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Sperimentazione animale. Tutti i vantaggi del decreto governativo. L'Analisi d'impatto del ministero della Salute


Il documento, redatto dai tecnici della Salute e inviato alla Stato Regioni in vista del parere, valuta positivamente le ricadute del Dlgs di recepimento della direttiva UE. Maggiore tutela degli animali utilizzati, più incentivi ad utilizzare metodi alternativi alla sperimentazione animale e più trasparenza sull’attività di ricerca. IL DOCUMENTO.

10 GEN - Cinque pagine per illustrare come e quanto lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva Ue sulla sperimentazione animale, in discussione in Parlamento e all'esame della Stato Regioni, andrà ad incidere sulla ricerca. In particolare sulle aziende che la fanno e sul modo di trattare gli animali utilizzati a fini scientifici. Una specifica "Analisi di impatto della regolamentazione", redatta dai tecnici del ministero della Salute e trasmessa all'attenzione della Stato Regioni in vista del parere. Scopo del documento è porre in luce i vantaggi e gli svantaggi del Dlgs di attuazione della direttiva Ue sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici varato dal Governo il 21 novembre scorso.
 
Il provvedimento, si legge nel documento, mira a garantire un più alto livello di tutela agli animali. Questo è possibile grazie ad una previsione di requisiti e condizioni decisamente più “stringenti” rispetto a quelli attuali. Le maggiori carenze della normativa in vigore, spiegano i tecnici della Salute, derivano dalle criticità presenti nella direttiva n.86/609 CEE che è stata recepita dai vari Stati membri con notevoli discrepanze. Ciò ha avuto un impatto negativo sia sul funzionamento del mercato interno, con riferimento ai prodotti ed alle sostanze per lo sviluppo dei quali sono stati effettuati esperimenti, che in relazione alla tutela del benessere degli animali coinvolti.
 
Per questo il Parlamento e il Consiglio dell’Ue hanno adottato questa nuova direttiva che, a partire dal 1 gennaio 2013, abroga la precedente, ovvero la n.86/609.
Gli obiettivi perseguiti sono sia di natura formale, adeguamento del diritto nazionale agli atti normativi dell’Unione Europea, che di tipo sostanziale, ossia assicurare un elevato grado di protezione degli animali coinvolti.
I destinatari della direttiva sono gli allevatori, i fornitori, gli utilizzatori degli animali utilizzati a fini scientifici. Ma anche il ministero della Salute, le regioni e le Asl.
 
Divieti 
Le sperimentazioni sugli animali non saranno autorizzati per la produzione di materiale bellico, per gli xenotrapoanti, per le sostanze d’abuso e nel corso di esercitazioni didattiche svolte nelle scuole primarie, secondarie e nei corsi universitari, ad eccezione delle facoltà di medicina veterinaria, nonché dell’alta formazione universitaria dei medici e dei medici veterinari.
 
Vantaggi 
La direttiva secondo l’Analisi di impatto della regolamentazione non presenta svantaggi. Anzi ci sarà maggiore tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali, maggiore incentivi ad utilizzare metodi alternativi alla sperimentazione animale, maggiore trasparenza sull’attività di ricerca.
 
L’intervento non produce effetti sulle Pmi in quanto in Italia non ci sono aziende che svolgono attività commerciale. L’unica Green Hill, è sottoposta a sequestro cautelativo.
 
Aspetti innovativi
L’aspetto innovativo della direttiva, scrivono infine i tecnici nella loro relazione, deriva dalla promozione, lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi la formazione e l’aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, attraverso la destinazione di apposite risorse finanziarie derivanti dalle nuove sanzioni amministrative irrogate dal ministero della Salute; dal ricorso, nella misura dello 0,5%, delle risorse assegnate agli istituti zooprofilattici sperimentali per l’attività di ricerca corrente; dal fondo di rotazione, legge 183/1987, che stanzia un milione di euro per ogni anno del triennio 2014-2016.

10 gennaio 2014
© Riproduzione riservata

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