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Emilia Romagna. Nuovi sedi farmaceutiche. Consiglio di Stato: “No a sospensiva iter concorso”. Leopardi: “Ci saranno problemi”


Respinto il ricorso contro un’ordinanza del Tar dell’Emilia che aveva rifiutato di sospendere le assegnazioni delle nuove farmacie con le modalità stabilite dalla regione che prevedono l’apertura delle stesse in capo ad i singoli associati “in comunione” anziché a società tra farmacisti. Abbiamo chiesto ad uno degli avvocati dei farmacisti (Paolo Leopardi) quali ricadute avrà questa decisione: “Persa occasione per fare chiarezza”. L'ORDINANZA

25 LUG - La III Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 2958 del 21 luglio scorso, ha respinto la richiesta di sospensione dell’ordinanza del Tar di Bologna con la quale veniva a sua volta respinta analoga richiesta per la sospensione della deliberazione del 14 dicembre 2015 della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche individuate a seguito della pubblicazione del noto decreto “Crescitalia”.
 
La richiesta era stata presentata da un’associazione di farmacisti risultata vincitrice del Concorso a seguito del quale la Regione Emilia Romagna aveva assegnato le sedi farmaceutiche, istituite nei comuni emiliani, ai singoli farmacisti che avevano partecipato in forma associata e non, come nelle altre Regioni, a società tra farmacisti all’uopo costituite.
 
Ora il TAR di Bologna dovrà esprimersi sulla legittimità della questione. Così facendo, però, pur dimostrando il Consiglio di Stato, attenzione alla tesi sostenuta dai ricorrenti (a differenza di quanto affermato troppo frettolosamente dal TAR di Bologna), non ha sospeso l’iter del concorso emiliano che, a breve, vedrà i vari comuni, interessati dall’apertura delle farmacie, autorizzare l’apertura delle stesse in capo ad i singoli associati “in comunione” anziché a regolari società tra farmacisti.
 
Sulla questione abbiamo sentito il parere dell'avvocato Paolo Leopardi, uno dei legali autori del ricorso.
 
Avvocato Leopardi, a questo punto quali problemi potrebbero sorgere?
Molti saranno i problemi che dovranno affrontare i vincitori emiliani, non solo per la novità e la singolarità della questione ma soprattutto perché la, cosiddetta ”contitolarità” non è, sinora, basata su alcun fondamento di diritto né su alcun provvedimento giurisdizionale definitivo ma solo su provvedimenti cautelari che potranno essere stravolti dalle decisioni di merito.
Purtroppo, dette decisioni non le avremo prima di qualche anno e, quindi, troppo tardi per i vincitori emiliani che ormai tra poche settimane dovranno aprire le proprie farmacie.
 
Cosa accadrà, se le sentenze definitive dovessero dare ragione ai ricorrenti ?
Come dicevo, le avremo troppo tardi e tra qualche anno forse potrebbero risultare inutili anche per l’evoluzione del sistema farmacia con l’ingresso dei capitali nelle società di farmacia.
 
E le altre Regioni come si comporteranno ?
Spero, vivamente, che continuino come fatto sinora (Liguria, Piemonte, Toscana, Puglia) e vengano, quindi, autorizzate le aperture attribuendo la titolarità alle società tra farmacisti che a differenza dell’”invenzione emiliana” sono sorrette da una legge, la 362/1991, che festeggia ormai le nozze d’argento!.                                                               

25 luglio 2016
© Riproduzione riservata

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