologico è competenza del medico specialista radiologo e non del tecnico di radiologia e che quest'ultimo può agire, nell'ambito delle conoscenze acquisite nel corso di studi, solo su delega facoltativa del medico radiologo, come previsto dal comma 3 dell'articolo 5 del d.lgs 187/2000.
Va anche rilevato che si tratta di delega e non di autorizzazione; quest'ultima presuppone competenze proprie e preesistenti che possono si essere attivate su specifica autorizzazione ma che rimangono comunque nella titolarità del soggetto da autorizzare; la delega presuppone invece un temporaneo trasferimento di competenze dal delegante al delegato, competenze che in ogni caso restano nella titolarità del delegante che ha facoltà di intervento diretto, di revoca della delega e di modulare la propria presenza in relazione al caso concreto.

In definitiva, la presenza fisica del radiologo è facoltativa ma non necessaria, quello che è necessario è che prima che il tecnico eroghi radiazioni il radiologo faccia gli atti che la legge gli dice di fare, atti che non è prescritto debbano essere contestuali o in perfetta sincronia con il momento della delega al tecnico, potendo essere svolti anche in una fase precedente all'esame e in un luogo fisicamente distante dal luogo di concreta effettuazione dell'esame diagnostico.
La giustificazione potrebbe dunque essere effettuata al momento della prenotazione/accettazione e registrazione del paziente, in quanto è la fase del procedimento radiologico in cui il paziente deve essere indirizzato verso l'esame diagnostico appropriato; in questa fase andrebbe valutato dal radiologo specialista il quesito clinico, scelta la metodica diagnostica più adatta, potrebbero essere date le informazioni per il consenso, valutata la esistenza di eventuali gravidanze, di esami precedenti ecc.

Basterebbe dunque, nell'ambito della organizzazione del servizio di pertinenza del Direttore della U.O. e dei protocolli diagnostici previsti dal d.m. 746/94, collocare lo Specialista radiologo non solo nella fase conclusiva/referto della indagine diagnostica, ma anche e soprattutto nella fase iniziale della procedura, al fine di rendere rispondente ai termini legali tutta la successiva fase diagnostica, compresa la teleradiologia e permettere, così, che tutti gli atti delegati al personale Tecnico ed Infermieristico (la delega vale anche per gli infermieri) siano compiuti in sicurezza e tranquillità.
Così facendo verrebbe anche attivato un “filtro” potenzialmente in grado di limitare la effettuazione di esami impropri, in particolare presso le strutture di pronto soccorso nell'ambito dei quali l'applicazione della procedura di giustificazione da parte dello specialista potrebbe avere effetti positivi anche sugli esami richiesti per medicina difensiva.

In conclusione, mi piacerebbe confidare nella corretta esecuzione, da parte del radiologo, di tutte le attività previste dalla legge, visto che il medico specialista radiodiagnosta viene definito dalla SIRM, nell'atto radiologico 2013, quale “conoscitore ed interprete delle normative vigenti”.
 
Pasquale Cerino 
TSRM 

24 giugno 2014
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