Formazione v/s Professione e la strana figura del Co-Tutor

Formazione v/s Professione e la strana figura del Co-Tutor

Formazione v/s Professione e la strana figura del Co-Tutor

Gentile direttore,
con la legge 8 novembre 2021 n.163, per la Psicologia al pari di altri corsi di laurea è stata prevista la laurea abilitante. Una vera rivoluzione che dovrebbe conciliare formazione teorica e formazione pratica. Un’opportunità per far crescere una nuova generazione di professionisti psicologi formati sulle prassi e le competenze relazionali. La laurea che già di suo è o, meglio, dovrebbe essere professionalizzante, così riformata, dovrebbe diventare ancor più attrattiva e spendibile, riducendo il tempo necessario per entrare nel mondo del lavoro.

Per fare questo le università hanno dovuto ripensare i percorsi formativi, ed in generale, implementare un profondo riordino della disciplina dell’insegnamento.

Il decreto interministeriale n.654 del 2022 stabilisce che i crediti formativi universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV) da svolgersi all’interno del percorso formativo accademico, ribadendo la necessità di incentrare le nuove lauree su aspetti pratici professionali abilitanti tanto da declinarli in modo preciso e specifico quali: “attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l’osservazione diretta e l’esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.”

In tempi non sospetti L’AUPI aveva segnalato la necessità di creare sinergie tra tutti gli attori impegnati nel processo di sviluppo dei nuovi percorsi, per sostenere i tirocini e farli diventare un’opportunità di crescita generale per la professione e non un ulteriore problema. Purtroppo, così non è stato. La rappresentanza istituzionale accademica ed il CNOP hanno preferito ignorare l’appello dell’AUPI.

Ed infatti, oggi, assistiamo a mozioni/proposte che ci preoccupano fortemente. La Conferenza della Psicologia-Accademica in data 19 dicembre ha approvato un documento per “promuovere l’impegno del Co – Tutor” proponendo alla commissione paritetica Università/Ordine l’approvazione.

Ci troviamo a dover discutere di una figura, il Co- tutor, non prevista da alcuna legge e della quale non se ne comprende l’utilità/funzione.

Iniziamo però a capire a cosa serve, o meglio dovrebbe servire, il co-tutor all’interno delle università. L’unica spiegazione che riusciamo a intravedere è la seguente: l’accademia sembra avere pochi docenti che possano svolgere le funzioni proprie dei tutor, poiché c’è un significativo numero di docenti che non risultano abilitati all’esercizio della professione.

La proposta di istituire la figura del co-tutor rappresenta, di fatto un enorme passo indietro rispetto alla riforma che istituisce la laurea abilitante.

Riportare il tutoring all’interno dell’università, in alcuni casi, svolto da docenti non abilitati all’esercizio della professione e non iscritti all’Ordine snatura completamente lo spirito della riforma oltre che essere suscettibile di ricorsi sulla legittimità di tale figura.

Questa proposta immagina di poter far svolgere il tirocinio interno supervisionato materialmente da un Professore (Ordinario/associato/ricercatore) non iscritto all’Ordine degli Psicologi locale, per poi farlo vidimare da uno “Psicologo” iscritto all’Ordine locale.

Allo stato attuale non sarebbe esplicitata la funzione dello ‘psicologo’ chiamato a ‘vidimare’ il tirocinio. Cosa fa il co-tutor? Appone una firma a conferma di una attività svolta dallo studente e della cui attività non ha alcuna contezza?

Che rapporto si crea tra uno Psicologo co-tutor con un tutor non iscritto all’Ordine professionale?

Il primo tradimento di questo orrore è la rinuncia a formare gli studenti e i futuri professionisti così come previsto dalla legge. Le violazioni di questa proposta sono molteplici, in primis la certificazione, di dubbia legittimità, di una attività che non ha supervisionato direttamente; la seconda è invece di ordine deontologico. In particolare, il co-tutor abdica alla propria responsabilità professionale, aspetto fondante della professione, e si espone sistematicamente alla violazione dell’articolo 6 del codice deontologico “La psicologa e lo psicologo accettano unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la loro autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informano il loro Consiglio territoriale. La psicologa e lo psicologo salvaguardano la loro autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonchéÌ� della loro utilizzazione; sono perciòÌ€ responsabili della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni e delle interpretazioni che ne ricavano. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline, la psicologa e lo psicologo esercitano la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.”

Una proposta, questa dell’Accademia, molto strana, incomprensibile, con profili di dubbia legittimità e che manca di una spiegazione logica e comprensibile. L’assenza di una logica comprensibile e stringente dà adito ad interpretazioni malevoli del tipo: la riduzione dei CFU causata dall’inserimento dei tirocini nel percorso di studi, potrebbe creare qualche difficoltà/vuoto nelle ore di insegnamento, difficoltà e vuoti compensati dal tutoraggio affidato ai docenti, iscritti e non iscritti all’Ordine.

Siamo convinti che nulla di tutto ciò corrisponda al vero e di questo chiediamo conferma.

La speranza di chi scrive è di essere prontamente e concretamente smentiti. L’Aupi vigilerà su questa p proposta che noi consideriamo pericolosa, e segnalerà agli organi competenti ogni violazione deontologica e normativa che dovesse emergere.

Ivan Iacob
Segretario Generale AUPI

09 Gennaio 2024

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