Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Lunedì 29 APRILE 2024
Governo e Parlamento
segui quotidianosanita.it

Aborto. De Filippo: “Il medico è libero di rifiutare la prestazione. Lo sancisce il codice deontologico”


Così il sottosegretario alla Salute ha risposto ieri in commissione Affari Sociali ad un'interrogazione di Roberto Capelli (Pi-Cd) sull'interpretazione dell'articolo 2 della legge 194. Il rifiuto della prestazione sarebbe dunque possibile, a prescindere dall'avvalersi dell'obiezione di coscienza, nelle condizioni indicate dall'articolo 22 del codice deontologico del 2014. "L'interpretazione di tale disposizione è rimessa all'Ordine dei medici".

20 MAR - In merito alle interruzioni volontarie di gravidanza, il personale medico è libero di sottrarsi a quanto stabilito dalla legge 194 del 1978 e di rifiutare la prestazione professionale, "a prescindere dall'avvalersi o meno dell'obiezione di coscienza, nelle condizioni indicate dall'articolo 22 del codice deontologico medico del 2014". Così il sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo, ha risposto ieri in commissione Affari Sociali alla Camera ad un'interrogazione di Roberto Capelli (Pi-Cd) sull'interpretazione dell'articolo 2 della legge 194 del 1978, riguardo l'interruzione volontaria di gravidanza.

Il richiamato articolo 22 del codice deontologico stabilisce che "il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto", oltre che con la propria coscienza, anche "con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione". Il sottosegretario ha poi spiegato che l'interpretazione di questa disposizione "non può che essere rimessa all'ordine dei medici".

Nell'interrogazione, Capelli chiedeva "se il Ministro condivida l'interpretazione dell'articolo 2 della legge 194 del 1978, secondo la quale la funzione prioritaria dei consultori è quella di evitare l'aborto mediante il superamento delle difficoltà delle gestanti e se, conseguentemente il Ministro ritenga necessario che sia rinnovato il decreto del presidente della regione Lazio emanato come commissario ad acta e cioè come organo di Governo per il riordino economico della sanità nella regione, pubblicato il 22 maggio 2014 nel bollettino ufficiale della regione, nella parte in cui il suddetto provvedimento ingiunge agli obiettori di coscienza presenti nei consultori del Lazio di partecipare all’iter abortivo con il rilascio dei titoli necessari per eseguire l'interruzione volontaria di gravidanza e di prescrivere o somministrare prodotti da essi in coscienza ritenuti abortivi".
 
De Filippo ha ricordato che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 5 febbraio 2015, che ha riconosciuto, sia pure in sede cautelare, la fondatezza dell'istanza di sospensione del provvedimento del Commissario ad acta della Regione Lazio del 12 maggio 2014, nella parte in cui il provvedimento prevede il dovere del medico operante presso il Consultorio familiare di attestare, anche se obiettore di coscienza, lo stato di gravidanza e la richiesta della donna di voler effettuare l'Ivg. 

Il sottosegretario ha poi concluso il suo intervento ricordando che tra i compiti dei consultori c'è quello di contribuire a "far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza". 
 
Questa la risposta integrale di De Filippo: "La questione sollevata dagli Onorevoli interroganti presenta profili di oggettivo interesse e di estrema delicatezza per il Ministero della salute che la segue con la dovuta attenzione. Ciò premesso, e nel merito della questione, non posso non rilevare che sul tema in esame si è espresso il Consiglio di Stato, con ordinanza del 5 febbraio 2015, che ha riconosciuto, sia pure in sede cautelare, la fondatezza dell'istanza di sospensione del provvedimento del Commissario ad acta della Regione Lazio del 12 maggio 2014, di ridefinizione e riordino delle funzioni e delle attività dei consultori familiari regionali, nella parte in cui il citato provvedimento prevede il dovere del medico operante presso il Consultorio familiare di attestare, anche se obiettore di coscienza, lo stato di gravidanza e la richiesta della donna di voler effettuare l'IVG, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 194 del 1978. La stessa ordinanza del Consiglio di Stato, invece, non ha ravvisato sufficienti elementi di fondatezza dell'istanza di sospensione, con riferimento alla questione riguardante la prescrizione di contraccettivi, anche meccanici e postcoitali, in ciò confermando, dunque, l'ordinanza del Tar che aveva respinto la richiesta di sospensione del provvedimento citato sul punto in cui prevede l'obbligo della predetta prescrizione anche per i medici obiettori di coscienza".
 
"In ogni caso, si deve sottolineare che il rifiuto di prestazione professionale è possibile, a prescindere dall'avvalersi o meno dell'obiezione di coscienza, nelle condizioni indicate dall'articolo 22 del codice deontologico medico del 2014, quale sancisce che 'il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto', oltre che con la propria coscienza, anche 'con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione'. È appena il caso di segnalare che l'interpretazione di tale disposizione, anche con riguardo ai profili in esame, non può che essere rimessa all'ordine dei medici. Da ultimo mi siano consentite alcune considerazioni di carattere più generale. È importante ribadire che la legge 194 del 1978, oltre a disciplinare l'interruzione volontaria di gravidanza, assume, tra i propri principi cardine, il riconoscimento del valore sociale della maternità e a tal fine individua, tra le funzioni specifiche dei consultori familiari, quella di contribuire 'a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza'. In particolare - ha concluso - essi hanno il compito, in ogni caso, di esaminare le possibili soluzioni dei problemi proposti e di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari, sia durante la gravidanza sia dopo il parto". 

20 marzo 2015
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Governo e Parlamento

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy