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Sentenza Tribunale Milano. Surico (Cic): "E' urgente l'intervento del Legislatore"


Il presidente del Collegio italiano dei chirurghi, dopo la sentenza che, ritenuta ferma la natura contrattuale della responsabilità della struttura, ha invece diversamente inquadrato quella del medico in essa operante in qualità di dipendente o assimilato, ha ricordato come la Cassazione abbia respinto questa argomentazioni. Per questo si rende urgente un intervento del Legislatore.

22 OTT - "Com’è noto il Tribunale di Milano con la sentenza 17.7.2014 ha dato una svolta auspicabilmente decisiva in ordine alla natura della responsabilità professionale civilistica dell’esercente la professione sanitaria in struttura pubblica o privata. Il Tribunale meneghino, ritenuta ferma la natura contrattuale della responsabilità della struttura, ha invece diversamente inquadrato quella del medico in essa operante in qualità di dipendente o assimilato". Così il presidente del Collegio italiano dei Chirurghi, Nicola Surico, ha commentato la sentenza.
 
"Secondo il Tribunale l’art. 3 della legge Balduzzi oltre ad introdurre indubbie restrizioni alla responsabilità penale - prevedendo una parziale abolitio criminis degli artt. 589 e 590 (Cass. pen. 29/1/2013 n. 16237) - disciplina infatti vari aspetti della “responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie” compresa la responsabilità risarcitoria, di cui si occupa espressamente non solo nel comma 1, con il richiamo all’obbligo di cui all’art. 2043 e con la previsione di tener conto nella determinazione del risarcimento del danno del fatto che il responsabile si è attenuto alle linee guida, ma anche nel comma 3, che introduce un criterio legale di liquidazione del danno biologico mediante il rinvio alle tabelle previste negli artt. 138 e 139 del D.Lvo n. 209/2005 (cod. ass.), e, in qualche modo, nel comma 5, ove è previsto l’aggiornamento periodico e l’inserimento di specialisti nell’albo dei CTU. Peraltro - spiega Surico - oltre che non rispondente ai comuni criteri ermeneutici, l’interpretazione secondo cui l’art. 3 comma 1 sarebbe 'legge penale' o “eccezionale” destinata in quanto tale a disciplinare ex art. 14 delle preleggi solo i casi dalla stessa espressamente previsti –esonero dalla responsabilità penale del medico in colpa lieve che si è attenuto alle linee guida e responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. dello stesso professionista solo in caso di proscioglimento/assoluzione in sede penale – porrebbe forti dubbi di legittimità costituzionale, per l’ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento e diversità di disciplina che verrebbero a crearsi a seconda che una determinata condotta illecita del medico (causativa di danni risarcibili) venga preventivamente vagliata dal giudice penale oppure no".

"Nell’art.3 comma 1 della legge Balduzzi il Parlamento Italiano, in sede di conversione del decreto e per perseguire le suddette finalità, ha voluto indubbiamente limitare la responsabilità degli esercenti una professione sanitaria ed alleggerire la loro posizione processuale anche attraverso il richiamo all’art. 2043 c.c. - escludendo la responsabilità penale nei casi di colpa lieve riconducibili al primo periodo, ma facendo salva anche in tali casi la responsabilità civile (da inadempimento nei casi in cui preesiste un contratto concluso dal medico con il paziente e da fatto illecito negli altri casi) - mentre nel comma 3 del medesimo articolo ha poi introdotto un criterio limitativo dell’entità del danno biologico risarcibile in tali casi al danneggiato (mediante il richiamo agli artt. 138 e 139 cod. ass.). Sembra dunque corretto - prosegue il presidente del Cic - interpretare la norma nel senso che il legislatore ha inteso fornire all’interprete una precisa indicazione nel senso che, al di fuori dei casi in cui il paziente sia legato al professionista da un rapporto contrattuale, il criterio attributivo della responsabilità civile al medico (e agli altri esercenti una professione sanitaria) va individuato in quello della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., con tutto ciò che ne consegue sia in tema di riparto dell’onere della prova, sia di termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno. Così interpretato, l’art. 3 comma 1 della legge Balduzzi porta dunque inevitabilmente a dover rivedere l’orientamento giurisprudenziale pressoché unanime dal 1999 che riconduce in ogni caso la responsabilità del medico all’art. 1218 c.c., anche in mancanza di un contratto concluso dal professionista con il paziente".
 
"In questi termini si è espresso il Tribunale di Milano; è tuttavia d’obbligo ricordare - ha concluso Surico - che la Cassazione ha finora respinto le argomentazioni in tal senso rimanendo ferma nel ribadire la natura 'comunque' contrattuale della responsabilità medica. E’ quindi più che mai urgente che intervenga il Legislatore che normativamente qualifichi appunto la natura della responsabilità civile dell’operatore sanitario strutturato. Segnaliamo infine che la Corte Costituzionale con la sentenza n° 235 del 16 ottobre 2014 ha ritenuto la legittimità costituzionale delle tabelle ministeriali per la liquidazione delle cosiddette 'micropermanenti', così confermando la legittimità della limitazione dell’indennizzo del danno biologico al danneggiato".

22 ottobre 2014
© Riproduzione riservata

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