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Basilicata. Approvata legge che distingue studi dentistici monoprofessionali e centri organizzati


Viene introdotto l'obbligo di autorizzazione per i centri i in franchising. Basterà invece la sola comunicazione all’Asl per aprire gli studi monoprofessionali. Inserita la previsione che anche nelle strutture complesse i direttori sanitari debbano essere laureati in odontoiatria o medici iscritti all’albo odontoiatri. LA LEGGE

08 LUG - Obbligo di farsi autorizzare l’apertura per i centri odontoiatrici in franchising e possibilità di inviare una semplice comunicazione all’Asl per aprire gli studi dentistici monoprofessionali. E’ il criterio con cui Ia Basilicata, tramite una legge appena pubblicata sul Bollettino ufficiale, vuole garantire la sopravvivenza dello studio odontoiatrico-tipo normando i requisiti per esercitare l’odontoiatria e per evitare forme di abusivismo.

“Vedremo nella pratica quanto fastidio darà a chi sguazza nell’illegalità; certo bisognerà moltiplicare i controlli sul territorio - commenta l’artefice della proposta, Maurizio Capuano, consigliere lucano dell’Associazione italiana odontoiatri e presidente della Commissione Albo di Potenza - Tra le misure più innovative, la previsione che anche nelle strutture complesse i direttori sanitari debbano essere laureati in odontoiatria o medici iscritti all’albo odontoiatri. L’obiettivo -aggiunge Capuano - era evitare si considerasse l’odontoiatria attività di particolare complessità”. 
Il consigliere ha inoltre sottolineato che “La Basilicata viene da un percorso peculiare: le regioni attendono un regolamento nazionale sulle autorizzazioni dal 1992, l’epoca della riforma, che non è mai arrivato. Nel 2011 la legge 21, da noi appoggiata, fu un primo tentativo (ben riuscito) di identificare le strutture odontoiatriche sul territorio; essa istituiva l’obbligo di inviare una comunicazione al Presidente della Regione, da intendersi come traccia della presenza di un odontoiatra sul territorio. La nuova legge abroga la 21 e parte dalla constatazione che in tema di autorizzazioni è facile da una parte scivolare verso la troppa burocrazia e dall’altra verso il permissivismo. L’articolo 1 trova una soluzione , imponendo alle strutture complesse (poliambulatori pubblici e privati) l’autorizzazione già contemplata alla legge regionale 28/2000 con richiesta al Presidente Regionale e successive verifiche di compatibilità da parte dell’Asl, mentre ai professionisti basterà una comunicazione di inizio attività ove aprano o trasferiscano lo studio”.

COSA PREVEDE LA LEGGE. Nell'attività di diagnosi e terapia la legge impone la presenza di un odontoiatra vicino al paziente. Studi dentistici e laboratori odontotecnici dovranno essere separati fisicamente; gli studi dovranno avere requisiti minimi: sala d’attesa, locali “congrui”, impianti a norma, almeno un servizio igienico (due se nuovi, con separazione utenti-personale), spazi separati per materiale sporco, pulito, per pulizia, presidi medici, sterilizzazione, stoccaggio rifiuti speciali, rx. Nessuna autorizzazione sarà concessa a chi non ha i titoli per esercitare l’odontoiatria. Nello studio bisognerà specificare nominativi del personale e mansioni, con cartellino identificativo. E’ esplicitata la necessità di utilizzare almeno autoclave di classe B con sigillatrice/imbustatrice. Rispetto alla legge 21, sono scomparse le misure minime dello studio, l’obbligo di tenere i defibrillatori e il numero minimo di strumenti.

«A mio avviso non c’era motivazione logica – conclude Capuano- ma sono stati valutati onerosi per i colleghi da alcune componenti del territorio. In ogni caso un passo in avanti è stato fatto per la tutela della professione per la quale Aio si batte”.
 

08 luglio 2014
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