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Farmacia dei servizi. In GU il decreto "analisi"


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011 il decreto 16 dicembre 2010 del ministero della Salute che disciplina limiti e condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza che sarà ora possibile effettuare anche in farmacia. Nel testo si specifica come le cinque tipologie di test eseguibili in farmacia, possano essere solo “integrativi” e non sostitutivi delle prestazioni di diagnostica strumentale specialistica.

11 MAR - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 57 del 10 marzo 2011) il decreto 16 dicembre 2010 del ministero della Salute che dà il via libera all'effettuazione di prestazioni analitiche di prima istanza nelle nuove farmacia dei servizi previste dalla legge 69 del 2009.
Nel decreto si sottolinea che sarà possibile effettuare in farmacia solo le analisi effettuabili con dispositivi per “test autodiagnostici”, cioè quelli che il paziente può gestire anche in maniera autonoma ma che, in caso di condizioni di fragilità o di non completa autosufficienza, potranno ora essere richieste presso le farmacie territoriali pubbliche e private.
 
Si tratta, come specificato nel decreto, di:

    * test per glicemia, colesterolo e trigliceridi;
    * test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, tranminasi, ematocrito;
    * test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria;
    * test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell'ormone FSA nelle urine;
    * test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci;

Per erogare questa nuova tipologia di prestazioni, il farmacista dovrà essere in grado di garantire spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, sia per una questione di sicurezza che per il rispetto della privacy dei pazienti. Potrà inoltre attivare collaborazioni di lavoro con personale infermieristico da dedicare al nuovo servizio.
Inoltre, nell’ambito dei servizi di secondo livello, potranno essere utilizzati presso le farmacie, i seguenti dispositivi strumentali:

    * dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa;
    * dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto – spirometria;
    * dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell’ossigeno;
    * dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;
    * dispositivi per consentire l’effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.

La remunerazione per le farmacie sarà oggetto di appositi accordi nell'ambito delle nuove convenzioni con le Regioni. Si precisa però che non ci dovranno essere oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e che, in caso di sforamento dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali, le prestazioni saranno a carico del cittadino che le ha richieste.

 

11 marzo 2011
© Riproduzione riservata

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