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Aggressioni a operatori sanitari. Servono soluzioni definitive, ecco una proposta di legge

di Saverio Proia

La sicurezza degli operatori sanitari e sociosanitari è un’emergenza nazionale che abbisogna di tante ed articolate iniziative per promuoverla, realizzarla e consolidarla ma ci sono cose che non costano nulla ma che rendono tanto. Tra queste emerge sicuramente la necessità di riconoscere per legge la qualifica di pubblico ufficiale a chiunque eserciti una professione sanitaria o sociosanitaria. Per questo la modifica dell’articolo 357 del Codice penale italiano è quanto mai opportuna

12 MAR -

Oggi ricorre la giornata contro la violenza ai professionisti e operatori della salute: dopo la stagione degli eroi, che pare lontana un’era ormai, purtroppo per medici, infermieri e gli altri professionisti e operatori sanitari e sociosanitari è ricominciata, talora con maggiore gravità, la stagione delle aggressioni specie nei pronto soccorso; infatti, il fenomeno delle aggressioni contro il personale sanitario rimane purtroppo una seria emergenza.

Non c'è più tempo da perdere di fronte ad una escalation di violenza che riusciamo a documentare solo in parte; servono soluzioni definitive oltre quelle già messe in essere o programmate.

Ritengo che ad integrazione di quanto sinora messo in essere e legiferato, e continuo a sostenere che il riconoscimento dello status di pubblico ufficiale, sia uno strumento indispensabile per arginare queste violenze: è indubbio che preliminarmente andrebbe garantita la sicurezza fisica e psichica di chi opera in sanità a tal fine, oltre alla migliore attuazione delle norme già esistenti, in considerazione del fatto incontrovertibile che ogni esercente una professione sanitaria o sociosanitaria, nel suo agire professionale attua un diritto costituzionalmente garantito, sarebbe quanto mai opportuna una campagna mediatica e formativa per ricostruire nell’immaginario collettivo il rispetto del ruolo di chi opera per la tutela della salute e, a tal fine, riterrei corretto, proprio per la specifica funzione esercitata per la tutela della salute individuale e collettiva, che vada loro attribuita la qualifica di pubblico ufficiale, indipendentemente dal rapporto di lavoro autonomo o dipendente e le pene per chi offenda o aggredisca questa specifica tipologia di pubblico ufficiale siano raddoppiate rispetto a quanto già previsto dal Codice penale. La sicurezza non è un concetto di destra o di sinistra è un bene positivo per ogni vivente.


La sicurezza degli operatori sanitari e sociosanitari è, infatti, un’emergenza nazionale che abbisogna di tante ed articolate iniziative per promuoverla, realizzarla e consolidarla ma ci sono cose che non costano nulla ma che rendono tanto.

Tra queste emerge sicuramente la necessità di riconoscere per legge la qualifica di pubblico ufficiale a chiunque eserciti una professione sanitaria o sociosanitaria, ambedue elencate dalla legge 11 gennaio 2018, n.3, proprio per la pubblica funzione che svolgono in attuazione di un diritto costituzionalmente, cioè l’articolo 32, che va oltre il concetto di salute ai cittadini sino a comprendere gli individui, cioè qualsiasi umano vivente stia sul nostro territorio nazionale.

Per questo la modifica dell’articolo 357 del Codice penale italiano è quanto mai opportuna andando oltre l’elencazione in esso prevista,

Il riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale ad essi per esplicare il massimo potenziale di efficacia dovrebbe essere integrato da un inasprimento della pena per chi aggredisce o vilipende questa fattispecie ma soprattutto dalla conseguente procedibilità d’ufficio per chi commetta i suddetti reati.

E’ ormai opinione comune che i veri nuovi eroi sono i professionisti della salute che, riescono a garantire uno dei migliori servizi sanitari nazionali con risorse inferiori alla media degli altri Stati e questo riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale è, nostro giudizio, un atto dovuto che meglio potenzia la normativa già in vigore ad iniziare dalla legge 14 agosto 2020 n. 113 “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni”, provvedimento legislativo che, purtroppo non ha contemplato questa basilare e strategica norma che riconosca la qualifica di pubblico ufficiale agli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, indipendente dal loro rapporto di lavoro, una norma dal minimo sforzo, ma dal massimo rendimento che potrà costituire un efficace deterrente contro la violenza a chi opera per la tutela della salute e che questa proposta di legge si vuol proporre.

Per questi motivi riterrei opportuno che Governo e Parlamento emanassero una norma che di seguito descrivo:

PROPOSTA DI LEGGE (modifiche all’articolo 583-quater del Codice penale e all’articolo 357 del codice penale)

1. All’articolo 357 del Codice penale è aggiunto il seguente periodo: “sono, altresì pubblici ufficiali chi assicura la fruizione di un diritto costituzionalmente garantito, ivi compresi gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, indipendente dal rapporto di lavoro con il quale esercitano la loro professione e dal luogo ove la svolgano.

2. All’articolo 583-quater del codice penale è aggiunto, infine, il seguente comma: “Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria di cui alla legge 11 gennaio n. 3, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private o in altro luogo ove l’esercente la professione sanitaria o sociosanitaria stia svolgendo la sua professione, compreso a domicilio dell’utente; l’entità della pena può, altresì, essere raddoppiata nel caso che sia esercitata violenza fisica o psichica nei confronti di professionisti operante nei Dipartimenti di Emergenza Urgenza Accettazione ospedalieri o nei servizi di guardia medica di continuità assistenziale”.

3. All’articolo 583-quater del codice penale, alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole: « , nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private o in altro luogo ove l’esercente la professione sanitaria o sociosanitaria stia svolgendo la sua professione, compreso a domicilio dell’utente

4. Nei confronti di chi commetta reati di offesa, vilipendio, minacce, aggressione e violenza nei confronti dei pubblici ufficiali di cui al comma precedente è perseguito d’ufficio senza interruzione temporale della possibilità da parte degli stessi di sporgere denuncia o querela.

Saverio Proia



12 marzo 2024
© Riproduzione riservata


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