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Farmaci equivalenti. Ministero: “Farmacista può proporre prodotto alternativo a parità di prezzo. Ma paziente mantiene libertà di scelta”


Il Ministero risponde a Federfarma che in una nota aveva chiesto chiarimenti sul parere (in risposta a Federanziani) del 15 aprile sulla corretta applicazione della Legge Balduzzi. Nello specifico la Federazione chiedeva come comportarsi nel caso della presenza sul mercato di un farmaco con prezzo di rimborso uguale a quello del farmaco prescritto dal medico. LA RISPOSTA DEL MINISTERO

30 APR - La Federazione Nazionale dei titolari di farmacia (Federfarma) ha chiesto al Ministero della Salute chiarimenti in merito al parere formulato il 15 aprile 2015 dall'Ufficio Legislativo dello stesso Ministero relativamente alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 15, comma 11-bis, del Decreto Legge 95/2012 (convertito in Legge n. 135/2012 e ss.mm.ii.).
 
In particolare, Federfarma ritiene “che quanto espresso nel punto 3 del parere possa creare equivoci, sia negli operatori che nei cittadini, in quanto non sarebbe stato preso in considerazione il caso della presenza sul mercato di un farmaco con prezzo di rimborso uguale a quello del farmaco prescritto dal medico”.
 
In risposta, l'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute “evidenzia di non aver ritenuto opportuno fornire chiarimenti sul punto ritenendo che la previsione normativa - art. 15, comma 11-bis, del Decreto Legge 95/2012 (convertito in Legge n. 135/2012 e ss.mm.ii.) - "attribuisca implicitamente al farmacista la possibilità, in assenza della apposizione da parte del medico della clausola di non sostituibilità e in presenza di un farmaco con prezzo di rimborso uguale a quello del farmaco prescritto dal medico, di proporre al paziente un farmaco equivalente a quello prescritto. Ed invero, se il farmacista può proporre al paziente, in assenza della apposizione da parte del medico della clausola di non sostituibilità, un farmaco con prezzo di rimborso inferiore, a fortiori, ben potrà proporre un farmaco che abbia un prezzo di rimborso pari a quello del farmaco prescritto, ferma restando la possibilità per il paziente di richiedere che gli venga consegnato il farmaco prescritto dal medico”.

30 aprile 2015
© Riproduzione riservata

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