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Incompatibilità a nomine politiche. Per la Civit si applica anche ai Dirigenti del Ssn


È questo il parere della Commissione chiamata a dare la sua interpretazione alle norme delle legge anticorruzione del 2012 e del suo decreto applicativo. I dirigenti sanitari dovranno scegliere o la carriera politica o le strutture sanitarie. Un parere “sconcertante” per la Cosmed.

18 LUG - È un aut aut che non consente repliche quello che arriva dalla Civit la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, chiamata ad esprimersi su un quesito dirimente per tutti quei medici, ma anche per quanti ricoprono un ruolo dirigenziale nelle Asl o negli ospedali, che hanno deciso di intraprendere la carriera politica.
Per la commissione le norme del Dlgs 39/2013, noto come legge anticorruzione (vedi articolo su Quotidiano Sanità) si applicano anche alla dirigenza del settore sanitario. E quindi chi è stato eletto dovrà scegliere: o sugli scranni di parlamento, regione e comuni o  nelle strutture ospedaliere
Una “sentenza” che la Cosmed, la Confederazionedei medici dirigenti del Ssn, ha definito “sconcertante”.
 
Tre i paletti della Civit:
a) il d.lgs. n. 39/2013 non trova applicazione al personale medico c.d. di staff che non esercita tipiche funzioni dirigenziali (come nel caso di sole funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive e di verifica);
 
b) al contrario, i dirigenti di distretto, i direttori di dipartimento e di presidio e, in generale, i direttori di strutture complesse rientrano sicuramente nel campo di applicazione della disciplina in esame;
 
c)  per i dirigenti di strutture semplici non inserite in strutture complesse deve concludersi per la applicabilità della disciplina in esame. Per i dirigenti che dirigono strutture semplici inserite in strutture complesse la disciplina non è applicabile tranne il caso in cui, tenuto conto delle norme regolamentari e degli atti aziendali (art. 3, co. 1 bis e art. 15, d.lgs. n. 502/1992), al dirigente di struttura semplice sia riconosciuta, anche se in misura minore, significativa autonomia gestionale e amministrativa.

Un parere criticato duramente dalla Cosmed. “La Civit interviene pesantemente, al di là del dispositivo di legge, contraddicendo il legislatore ed attribuendosi il diritto di sostituirlo in caso di suo silenzio, espropriando di prerogative costituzionali una consistente parte di categorie professionali dipendenti del Ssn” ha rimarcato in una nota la Confederazione.
 
“Spinta da solerti funzionari di aziende sanitarie di diverse Regioni, che si sono contese il titolo di prima della classe e, forse, esorbitando dai propri compiti nell’indifferenza del Ministro della Funzione pubblica – ha affermato – la CivitI ha deciso, per la inconferibilità ed incompatibilità delle cariche di direttore di dipartimento, di struttura complessa e di distretto con le cariche di sindaco, consigliere comunale o provinciale senza uno straccio di motivazione. Anzi, quando ha provato a trincerarsi dietro l’art.15 del Dlgs 502/1992 ha trasformato le parole, ed i compiti, di direzione ed organizzazione attribuiti dalla legge in amministrazione e gestione che non si rinvengono nel testo legislativo citato a sostegno delle proprie tesi. E, comunque, nemmeno si è fermata di fronte al fatto che la stessa legge fa riferimento all’esercizio di tali funzioni in Via esclusiva per l’applicazione della incompatibilità”.
 
“Il colmo viene raggiunto nella disquisizione a proposito delle strutture semplici, per le quali si decide di applicare le norme a quelle non inserite in strutture complesse, cioè dipartimentali, termine che evidentemente il redattore non conosce. Mentre per i dirigenti di strutture semplici inserite in strutture complesse, si determina una ulteriore distinzione, salvando quelli privi di una “significativa autonomia gestionale e amministrativa”(?). Per sapere cosa, è significativo rivolgersi, ovviamente, ancora alla Civit.
I medici, i veterinari ed i dirigenti sanitari dipendenti, e solo loro, sono rei, anche potenziali, a prescindere da quello che fanno, ma per quello che sono. Oggetto da sempre di leggi speciali ed oggi anche espropriati di diritti costituzionali. E qualcuno ancora si stupisce se il 22 scioperano anche contro questo pre-giudizio?”.

18 luglio 2013
© Riproduzione riservata

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