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Prescrizione infermieristica: di cosa stiamo parlando?

di Annalisa Pennini e Giannantonio Barbieri 

09 GEN - Gentile Direttore,
si è riacceso il dibattito sulla prescrizione infermieristica. Se ne è parlato al 18^ Forum Risk Management di Arezzo ed è un tema che da sempre scalda gli animi di molti. Il Presidente Commissione Sanità e Politiche Sociali del Consiglio della Regione Toscana ha affermato che “la prescrizione infermieristica è disciplinata e regolamentata in Europa da tanti anni, rientra nel riconoscere una professionalità negli infermieri in grado di svolgere una serie di funzioni tra le quali alcune forme di prescrizione” e che ci sono i presupposti per partire con una sperimentazione.
Qualche anno fa è successo con il 1^ Congresso FNOPI, ipotizzando scenari di sviluppo in linea con quanto accade in altri Paesi Europei ed extraeuropei.

Ogni volta che se ne parla in un contesto pubblico, si scatenano dibattiti e (anche) polemiche rispetto ai confini di autonomia e di responsabilità fra medico e infermiere. Sembra quasi che si parli di un tabù per i primi e di un oggetto oscuro del desiderio per i secondi.
Crediamo che valga la pena proporre qualche riflessione in merito, che ha risvolti sia professionali-organizzativi che giuridici.

Prescrivere significa scrivere prima, cioè prima di svolgere delle azioni e degli interventi sul paziente. Dietro all’atto prescrittivo vi è un aspetto decisionale, sostenuto da evidenze scientifiche, competenze e riflessioni responsabili.
La questione, pertanto, non sta tanto nel chiedersi SE l’infermiere può prescrivere, ma COSA può prescrivere e di intendersi sui termini e sui confini decisionali. E poi anche PERCHE’ dovrebbe prescrivere. Di conseguenza, ci chiederemo COME. Ma qui siamo già sull’operativo, una volta che tutti gli altri nodi si sono sciolti.

Pensando al COSA, si evidenziano tre possibilità: prescrizione di interventi assistenziali, di presidi e di farmaci.

Riguardo alla prescrizione di interventi assistenziali possiamo ricordare che l’infermiere, che pianifica gli interventi di assistenza, come previsto dal profilo professionale del 1994, ha di fatto sempre prescritto. Tuttavia è più accettato il termine pianificare che non prescrivere, perché quest’ultimo richiama troppo un aspetto tipico della pratica clinica medica. Un po’ come è avvenuto con il termine “diagnosi” (infermieristica e medica). La letteratura internazionale su questo aspetto è più aperta e senza troppi fastidi parla di “infermiere prescrittore” quando egli prende decisioni autonome nel suo ambito di competenza. Certo, viene specificato che si tratta di prescrizione di interventi assistenziali, che possono essere poi messi in atto dall’infermiere stesso, dal paziente, dai familiari del paziente stesso o da operatori di supporto. Esempi sono gli interventi nel campo delle fundamental care (mobilizzazione, nutrizione, igiene, eliminazione e altre).

Diversi sono gli ambiti in cui si parla di prescrizione di presidi e di farmaci. Nel dibattito attuale l’attenzione è sui presidi, in particolare di quelli per l’incontinenza o per le stomie.

In un possibile futuro, si potrebbe prevedere la prescrizione di farmaci secondo algoritmi, parametri, protocolli e percorsi condivisi con i medici; non è fantascienza, e tale evenienza, ragionando in termini giuridici, non andrebbe certamente a costituire il reato di abusivo esercizio di professione, contemplato dall’art. 348 cod. pen. Vero è che il D.lgs 24/04/2006, n. 219 di Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, fa unicamente riferimento al medico come professionista “prescrittore”, ma nulla vieta di modificare o integrare la norma, estendendo tale facoltà anche al personale infermieristico, ovviamente all’interno di percorsi ben definiti. Tale norma, in ogni caso non contempla l’ipotesi dei presidi, che non possono essere definiti come “medicinali”. Tutto ciò, ovviamente, senza l’innesco di nuovi conflitti tra la professione medica e quella infermieristica.

In ogni caso, occorre anche ricordare che “fino a qualche anno fa il problema di cosa debba fare e essere un medico non si è mai posto perché scontato” (Cavicchi, 2014), mentre oggi il panorama delle professioni sanitarie è profondamente mutato, come sono mutate le esigenze dei pazienti. Pazienti che, sempre per citare Cavicchi, dovrebbero essere il riferimento di un bisogno di cambiamento di una organizzazione del lavoro. E ampliare, o meglio declinare le competenze degli infermieri, nel rispetto del proprio profilo professionale e all’interno della cornice delineata dalla legge n. 42 del 1999, è di fatto possibile.

Non è certamente questa la sede ma occorre ribadire come l’eventuale “spauracchio” (ci sia concesso il termine), del reato di esercizio abusivo di professione medica nella questione “prescrizione infermieristica”, non troverebbe applicazione poiché l’infermiere si muoverebbe all’interno delle cornici e dei confini tratteggiati sopra, che di per sé escludono che si possa discutere di atti riservati alla professione.

Riassumendo, per la prescrizione di presidi (e in un futuro di farmaci) è necessario ri-definire percorsi e processi, evidenziando le competenze necessarie e le responsabilità in una matrice di senso (giuridico, professionale e organizzativo). Aprire la questione delle competenze esperte e avanzate per l’infermiere è un requisito essenziale per poter parlare anche di responsabilità prescrittive.

Rispetto al PERCHE’ prescrivere e parlare di prescrizione per gli infermieri, è necessario tornare alle esigenze dei pazienti sopracitate. Cioè il vero motivo per il quale dovremmo mettere in discussione norme, protocolli, relazioni e abitudini.

E infine il COME. Qui non possiamo non passare dalle evidenze scientifiche, dalle competenze, dall’etica, dall’integrazione (vera) fra professioni e dalle “buona prassi”, intese come quell’insieme di aspetti operativi che sostengono l’agire nel quotidiano.

Il tutto, ma ciò appare scontato, avendo sempre a mente come sicurezza delle cure e diritto alla salute sono un binomio imprescindibile all’interno del diritto alla salute che spetta ad ogni persona, come ribadito dall’art. 1 della Legge Gelli Bianco (Legge 24/2017).

Annalisa Pennini
PhD in Scienze Infermieristiche – Sociologa

Giannantonio Barbieri
Avvocato esperto di Diritto Sanitario

09 gennaio 2024
© Riproduzione riservata

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